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Phadia S.r.l. Modello di organizzazione, gestione e controllo per la ...

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1.5 Reati commessi all’estero.Secondo l’art. 4 del d.lgs. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia inre<strong>la</strong>zione a reati – rilevanti ai fini del<strong>la</strong> responsabilità amministrativa degli enti – commessiall’estero 42 . La Re<strong>la</strong>zione illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea <strong>la</strong> necessità <strong>di</strong> non <strong>la</strong>sciaresfornita <strong>di</strong> sanzione una situazione criminologica <strong>di</strong> frequente verificazione, anche al fine <strong>di</strong>evitare facili elusioni dell’intero impianto normativo in oggetto.I presupposti (previsti dal<strong>la</strong> norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) sucui si fonda <strong>la</strong> responsabilità dell’ente <strong>per</strong> reati commessi all’estero sono:(i) il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente,ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;(ii) l’ente deve avere <strong>la</strong> propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;(iii) l’ente può rispondere solo nei casi e alle con<strong>di</strong>zioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.(nei casi in cui <strong>la</strong> legge prevede che il colpevole - <strong>per</strong>sona fisica - sia punito a richiestadel Ministro del<strong>la</strong> Giustizia, si procede contro l’ente solo se <strong>la</strong> richiesta è formu<strong>la</strong>taanche nei confronti dell’ente stesso) 43 .Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coor<strong>di</strong>nare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-octies del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio <strong>di</strong> legalità <strong>di</strong> cuiall’art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte del<strong>la</strong> serie <strong>di</strong> reati menzionati dagli artt. 7-10c.p., <strong>la</strong> società potrà rispondere soltanto <strong>di</strong> quelli <strong>per</strong> i quali <strong>la</strong> sua responsabilità siaprevista da una <strong>di</strong>sposizione legis<strong>la</strong>tiva ad hoc 44 ;42 L’art. 4 del d.lgs. 231/2001 prevede quanto segue: “1. Nei casi e alle con<strong>di</strong>zioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e10 del co<strong>di</strong>ce penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato <strong>la</strong> sede principale rispondono anche in re<strong>la</strong>zione aireati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso ilfatto. 2. Nei casi in cui <strong>la</strong> legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro del<strong>la</strong> giustizia, siprocede contro l’ente solo se <strong>la</strong> richiesta è formu<strong>la</strong>ta anche nei confronti <strong>di</strong> quest’ultimo”.43Art. 7 c.p.: “Reati commessi all’estero - E’ punito secondo <strong>la</strong> legge italiana il citta<strong>di</strong>no o lo straniero checommette in territorio estero taluno dei seguenti reati:1) delitti contro <strong>la</strong> <strong>per</strong>sonalità dello Stato italiano; 2) delitti<strong>di</strong> contraffazione del sigillo dello Stato e <strong>di</strong> uso <strong>di</strong> tale sigillo contraffatto; 3) delitti <strong>di</strong> falsità in monete aventicorso legale nel territorio dello Stato, o in valori <strong>di</strong> bollo o in carte <strong>di</strong> pubblico cre<strong>di</strong>to italiano; 4) delitticommessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o vio<strong>la</strong>ndo i doveri inerenti alle lorofunzioni; 5) ogni altro reato <strong>per</strong> il quale speciali <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge o convenzioni internazionali stabilisconol’applicabilità del<strong>la</strong> legge penale italiana”. Art. 8 c.p.: “Delitto politico commesso all’estero - Il citta<strong>di</strong>no o lostraniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli in<strong>di</strong>cati nel numero 1dell’articolo precedente, è punito secondo <strong>la</strong> legge italiana, a richiesta del Ministro del<strong>la</strong> giustizia. Se si tratta <strong>di</strong>delitto punibile a quere<strong>la</strong> del<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche <strong>la</strong> quere<strong>la</strong>. Agli effetti del<strong>la</strong>legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un <strong>di</strong>ritto politicodel citta<strong>di</strong>no. E’ altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivipolitici.” Art. 9 c.p.: “Delitto comune del citta<strong>di</strong>no all’estero - Il citta<strong>di</strong>no, che, fuori dei casi in<strong>di</strong>cati nei duearticoli precedenti, commette in territorio estero un delitto <strong>per</strong> il quale <strong>la</strong> legge italiana stabilisce l’ergastolo, o <strong>la</strong>reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo <strong>la</strong> legge medesima, sempre che si trovi nelterritorio dello Stato. Se si tratta <strong>di</strong> delitto <strong>per</strong> il quale è stabilita una pena restrittiva del<strong>la</strong> libertà <strong>per</strong>sonale <strong>di</strong>minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro del<strong>la</strong> giustizia ovvero a istanza o a quere<strong>la</strong> del<strong>la</strong><strong>per</strong>sona offesa. Nei casi preveduti dalle <strong>di</strong>sposizioni precedenti, qualora si tratti <strong>di</strong> delitto commesso a danno delleComunità europee, <strong>di</strong> uno Stato estero o <strong>di</strong> uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro del<strong>la</strong>giustizia, sempre che l’estra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governodello Stato in cui egli ha commesso il delitto.” Art. 10 c.p.: “Delitto comune dello straniero all’estero – Lostraniero, che, fuori dei casi in<strong>di</strong>cati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o <strong>di</strong> uncitta<strong>di</strong>no, un delitto <strong>per</strong> il quale <strong>la</strong> legge italiana stabilisce l’ergastolo, o <strong>la</strong> reclusione non inferiore nel minimo aun anno, è punito secondo <strong>la</strong> legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta delMinistro del<strong>la</strong> giustizia, ovvero istanza o quere<strong>la</strong> del<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona offesa. Se il delitto è commesso a danno delleComunità europee <strong>di</strong> uno Stato estero o <strong>di</strong> uno straniero, il colpevole è punito secondo <strong>la</strong> legge italiana, arichiesta del Ministro del<strong>la</strong> giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti <strong>di</strong> delitto <strong>per</strong> ilquale è stabilita <strong>la</strong> pena dell’ergastolo ovvero del<strong>la</strong> reclusione non inferiore nel minimo <strong>di</strong> tre anni; 3)l’estra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli hacommesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene”.44 Così De Simone, op. cit., 96 ss., il quale fornisce ulteriori ragguagli sulle fattispecie <strong>di</strong> reato.15

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