d.lgs. 231/2001 consente al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> tener conto delle condanne già inflitte nei confrontidegli enti partecipanti al<strong>la</strong> fusione o dell’ente scisso al fine <strong>di</strong> configurare <strong>la</strong> reiterazione, anorma dell’art. 20 del d.lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell’ente risultante dal<strong>la</strong> fusioneo beneficiario del<strong>la</strong> scissione, re<strong>la</strong>tivi a reati successivamente commessi 38 . Per le fattispeciedel<strong>la</strong> cessione e del conferimento <strong>di</strong> azienda è prevista una <strong>di</strong>sciplina unitaria (art. 33 deld.lgs. 231/2001) 39 , model<strong>la</strong>ta sul<strong>la</strong> generale previsione dell’art. 2560 c.c. 40 ; il cessionario, nelcaso <strong>di</strong> cessione dell’azienda nel<strong>la</strong> cui attività è stato commesso il reato, è solidalmenteobbligato al pagamento del<strong>la</strong> sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguentilimitazioni:−−è fatto salvo il beneficio del<strong>la</strong> preventiva escussione del cedente;<strong>la</strong> responsabilità del cessionario è limitata al valore dell’azienda ceduta e alle sanzionipecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute <strong>per</strong> illecitiamministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.Al contrario, resta esclusa l’estensione al cessionario delle sanzioni inter<strong>di</strong>ttive inflitte alcedente 41 .<strong>di</strong> ammontare pari da una a due volte quel<strong>la</strong> inflitta all’ente <strong>per</strong> il medesimo reato. La sostituzione è ammessa al<strong>la</strong>con<strong>di</strong>zione che, a seguito del<strong>la</strong> fusione o del<strong>la</strong> scissione, si sia realizzata una mo<strong>di</strong>fica organizzativa idonea aprevenire <strong>la</strong> commissione <strong>di</strong> nuovi reati del<strong>la</strong> stessa specie e che, inoltre, l’ente abbia risarcito il danno oeliminato le conseguenze del reato e messo a <strong>di</strong>sposizione <strong>per</strong> <strong>la</strong> confisca il profitto eventualmente conseguito(s’intende, <strong>per</strong> <strong>la</strong> parte riferibile all’ente stesso). Resta salva, in ogni caso, <strong>la</strong> facoltà <strong>di</strong> chiedere <strong>la</strong> conversioneanche in executivis a norma dell’articolo 78”.38 Art. 32 d.lgs. 231/2001: “Rilevanza del<strong>la</strong> fusione o del<strong>la</strong> scissione ai fini del<strong>la</strong> reiterazione - 1. Nei casi <strong>di</strong>responsabilità dell’ente risultante dal<strong>la</strong> fusione o beneficiario del<strong>la</strong> scissione <strong>per</strong> reati commessi successivamenteal<strong>la</strong> data dal<strong>la</strong> quale <strong>la</strong> fusione o <strong>la</strong> scissione ha avuto effetto, il giu<strong>di</strong>ce può ritenere <strong>la</strong> reiterazione, a normadell’articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti al<strong>la</strong> fusione odell’ente scisso <strong>per</strong> reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giu<strong>di</strong>ce tiene conto del<strong>la</strong> naturadelle vio<strong>la</strong>zioni e dell’attività nell’ambito del<strong>la</strong> quale sono state commesse nonché delle caratteristiche del<strong>la</strong>fusione o del<strong>la</strong> scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari del<strong>la</strong> scissione, <strong>la</strong> reiterazione può essere ritenuta, anorma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo <strong>di</strong> attività nell’ambito del quale èstato commesso il reato <strong>per</strong> cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell’ente scisso”. La Re<strong>la</strong>zioneillustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce che “La reiterazione, in tal caso, non o<strong>per</strong>a <strong>per</strong>altro automaticamente, maforma oggetto <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong>screzionale da parte del giu<strong>di</strong>ce, in rapporto alle concrete circostanze. Neiconfronti degli enti beneficiari del<strong>la</strong> scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti <strong>di</strong> ente cui èstato trasferito, anche in parte, il ramo <strong>di</strong> attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato”.39 Art. 33 del d.lgs. 231/2001: “ Cessione <strong>di</strong> azienda. - 1. Nel caso <strong>di</strong> cessione dell’azienda nel<strong>la</strong> cui attività è statocommesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il benefìcio del<strong>la</strong> preventiva escussione dell’entecedente e nei limiti del valore dell’azienda, al pagamento del<strong>la</strong> sanzione pecuniaria. 2. L’obbligazione delcessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute <strong>per</strong>illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le <strong>di</strong>sposizioni del presente articolo siapplicano anche nel caso <strong>di</strong> conferimento <strong>di</strong> azienda”. Sul punto <strong>la</strong> Re<strong>la</strong>zione illustrativa al d.lgs. 231/2001chiarisce: “Si intende come anche tali o<strong>per</strong>azioni siano suscettive <strong>di</strong> prestarsi a manovre elusive del<strong>la</strong>responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze <strong>di</strong>tute<strong>la</strong> dell’affidamento e del<strong>la</strong> sicurezza del traffico giuri<strong>di</strong>co, essendosi al cospetto <strong>di</strong> ipotesi <strong>di</strong> successione atitolo partico<strong>la</strong>re che <strong>la</strong>sciano inalterata l’identità (e <strong>la</strong> responsabilità) del cedente o del conferente”.40 Art. 2560 c.c.: “Debiti re<strong>la</strong>tivi all’azienda ceduta – L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti l’eserciziodell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i cre<strong>di</strong>tori vi hanno consentito. Nel trasferimento<strong>di</strong> un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda , se essi risultano dai libricontabili obbligatori”.41Secondo Roberti, op. cit., 1141, <strong>la</strong> cessione d’azienda porterebbe a escludere le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive. Più ingenerale, sul tema delle responsabilità amministrativa in re<strong>la</strong>zione alle vicende mo<strong>di</strong>ficative degli enti, si vedano,fra gli altri, Castellini, Per trasformazioni e fusioni si segue il Co<strong>di</strong>ce Civile, in Guida al Diritto, 2001, n. 26, 80,Roberti, op. cit., 1127 ss.; De Marzo, Il d.lgs. n. 231/2001: responsabilità patrimoniale e vicende mo<strong>di</strong>ficativedell’ente, in Corriere Giuri<strong>di</strong>co, 2001, n. 11, 1527 ss; Busson, Responsabilità patrimoniale e vicende mo<strong>di</strong>ficativedell’ente, in AA.VV., Responsabilità degli enti, cit. a cura <strong>di</strong> Garuti, 183 ss.; Iannacci, O<strong>per</strong>azioni straor<strong>di</strong>narie –Le vicende mo<strong>di</strong>ficative dell’ente e <strong>la</strong> responsabilità amministrativa, in Diritto e Pratica delle Società, 2002, n. 3,12 ss.; Apice, Responsabilità amministrativa degli enti: profili civilistici, in Diritto e Pratica delle Società, 2002,n. 3, 8 ss; De Angelis, Responsabilità patrimoniale e vicende mo<strong>di</strong>ficative dell’ente (trasformazione, fusione,scissione, cessione d’azienda), in Le Società, 2001, n. 11, 1326 ss.; Napoleoni, Le vicende mo<strong>di</strong>ficative dell’ente,in Responsabilità degli enti <strong>per</strong> i reati commessi nel loro interesse, supplemento al n. 6/03 Cassazione penale, 99ss.14
1.5 Reati commessi all’estero.Secondo l’art. 4 del d.lgs. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia inre<strong>la</strong>zione a reati – rilevanti ai fini del<strong>la</strong> responsabilità amministrativa degli enti – commessiall’estero 42 . La Re<strong>la</strong>zione illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea <strong>la</strong> necessità <strong>di</strong> non <strong>la</strong>sciaresfornita <strong>di</strong> sanzione una situazione criminologica <strong>di</strong> frequente verificazione, anche al fine <strong>di</strong>evitare facili elusioni dell’intero impianto normativo in oggetto.I presupposti (previsti dal<strong>la</strong> norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) sucui si fonda <strong>la</strong> responsabilità dell’ente <strong>per</strong> reati commessi all’estero sono:(i) il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente,ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;(ii) l’ente deve avere <strong>la</strong> propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;(iii) l’ente può rispondere solo nei casi e alle con<strong>di</strong>zioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.(nei casi in cui <strong>la</strong> legge prevede che il colpevole - <strong>per</strong>sona fisica - sia punito a richiestadel Ministro del<strong>la</strong> Giustizia, si procede contro l’ente solo se <strong>la</strong> richiesta è formu<strong>la</strong>taanche nei confronti dell’ente stesso) 43 .Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coor<strong>di</strong>nare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-octies del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio <strong>di</strong> legalità <strong>di</strong> cuiall’art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte del<strong>la</strong> serie <strong>di</strong> reati menzionati dagli artt. 7-10c.p., <strong>la</strong> società potrà rispondere soltanto <strong>di</strong> quelli <strong>per</strong> i quali <strong>la</strong> sua responsabilità siaprevista da una <strong>di</strong>sposizione legis<strong>la</strong>tiva ad hoc 44 ;42 L’art. 4 del d.lgs. 231/2001 prevede quanto segue: “1. Nei casi e alle con<strong>di</strong>zioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e10 del co<strong>di</strong>ce penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato <strong>la</strong> sede principale rispondono anche in re<strong>la</strong>zione aireati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso ilfatto. 2. Nei casi in cui <strong>la</strong> legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro del<strong>la</strong> giustizia, siprocede contro l’ente solo se <strong>la</strong> richiesta è formu<strong>la</strong>ta anche nei confronti <strong>di</strong> quest’ultimo”.43Art. 7 c.p.: “Reati commessi all’estero - E’ punito secondo <strong>la</strong> legge italiana il citta<strong>di</strong>no o lo straniero checommette in territorio estero taluno dei seguenti reati:1) delitti contro <strong>la</strong> <strong>per</strong>sonalità dello Stato italiano; 2) delitti<strong>di</strong> contraffazione del sigillo dello Stato e <strong>di</strong> uso <strong>di</strong> tale sigillo contraffatto; 3) delitti <strong>di</strong> falsità in monete aventicorso legale nel territorio dello Stato, o in valori <strong>di</strong> bollo o in carte <strong>di</strong> pubblico cre<strong>di</strong>to italiano; 4) delitticommessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o vio<strong>la</strong>ndo i doveri inerenti alle lorofunzioni; 5) ogni altro reato <strong>per</strong> il quale speciali <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge o convenzioni internazionali stabilisconol’applicabilità del<strong>la</strong> legge penale italiana”. Art. 8 c.p.: “Delitto politico commesso all’estero - Il citta<strong>di</strong>no o lostraniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli in<strong>di</strong>cati nel numero 1dell’articolo precedente, è punito secondo <strong>la</strong> legge italiana, a richiesta del Ministro del<strong>la</strong> giustizia. Se si tratta <strong>di</strong>delitto punibile a quere<strong>la</strong> del<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche <strong>la</strong> quere<strong>la</strong>. Agli effetti del<strong>la</strong>legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un <strong>di</strong>ritto politicodel citta<strong>di</strong>no. E’ altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivipolitici.” Art. 9 c.p.: “Delitto comune del citta<strong>di</strong>no all’estero - Il citta<strong>di</strong>no, che, fuori dei casi in<strong>di</strong>cati nei duearticoli precedenti, commette in territorio estero un delitto <strong>per</strong> il quale <strong>la</strong> legge italiana stabilisce l’ergastolo, o <strong>la</strong>reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo <strong>la</strong> legge medesima, sempre che si trovi nelterritorio dello Stato. Se si tratta <strong>di</strong> delitto <strong>per</strong> il quale è stabilita una pena restrittiva del<strong>la</strong> libertà <strong>per</strong>sonale <strong>di</strong>minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro del<strong>la</strong> giustizia ovvero a istanza o a quere<strong>la</strong> del<strong>la</strong><strong>per</strong>sona offesa. Nei casi preveduti dalle <strong>di</strong>sposizioni precedenti, qualora si tratti <strong>di</strong> delitto commesso a danno delleComunità europee, <strong>di</strong> uno Stato estero o <strong>di</strong> uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro del<strong>la</strong>giustizia, sempre che l’estra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governodello Stato in cui egli ha commesso il delitto.” Art. 10 c.p.: “Delitto comune dello straniero all’estero – Lostraniero, che, fuori dei casi in<strong>di</strong>cati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o <strong>di</strong> uncitta<strong>di</strong>no, un delitto <strong>per</strong> il quale <strong>la</strong> legge italiana stabilisce l’ergastolo, o <strong>la</strong> reclusione non inferiore nel minimo aun anno, è punito secondo <strong>la</strong> legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta delMinistro del<strong>la</strong> giustizia, ovvero istanza o quere<strong>la</strong> del<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona offesa. Se il delitto è commesso a danno delleComunità europee <strong>di</strong> uno Stato estero o <strong>di</strong> uno straniero, il colpevole è punito secondo <strong>la</strong> legge italiana, arichiesta del Ministro del<strong>la</strong> giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti <strong>di</strong> delitto <strong>per</strong> ilquale è stabilita <strong>la</strong> pena dell’ergastolo ovvero del<strong>la</strong> reclusione non inferiore nel minimo <strong>di</strong> tre anni; 3)l’estra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli hacommesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene”.44 Così De Simone, op. cit., 96 ss., il quale fornisce ulteriori ragguagli sulle fattispecie <strong>di</strong> reato.15
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