National Experiences - British Commission for Military History
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un a s t o r i a i n C o m p i u ta. po t e r e a e r e o e d o t t r i n a d’impiego in ita l i a d a l 1923 a d o g g i 203<br />
continuità dell’azione su obiettivi che potevano essere concentramenti di truppe e di<br />
automezzi, colonne motomeccanizzate, postazioni d’artiglieria, centri di resistenza<br />
di particolare importanza, depositi e centri di ri<strong>for</strong>nimento, posti di comando, punti<br />
nodali delle comunicazioni e punti di passaggio obbligato, un elenco nel quale figuravano<br />
anche le basi aeree. Queste, rientrando nella categoria della controaviazione,<br />
esulavano di solito dall’ambito di competenza del comandante delle grandi unità<br />
terrestri ma nella fase iniziale della battaglia poteva essere opportuno accantonare<br />
qualunque altro obiettivo per cercare di neutralizzare le <strong>for</strong>ze aeree avversarie o<br />
almeno la loro componente più avanzata. L’intervento nella battaglia terrestre non<br />
modificava le dipendenze derivanti dall’autonomia organica dell’arma aerea, ma<br />
il comandante responsabile della condotta della campagna doveva sapere di poter<br />
contare sempre e comunque sul concorso dell’aeronautica, nei confronti della quale<br />
le sue richieste, pur vagliate dal punto di vista tecnico dal comandante delle <strong>for</strong>ze<br />
aeree, avevano il valore di un ordine. Solo in scacchieri strategicamente autonomi o<br />
geograficamente isolati le unità dell’aeronautica erano però alle dirette dipendenze<br />
del comandante dell’esercito avente la responsabilità operativa dello scacchiere.<br />
In generale le richieste di intervento non previste da un ordine di operazione dovevano<br />
essere rivolte dai comandi di grande unità del Regio Esercito, di norma tramite<br />
l’ufficiale di collegamento della Regia Aeronautica, al comando dei reparti di volo<br />
già designati ad assicurare il concorso aereo alla grande unità richiedente e in ogni<br />
altro caso indirizzate al comando della grande unità aerea competente. La richiesta<br />
doveva specificare la natura e la posizione dell’obiettivo, gli elementi che potevano<br />
facilitarne l’identificazione, il tipo di effetto atteso, la situazione delle <strong>for</strong>ze amiche, le<br />
condizioni atmosferiche in zona, lasciando al comandante delle <strong>for</strong>ze aeree il compito<br />
di individuare i reparti da impiegare e di definire le modalità dell’azione. Tra la richiesta<br />
e l’intervento non dovevano passare più di due ore per le specialità della caccia e<br />
dell’assalto e di tre per il bombardamento. Era prevista la costituzione di organi di collegamento,<br />
a livello di ufficiale superiore, dell’aeronautica nel primo caso, dell’esercito<br />
nell’altro, presso i comandi di gruppo di armate o di armata e presso i comandi di<br />
grande unità della Regia Aeronautica. Ufficiali dell’aeronautica erano poi distaccati<br />
presso i comandi delle grandi unità dell’esercito a favore delle quali era previsto il<br />
concorso aereo, mentre ufficiali osservatori dell’esercito erano inviati presso i reparti<br />
di volo designati ad assicurarlo. Gli ufficiali di collegamento dell’aeronautica, oltre<br />
ad avere la funzione di consulenti tecnici dei comandanti di grande unità, dovevano<br />
mantenere aggiornato il quadro di situazione e assistere i velivoli durante la rotta di<br />
avvicinamento e di allontanamento, se possibile tenendosi in contatto radio.<br />
L’attenzione per le procedure dell’aerocooperazione arrivava troppo tardi, e<br />
comunque continuava a riflettere una ossessiva preoccupazione per l’indipendenza<br />
dell’aeronautica, al punto che, come contropartita all’eventualità di porre delle<br />
unità aeree a disposizione di comandi dell’esercito, veniva ricordata la possibilità<br />
di avere, in situazioni particolari, ad esempio in regioni desertiche, reparti dell’esercito<br />
sotto il comando di ufficiali dell’aeronautica, e questo quando le condizioni che