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I MULINI DI G OGLIONE. IL MULINO SUL C HIESE<br />

Nella prima metà dell’Ottocento Lorenzo Ridolo, un ingegnere bresciano<br />

conosciuto a Goglione per via di alcuni collaudi di opere pubbliche,<br />

notava come i tributi, sia dello Stato che locali erano a carico del locatore.<br />

Ma i carichi che si dovevano pagare «nei comuni nei quali esistono<br />

i fondi», dovevano essere pagati alla rispettiva scadenza del contratto<br />

dal conduttore «da scontarsi alla successiva rata di affitto». Tutti gli altri<br />

carichi dipendenti dai fondi affittati, erano a peso del conduttore 112 .<br />

I fondi, affittati seguendo queste modalità, venivano gestiti a rischio e<br />

pericolo del conduttore, non rispondendo il proprietario di qualsiasi<br />

«disgrazia o infortunio anche impensato». L’ingegnere Ridolo in proposito<br />

scrive: «L’affittanza si fa, come si dice, a rose e spine, a fuoco e<br />

fiamme, o a monte sbrigato, così che per qualsiasi infortunio, di brina,<br />

tempesta, fallanza, siccità, innondazione, mortalità di piante e di bestiame,<br />

d’incendio, od altri casi fortuiti, ed infortuni, sì ordinari che<br />

straordinari, così pure per qualsivoglia turbazione o molestia che fosse<br />

arrecata da terzi, derubando o danneggiando i prodotti, non potrà il<br />

conduttore chiedere indennizzazione d’affitto». Nei soli casi di «guerra<br />

guerreggiata, o di peste negli uomini [...] sarà fatto un proporzionato<br />

abbono» 113 . Con questa clausola nella prima metà dell’Ottocento il conduttore<br />

rinunciava di norma ai benefici accordatigli dal Codice di Napoleone<br />

e successivamente dal Codice civile generale austriaco che vietavano<br />

all’affittuario di assoggettarsi agli «infortuni straordinari» 114 .<br />

Il verbale di «consegna e riconsegna» veniva solitamente redatto da un<br />

ingegnere in osservanza delle Istruzioni Governative 3 gennaio 1818<br />

sui metodi che i periti dovevano osservare nella compilazione delle perizie<br />

per gli acquisti, vendite o permute di stabili di pubblica ragione.<br />

Questi rilievi erano necessari per poter constatare gli effettivi miglioramenti<br />

eseguiti dal locatore prima dello scadere del contratto.<br />

Essendo la locazione del mulino sul Chiese di relativa breve durata,<br />

aveva lo svantaggio che i locatori concentravano le loro attività su ciò<br />

riscontrata, è necessario che ci sia una stipulazione espressa in questi termini: «si vende<br />

a corpo e non a misura».<br />

112 L. RIDOLO, Capitoli generali per le affittanze dei beni stabili, Brescia 1839, cap. 7.<br />

113 RIDOLO, Capitoli generali, cap. 6.<br />

114 Art. 1773 del Codice Napoleone e par. 1106 del Codice civile generale austriaco (cfr. RO-<br />

MANI, L’agricoltura in Lombardia, p. 98, n. 14).<br />

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