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I MULINI DI G OGLIONE. IL MULINO SUL C HIESE<br />
rato da qualsiasi spesa ordinaria. Il livellario era altresì tenuto a migliorare<br />
l’edificio e ogni dieci anni il Comune era tenuto a fare una ricognizione<br />
per accertarsi delle avvenute migliorie avendo come riferimento<br />
l’atto di consegna del 26 agosto 1831 dell’ingegner Paolo Chiodi 120 .<br />
Il contratto di locazione e conduzione perpetua, spesso chiamato impropriamente<br />
livello, evitava gli inconvenienti dovuti alla locazione di breve<br />
durata. Esso si avvicinava alla tipologia d’affitto ereditario in uso da secoli<br />
nelle regioni alpine, in particolare in Valtellina, con cui il contadino<br />
acquistava a titolo ereditario la proprietà utile di un fondo, mediante<br />
annua contribuzione, o canone, commisurata sulla sua produzione.<br />
In Lombardia, sostiene l’economista dell’Ottocento Stefano Jacini, «si<br />
incontrano ancora alcuni rapporti enfiteutici di tale stranezza, che la<br />
loro descrizione potrebbe eccitare l’ilarità del lettore». Questi anacronismi<br />
o «decrepiti rimasugli del Medio Evo» 121 , hanno la loro ragione<br />
d’esistere nel fatto che si pongono a metà strada tra la piena proprietà<br />
della terra coltivata direttamente e la terra coltivata a mezzadria. Su<br />
quel fondo il coltivatore sa che le sue fatiche non andranno mai perdute<br />
né per sé né per i suoi figli «e la perpetuità del possesso ecciterà la sua<br />
attività quasi come la piena proprietà” inducendolo a «prodigarvi miracoli<br />
di fatiche». Sebbene soddisfino il bisogno dell’utilista di stabilità<br />
sul fondo, dal punto di vista della privata economia lo pongono in una<br />
situazione sempre più onerosa. L’obbligo per la conservazione e per il<br />
miglioramento delle condizioni di produzione, l’incidenza sempre crescente<br />
dei carichi tributari, le difficoltà derivanti dalla scomposizione<br />
dei fondi per divisione ereditaria del dominio utile, rendono difficile<br />
l’equilibrio tra introiti e spese 122 .<br />
A partire dal 1811 un decreto imperiale sostituiva ai precedenti criteri<br />
equitativi di ripartizione, il criterio dell’essere le imposte a carico dell’utilista,<br />
coll’autorizzazione però a questo di trattenersi un quinto dell’ammontare<br />
del canone come contributo del direttario. Anche il successivo<br />
120 ACPrev., busta: «Copie di atti diversi. 1731-1982», fasc.: «Mulino del Chiese e relativa<br />
roggia». L’atto di consegna dell’ingegnere Paolo Chiodi è in ASBs, Fondo architetti-ingegneri,<br />
busta 252.<br />
121 S. JACINI, La proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia, 3^ ed., Milano-<br />
Verona 1857, p. 121.<br />
122<br />
JACINI, La proprietà fondiaria, p. 195.<br />
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