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I MULINI DI G OGLIONE. IL MULINO SUL C HIESE<br />

rato da qualsiasi spesa ordinaria. Il livellario era altresì tenuto a migliorare<br />

l’edificio e ogni dieci anni il Comune era tenuto a fare una ricognizione<br />

per accertarsi delle avvenute migliorie avendo come riferimento<br />

l’atto di consegna del 26 agosto 1831 dell’ingegner Paolo Chiodi 120 .<br />

Il contratto di locazione e conduzione perpetua, spesso chiamato impropriamente<br />

livello, evitava gli inconvenienti dovuti alla locazione di breve<br />

durata. Esso si avvicinava alla tipologia d’affitto ereditario in uso da secoli<br />

nelle regioni alpine, in particolare in Valtellina, con cui il contadino<br />

acquistava a titolo ereditario la proprietà utile di un fondo, mediante<br />

annua contribuzione, o canone, commisurata sulla sua produzione.<br />

In Lombardia, sostiene l’economista dell’Ottocento Stefano Jacini, «si<br />

incontrano ancora alcuni rapporti enfiteutici di tale stranezza, che la<br />

loro descrizione potrebbe eccitare l’ilarità del lettore». Questi anacronismi<br />

o «decrepiti rimasugli del Medio Evo» 121 , hanno la loro ragione<br />

d’esistere nel fatto che si pongono a metà strada tra la piena proprietà<br />

della terra coltivata direttamente e la terra coltivata a mezzadria. Su<br />

quel fondo il coltivatore sa che le sue fatiche non andranno mai perdute<br />

né per sé né per i suoi figli «e la perpetuità del possesso ecciterà la sua<br />

attività quasi come la piena proprietà” inducendolo a «prodigarvi miracoli<br />

di fatiche». Sebbene soddisfino il bisogno dell’utilista di stabilità<br />

sul fondo, dal punto di vista della privata economia lo pongono in una<br />

situazione sempre più onerosa. L’obbligo per la conservazione e per il<br />

miglioramento delle condizioni di produzione, l’incidenza sempre crescente<br />

dei carichi tributari, le difficoltà derivanti dalla scomposizione<br />

dei fondi per divisione ereditaria del dominio utile, rendono difficile<br />

l’equilibrio tra introiti e spese 122 .<br />

A partire dal 1811 un decreto imperiale sostituiva ai precedenti criteri<br />

equitativi di ripartizione, il criterio dell’essere le imposte a carico dell’utilista,<br />

coll’autorizzazione però a questo di trattenersi un quinto dell’ammontare<br />

del canone come contributo del direttario. Anche il successivo<br />

120 ACPrev., busta: «Copie di atti diversi. 1731-1982», fasc.: «Mulino del Chiese e relativa<br />

roggia». L’atto di consegna dell’ingegnere Paolo Chiodi è in ASBs, Fondo architetti-ingegneri,<br />

busta 252.<br />

121 S. JACINI, La proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia, 3^ ed., Milano-<br />

Verona 1857, p. 121.<br />

122<br />

JACINI, La proprietà fondiaria, p. 195.<br />

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