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S EVERINO B ERTINI<br />
Codice civile generale austriaco stabiliva che il proprietario utile dovesse<br />
«soddisfare a tutti i pesi ordinari e straordinari inerenti al fondo, pagare<br />
le gravezze, le decime ed altre contribuzioni particolarmente inscritte» 123 .<br />
I carichi fiscali costituivano uno dei principali ostacoli che impedivano<br />
all’utilista di accumulare mezzi finanziari sufficienti per l’affrancamento.<br />
Egli che del fondo aveva il dominio utile (dell’esercizio, ma non della<br />
proprietà), raramente era in grado di acquistare anche il dominio diretto<br />
(della proprietà, ma non dell’esercizio) che apparteneva al direttario. Il<br />
passaggio dalla proprietà utile a quella piena veniva così vanificato.<br />
Se da un lato l’affitto ereditario era un tipo di contratto che obbligava<br />
il ricevente ad effettuare delle migliorie, dall’altro l’utilista era indipendente<br />
dal direttario ed aveva la facoltà di alienare l’utile dominio 124 .<br />
Questo è quanto avvenne il 4 febbraio 1836 quando venne stipulato un<br />
«contratto di cessione della proprietà utile del mulino» tra Domenico<br />
Baldo di Gavardo, titolare del livello perpetuo, e un altro forestiero:<br />
Giuseppe Bianchi di Calcinato 125 . Il Comune di Goglione di Sopra intervenne,<br />
pare con successo, con la precisa volontà di esercitare il diritto di<br />
prelazione contemplato nei capitoli d’asta.<br />
I frequenti passaggi di proprietà denotano una progressiva decadenza<br />
dell’antico mulino. Il 30 agosto 1849, tramite atto di liberazione del notaio<br />
Marco De Lazzari di Gavardo, Domenico Baldo si affrancò dal livello<br />
del mulino del 26 giugno 1833 pagando al Comune la cifra di 5420 lire<br />
austriache. In questo modo venne sollevato dal pagamento del canone<br />
«trasferendogli oltre al diritto utile di detto edifizio mulino e sue adiacenze<br />
anco quello diretto, per cui – scrive ancora il notaio – d’ora in poi,<br />
lo si dovrà considerare come un ente di sua piena, assoluta ed esclusiva<br />
proprietà, facendogli ampia e solenne liberazione e quitanza, promettendo<br />
di non chiedergli, sia direttamente sia col mezzo di interposta per-<br />
123 Codice civile generale austriaco, par. 1144 del capitolo XXV «Del contratto di locazione e<br />
conduzione, della locazione e conduzione ereditaria e dell’enfiteusi», sez. II, parte II, p. 278.<br />
124<br />
JACINI, La proprietà fondiaria, p. 193. Per questo motivo nei contratti il Comune esercitava<br />
il diritto di prelazione in caso di vendita.<br />
125 ACPrev., busta: «Cessioni livellarie. Atti di investitura enfiteutica. Affrancazione mulino<br />
da grano. 1832-1862», inserto nel fasc.: «Relazione, Minuta di Stima, e Capitoli del<br />
Molino a tre ruote e sue adiacenze di proprietà del Comune di Goglione Sopra».