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S EVERINO B ERTINI<br />
Dalla documentazione d’archivio risulta che i forestieri esercitarono incessanti<br />
pressioni per avere l’usufrutto dei beni comunitari. Nella Vicinia<br />
generale del 25 novembre 1614 il console propose che sarebbe stato<br />
un bene per la comunità se «li forestieri di questa terra» avessero potuto<br />
«in cantar li detti molini del detto Comune». Propose quindi la votazione<br />
che però non diede gli esiti sperati: «nella bisola biancha balli n°<br />
trenta sei a favore di detti forestieri et balli nella bisola rossa n° cinquanta<br />
doi contra detti forestieri» 86 . I mulini vennero così concessi ancora<br />
agli originari.<br />
Ma qual era la procedura da osservare per incantare i mulini? Il contratto<br />
d’affitto era della durata annuale e veniva redatto ed approvato dalla<br />
Vicinia generale che si riuniva appositamente nei giorni dal 20 al 25 novembre.<br />
L’operazione veniva quasi sempre preceduta di alcuni giorni da<br />
una seduta del Consiglio comunale che si occupava di dare alcune garanzie<br />
alla Vicinia e, a titolo esplorativo, di chiedere ai mugnai dell’anno<br />
uscente se avrebbero avanzato la loro candidatura per l’anno entrante.<br />
In un verbale del Consiglio del 15 novembre 1609 leggiamo: «Nel qual<br />
Consilio esta hordinato a messer Pavol Pino scrivano del detto Comune<br />
che face una fede a Hieronimo Selva del suo deportamento del arte del<br />
molinaro come sono homo da bene et de bona fama». In sostanza il<br />
compito era quello di valutare il lavoro svolto dal mugnaio e di fornire<br />
garanzie alla Vicinia sulla sua buona reputazione 87 . Questo era il passo<br />
preliminare per la successiva operazione del Consiglio che era quella di<br />
86 ACPrev., busta: «Documenti 1505-1850», reg.: «1614», c. 30. È molto probabile che<br />
queste tensioni fossero all’origine di diversi atti vandalici contro i beni comunali a tal<br />
punto che il Consiglio comunale nella seduta del 23 agosto 1761 fu costretto a nominare<br />
delle guardie dei beni degli originari (cfr. ACPrev., busta: «Documenti 1505-1850»,<br />
reg.: «1758-1761», cc. 82v, 92v; cfr. anche c. 91v dove si discute dei danni arrecati ai<br />
beni del Buco del Frate).<br />
87 ACPrev., busta: «Documenti 1609-1728», reg.: «Deliberazioni del consiglio del comune<br />
di Goglione», c. 44v. La fede sulla buona reputazione era fondamentale e qualora il<br />
Consiglio non avesse riscontrato un comportamento adeguato sarebbe potuto intervenire<br />
sull’affittuario come in un caso verificatosi poco prima, il 6 settembre 1609, in cui<br />
il Consiglio ordinò a «Zouan Bonetto incantador del molino de Chiese per l’ano 1609»<br />
di dare «comiato a Ioseffo Selva et a Lodovigo suo genero come compagno del detto molino»<br />
perché non gradiva «in detto molino il detto Ioseffo et Lodovigo suo genero» (AC-<br />
Prev., busta: «Documenti 1609-1728», reg.: «Deliberazioni del consiglio del comune di<br />
Goglione», c. 36v).