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coor<strong>di</strong>namento tecnico e amministrativo -f inanziario con un unico<br />

soggetto <strong>di</strong>rettivo, l‟utilizzazione contemporanea della<br />

prestazione lavorativa) i giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> legittimità si sono spinti oltre<br />

utilizzandoli, nel caso <strong>di</strong> specie, per determinare l‟imputazione<br />

del rapporto <strong>di</strong> lavoro in capo ad un soggetto unitario, giungendo<br />

così alle medesime conclusioni della giurisprudenza <strong>di</strong> merito.<br />

I gruppi societari presentano una vivace mobilità dei<br />

<strong>di</strong>pendenti determinata dal ricorso sempre più frequente al<br />

fenomeno del <strong>di</strong>stacco. Se da una parte è vero che in linea <strong>di</strong><br />

principio questi rappresentano un facile espe<strong>di</strong>ente per eludere<br />

le norme a garanzia dei <strong>di</strong>ritti dei lavoratori, non essendo<br />

infrequenti le ipotesi in cui un apparente <strong>di</strong>stacco mascheri una<br />

forma sommersa <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione vietata, è pur vero che,<br />

laddove il gruppo si costituisca in modo da garantire una certa<br />

autonomia organizzativa e gestionale alle singole partecipanti,<br />

deve considerarsi legittimo il comando del lavoratore venendo<br />

meno la ragion d‟essere della tutela posta dalla legge<br />

protettiva200.<br />

200 Cass. Civ. 18 ottobre 1983, n. 6093. V. in argomento Cass 16 febbraio 2000, n. 1733<br />

secondo cui:«Il collegamento economico funzionale fra imprese gestite da società del medesimo<br />

gruppo, controllate da una società madre, non comportando il venir meno dell‟autonomia delle<br />

singole società, può dar luogo ad un‟interposizione fittizia nel rapporto e nelle prestazioni <strong>di</strong><br />

lavoro ex legge n. 1369/1960, sempre che risulti accertato che una società del gruppo, al fine <strong>di</strong><br />

eludere precetti normativi in materia <strong>di</strong> rapporti <strong>di</strong> lavoro, utilizzi prestazioni lavorative <strong>di</strong><br />

persone solo formalmente <strong>di</strong>pendenti da altra società collegata».<br />

La Cassazione, in alcune pronunce, ha in<strong>di</strong>viduato una serie <strong>di</strong> casi che, in quanto fonte<br />

<strong>di</strong> dubbi e incertezze rientrano a tutti gli effetti tra le ipotesi <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione vietata: così il<br />

caso <strong>di</strong> aziende che, per pura cortesia, cedano personale altamente qualificato, Cass. Civ. 23<br />

aprile 1992, n.4851; il caso <strong>di</strong> “prestito <strong>di</strong> personale “ per fronteggiare particolari situazioni <strong>di</strong><br />

carico lavorativo, Cass. Civ. 8 ottobre 1991, n.10556; il caso <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tori che operano in<br />

settori affini e si accordano per aiutarsi reciprocamente in situazioni <strong>di</strong> emergenza, venendo in<br />

rilievo l‟interesse del datore <strong>di</strong> lavoro ospitante, Cass. Civ. 2 novembre 1999, n.12224. In<br />

quest‟ultima sentenza, la Corte ha ritenuto che il <strong>di</strong>stacco, realizzato al <strong>di</strong> là delle con<strong>di</strong>zioni<br />

richieste per la sua liceità, integri non solo la violazione del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione <strong>di</strong><br />

manodopera, ma anche la violazione dell‟art. 13 della legge 29 aprile 1949, n. 264 dettata in<br />

tema <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> avviamento al lavoro e <strong>di</strong> assistenza dei lavoratori involontariamente<br />

<strong>di</strong>soccupati, ovvero«l‟illecito amministrativo <strong>di</strong> assunzione <strong>di</strong> lavoratori senza il tramite<br />

dell‟ufficio <strong>di</strong> collocamento, a ciò non ostando la circostanza che il lavoratore risulti già assunto<br />

dal datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>staccante».<br />

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