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<strong>di</strong> nullità e <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà del negozio in generale sia analogo a<br />

quello previsto nel nostro or<strong>di</strong>namento ovvero se ad esso debba<br />

attribuirsi un signif icato <strong>di</strong>fferente.<br />

Ed invero l'espressione “Invali<strong>di</strong>tà del negozio giuri<strong>di</strong>co”<br />

che si rinviene al cap. V del CCB ricomprende la nullità e<br />

l'annullabilità del negozio giuri<strong>di</strong>co ed è impiegata per in<strong>di</strong>care<br />

“il negozio giuri<strong>di</strong>co che non produce gli effetti voluti dalle parti,<br />

o che sarà classif icato nullo o annullabile a seconda del grado <strong>di</strong><br />

imperfezione verif icato”. Il co<strong>di</strong>ce del 2002 non accoglie la<br />

<strong>di</strong>stinzione tra annullabilità e rescin<strong>di</strong>bilità 95 , e non ha seguito la<br />

tricotomia esistenza/vali<strong>di</strong>tà/eff icacia del negozio giuri<strong>di</strong>co, pur<br />

proposto da autorevoli voci 96 .<br />

Pur non rinvenendosi nella struttura del co<strong>di</strong>ce alcuna norma circa<br />

l'inesistenza del negozio 97 e nonostante voci contrarie che<br />

tacciano la categoria del negozio inesistente <strong>di</strong> “inutilità” -<br />

laddove invece la categoria del negozio nullo appare<br />

notevolmente più vantaggiosa - e <strong>di</strong> “sconvenienza” - perché,<br />

non essendo necessaria una declaratoria giu<strong>di</strong>ziale, priverebbe le<br />

parti delle garanzie <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa a cui invece avrebbero <strong>di</strong>ritto in un<br />

95 Nel CC italiano l'azione <strong>di</strong> rescissione è concessa quando il il contratto è stato concluso<br />

a con<strong>di</strong>zioni inique per la necessità nota alla controparte , <strong>di</strong> salvare sé o altri dal pericolo<br />

attuale <strong>di</strong> un danno grave alla persona - stato <strong>di</strong> pericolo - (art. 1447) ovvero se c'è<br />

sproporzione tra le prestazioni <strong>di</strong>pendente dallo stato <strong>di</strong> bisogno <strong>di</strong> una parte , del quale l'altra<br />

ha approfittato per trarne vantaggio – rescissione per lesione - (art. 1448). Si prescrive in un<br />

anno e non è più esperibile se l'originaria sproporzione non esiste più al momento della<br />

proposizione della domanda. Nel co<strong>di</strong>ce brasiliano le ipotesi <strong>di</strong> rescissione italiana rientrano tra i<br />

vizi sociali per cui la parte interessata può far valere la annullabilità ex art. 171 CCB.<br />

96 Tra gli altri PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, Rio de Janeiro, 197, 4.<br />

Diversamente nell'or<strong>di</strong>namento italiano si <strong>di</strong>stingue tra inefficacia in senso ampio, che<br />

comprende in generale tutte le ipotesi <strong>di</strong> inesistenza o <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà (nullità o annullabilità), e<br />

inefficacia in senso stretto in cui il negozio non produce effetti a causa <strong>di</strong> un fattore estrinseco,<br />

quale per esempio una con<strong>di</strong>zione sospensiva o un termine iniziale. Pertanto l'atto, pur essendo<br />

valido, è temporaneamente inefficace.<br />

97 Anche il Co<strong>di</strong>ce Civile italiano non accoglie il concetto <strong>di</strong> inesistenza che è tuttora<br />

<strong>di</strong>battuto, dal momento che parte della dottrina nega l'autonomia della categoria, equiparandola<br />

alla nullità. Tuttavia generalmente è considerato inesistente l'atto che manchi delle con<strong>di</strong>zioni<br />

minime per essere qualificato come negozio giuri<strong>di</strong>co. E gli effetti della inesistenza non sono<br />

identici a quelli della nullità, dal momento che l'atto inesistente non produce effetti, neppure<br />

in<strong>di</strong>retti che invece il negozio nullo può produrre (es. matrimonio putativo) e non può convertirsi<br />

come previsto invece per il negozio nullo (art. 1424 CC).<br />

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