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8. Il contratto a tempo determinato<br />

La <strong>di</strong>sciplina del contratto a tempo determinato si rinveniva<br />

originariamente nella L 230 del 1962 nella quale la possibilità del ricorso a<br />

tale tipologia contrattuale era legata alla sussistenza <strong>di</strong> ipotesi<br />

tassativamente previste dal legislatore e dalla contrattazione collettiva.<br />

Nella L. 368 del 2001 viene abbandonata la tecnica <strong>di</strong> dettagliata<br />

tipizzazione delle causali che giustificano l‟apposizione del termine al<br />

contratto <strong>di</strong> lavoro in favore <strong>di</strong> una formula ampia e <strong>di</strong>scutibile a tenore della<br />

quale è sufficiente a legittimare il ricorso al contratto a tempo determinato<br />

la sussistenza <strong>di</strong> “ragioni <strong>di</strong> carattere tecnico, produttivo, organizzativo o<br />

sostitutivo” (art. 1).<br />

L‟esistenza <strong>di</strong> tale “causalone”, nel quale rientrano certamente tutte le<br />

ipotesi contemplate in passato dalla L. 230 del 1962, confermerebbe<br />

l‟eccezionalità del contratto a termine rispetto alla “regola” generale del<br />

contratto <strong>di</strong> lavoro a tempo indeterminato 229 .<br />

Il ricorso ad una formulazione sì ampia doveva ritenersi, nelle<br />

intenzioni del legislatore, preor<strong>di</strong>nata ad una ra<strong>di</strong>cale semplificazione<br />

rispetto ai precedenti tipi contrattuali e finalizzata alla flessibilizzazione delle<br />

rigi<strong>di</strong>tà applicative lamentate in passato. Deve, tuttavia, riconoscersi a<br />

posteriori che la nuova formula non ha saputo rispondere alle esigenze <strong>di</strong><br />

chiarezza e linearità richieste dal sistema essendo stata, al contrario, foriera<br />

<strong>di</strong> nutrite incertezze.<br />

“Ciò che è realmente mutato è il metodo con cui il legislatore attuale<br />

ha inteso affrontare il problema del contratto a termine” ed infatti “il<br />

momento <strong>di</strong> controllo non viene effettuato più sulla base della fattispecie<br />

legale o contrattuale in<strong>di</strong>cata -–come avveniva in passato – per verificare la<br />

conformità a quella della in<strong>di</strong>cazione contenuta in contratto, bensì viene<br />

effettuata sulla base <strong>di</strong> quanto ha in<strong>di</strong>cato nel contratto in<strong>di</strong>viduale lo stesso<br />

229 Art. 1 c. 1 introdotto dall‟art. 39 L. 247 del 2007.<br />

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