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mere prestazioni <strong>di</strong> lavoro ogni forma <strong>di</strong> appalto o subappalto,<br />
anche per l‟esecuzione <strong>di</strong> opere e servizi, ove l‟appaltatore<br />
impieghi capitali, macchine, e attrezzature fornite<br />
dall‟appaltante, quand‟anche per il loro uso venga corrisposto un<br />
compenso all‟appaltante». La norma, dunque, equipara<br />
all‟appalto <strong>di</strong> mere prestazioni, che presuppone che l‟interposto<br />
manchi <strong>di</strong> una vera organizzazione, l‟ipotesi in cui questi sia solo<br />
formalmente titolare <strong>di</strong> una propria organizzazione. La<br />
giurisprudenza ha sostenuto f ino a tempi assai recenti che la<br />
norma pone una presunzione legale assoluta: in presenza dei tre<br />
elementi (che si riteneva dovessero simultaneamente ricorrere),<br />
ove cioè l‟appaltatore si valga <strong>di</strong> capitali, macchine, attrezzature<br />
fornite dall‟appaltante, al giu<strong>di</strong>ce non rimane alcun margine <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>screzionalità, dovendosi pronunciare per la sussistenza della<br />
fattispecie vietata. In ciò agevolando la prova in giu<strong>di</strong>zio del<br />
lavoratore, tenuto a provare solo il fatto base del l‟utilizzo dei<br />
mezzi dell‟appaltante anziché dover fornire la prova più rigorosa<br />
dell‟interposizione, ovvero che il lavoratore <strong>di</strong>pendesse<br />
<strong>di</strong>rettamente dal committente.<br />
Un‟interpretazione <strong>di</strong> tal fatta non risulta, oggi, al passo<br />
con le nuove realtà dei rapporti <strong>di</strong> lavoro, che impongono<br />
un‟indagine minuziosa, caso per caso, sull‟esistenza della qualità<br />
<strong>di</strong> vero impren<strong>di</strong>tore in capo all‟appaltatore. Negli orientamenti<br />
più recenti la giurisprudenza si è avvicinata alla considerazione<br />
secondo cui l‟art. 1 comma 3 operi sul piano probatorio in qualità<br />
<strong>di</strong> presunzione semplice, assegnando una rilevanza meramente<br />
in<strong>di</strong>ziaria ai tre criteri, valutabili, ora, anche <strong>di</strong>sgiuntamente 151 .<br />
Secondo la recente giurisprudenza, per le aziende operanti<br />
nel settore terziario avanzato, dove il valore delle macchine o<br />
151 Pret. Milano 16 aprile 1997. Si veda, poi, Cass.13 settembre 1997, n. 9144 secondo cui<br />
è necessario soppesare il valore relativo dei mezzi materiali eventualmente forniti<br />
dall‟appaltante, rispetto al valore del lavoro organizzato dall‟appaltatore.<br />
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