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datore <strong>di</strong> lavoro: pertanto <strong>di</strong>viene essenziale che il datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>a<br />

contezza per iscritto delle ragioni del termine” 230 .<br />

Le <strong>di</strong>fficoltà incontrate da numerose prospettazioni datoriali 231 nel<br />

superare il vaglio della magistratura smentiscono pertanto le attese <strong>di</strong> quelle<br />

interpretazioni assolutamente liberiste che, agli albori dell‟entrata in vigore<br />

della nuova legge, avevano inneggiato alla libertà <strong>di</strong> prospettare esigenze<br />

nuove nell‟iter evolutivo dei processi produttivi egualmente in grado <strong>di</strong><br />

consentire l‟apposizione del termine al contratto <strong>di</strong> lavoro.<br />

Infatti, se spetta <strong>di</strong>screzionalmente al datore <strong>di</strong> lavoro dare concreta<br />

e particolare attuazione alla “norma aperta” <strong>di</strong> cui alla previsione generale <strong>di</strong><br />

cui si <strong>di</strong>scorre attraverso la specificazione della stessa, della sua ricorrenza<br />

nel caso concreto è in sostanza arbitro il magistrato, non potendo, la<br />

maggiore libertà <strong>di</strong> applicazione del termine, sconfinare nell‟arbitrio. In<br />

pratica, il legislatore “consentendo alle parti <strong>di</strong> ricorrere al contratto a<br />

termine per le più svariate esigenze, ha richiesto che il giu<strong>di</strong>ce ne possa<br />

controllare la reale esistenza nel caso concreto” 232 .<br />

La stipula <strong>di</strong> un contratto a tempo determinato ingiustificato, non è da<br />

reputarsi in fraudem legis, ma contra legem, perché in contrasto <strong>di</strong>retto con<br />

la norma dell‟art. 1 D. Lgs. 368 del 2001. In assenza <strong>di</strong> previsioni<br />

sanzionatorie la per il primo isolato contratto a termine ingiustificato si<br />

applicherà il principio generale della nullità parziale ex art. 1419 CC con<br />

incertezze derivanti dal <strong>di</strong>battito ancora aperto in dottrina sull‟applicabilità al<br />

caso <strong>di</strong> specie del primo o del secondo comma dello stesso 233 .<br />

In verità l‟aspetto più rilevante ai fini dello presente stu<strong>di</strong>o è offerto<br />

non tanto dalla stipula del primo isolato contratto a termine, per il quale il<br />

230 Trib. Milano 25 maggio 2005<br />

231 Per una più completa trattazione si V. BARBATO M.R., Il contratto a tempo determinato:<br />

Tipologie concrete <strong>di</strong> ragioni giustificative: identificazione e loro interpretazione, in “Dir. Lav.”, n.<br />

1, 2006<br />

232 Trib. Milano 31 <strong>di</strong>cembre 2004<br />

233 Per un ampia ed esaustiva trattazione sul tema della nullità parziale si v. CATAUDELLA M.C.,<br />

Contratto <strong>di</strong> lavoro e nullità parziale, Milano, 2008, p. 56 esegg.. Che, appoggiando<br />

l‟orientamento <strong>di</strong> VALLEBONA A., La nullità dei contratti <strong>di</strong> lavoro atipici, in Arg. <strong>di</strong>r. lav., 2005, p.<br />

544 esegg.. propende per l‟applicabilità del primo comma dell‟art. 1419 CC.<br />

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