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6. Il lavoro a domicilio<br />

Il lavoro a domicilio rappresenta una delle ipotesi <strong>di</strong><br />

decentramento del ciclo produttivo (insieme con lo scorporo <strong>di</strong><br />

parte dell‟attivitàa aziendale presso altri impren<strong>di</strong>tori) idonee a<br />

supportare il datore <strong>di</strong> lavoro nell‟intento <strong>di</strong> eludere le garanzie<br />

tipiche del lavoro subor<strong>di</strong>nato, risultando spesso conveniente non<br />

solo dal punto <strong>di</strong> vista organizzativo ma anche sindacale.<br />

Ricorre in linea <strong>di</strong> principio tutte le volte che il lavoratore<br />

svolge la propria attività “nel proprio domicilio o in un locale <strong>di</strong><br />

cui abbia la <strong>di</strong>sponibilità” (art. 1 c. 1 L. 877 del 1973). Ma la<br />

qualif icazione è tutt‟altro che agevole.<br />

Nessun problema si pone quando il benef iciario dell‟opera è<br />

un consunatore, essendo il lavoratore a domicilio qualif icabile<br />

senza dubbio come autonomo. Diversa è la situazione nel caso in<br />

cui il committente sia un‟impresa, dovendosi in tal caso stabilire<br />

se l‟attività sia effettivamente autonoma o subor<strong>di</strong>nata. Ed invero<br />

non è inusuale che il datore <strong>di</strong> lavoro ricorra a tali forme <strong>di</strong><br />

lavoro assumendo un lavoratore a domicilio <strong>di</strong> fatto subor<strong>di</strong>nato<br />

ma con contratto per prestazione autonoma. Ciò considerata la<br />

circostanza che il conf ine tra autonomia e subor<strong>di</strong>nazione in tale<br />

fattispecie è piuttosto evanescente, essendo tutti i requisiti della<br />

subor<strong>di</strong>nazione necessariamente attenuati in forza della<br />

<strong>di</strong>slocazione operativa del lavoratore al <strong>di</strong> fuori dell‟impresa e<br />

quin<strong>di</strong> della sfera <strong>di</strong> controllo imme<strong>di</strong>ata del datore <strong>di</strong> lavoro 201 .<br />

Lo stesso legislatore in forza della specialità del rapporto, detta<br />

una nozione <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione specif ica “in deroga a quanto<br />

stabilito dall‟art. 2094 CC” ritenendo sussistente il vincolo <strong>di</strong><br />

subor<strong>di</strong>nazione laddove il lavoratore a domicilio sia tenuto ad<br />

201 Cass. 26 aprile 1999 n. 4144; Cass. 23 settembre 1998, n. 9516.<br />

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