View/Open - DSpace - Tor Vergata - Università degli Studi di Roma ...
View/Open - DSpace - Tor Vergata - Università degli Studi di Roma ...
View/Open - DSpace - Tor Vergata - Università degli Studi di Roma ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
generato il rischio che l‟interprete travalicasse i propri limiti in<br />
qualche modo sostituendosi al legislatore.<br />
Si afferma il principio secondo cui se il risultato che una<br />
norma vuole impe<strong>di</strong>re è comunque raggiunto il negozio utilizzato<br />
deve in ogni caso sanzionarsi.<br />
Ed invero, in epoca moderna si suole <strong>di</strong>stinguere le norme<br />
imperative in norme formali (norme che, vietando un<br />
comportamento determinato, lasciano le parti libere <strong>di</strong><br />
raggiungere un determinato risultato economico con mezzi<br />
<strong>di</strong>versi dal comportamento vietato) rispetto alle quali<br />
l‟osservanza della lettera della legge comporta anche il risp etto<br />
dello spirito e della sostanza della stessa e non è possibile<br />
incorrere nella frode, semmai in una violazione <strong>di</strong>retta della<br />
legge; e norme materiali, che vietano, invece, un determinato<br />
risultato economico. Pertanto laddove le parti raggiungano per<br />
altre vie egualmente il risultato vietato esso è solo formalmente<br />
rispettoso della lettera della legge, ma ne tra<strong>di</strong>sce la sostanza.<br />
In tali ipotesi sarebbe inquadrabile la frode alla legge. Ma è<br />
stato recentemente osservato, tra le altre cose, che anche un<br />
atto che violi una norma materiale deve considerarsi<br />
<strong>di</strong>rettamente e non in<strong>di</strong>rettamente illecito 26 .<br />
In verità, si obietta, non esistono dei criteri che<br />
consentono <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere tra norma materiale o formale. Ed<br />
inoltre non può confondersi il f ine perseguito dalla norma con<br />
l‟oggetto della stessa (lo strumento che consente <strong>di</strong> perseguire<br />
quel f ine). Ed invero, se è vietato perseguire un dato risultato,<br />
qualsiasi operazione volta a quel f ine sarà illecita e non<br />
fraudolenta, laddove la specif icazione della condotta vietata per<br />
il perseguimento <strong>di</strong> quel determinato f ine implicherà una<br />
restrizione dell‟ambito del proibito, dovendosi ritenere lecite<br />
26 CRICENTI G., I contratti in frode alla legge, Milano, 2008, p. 9.<br />
26