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generato il rischio che l‟interprete travalicasse i propri limiti in<br />

qualche modo sostituendosi al legislatore.<br />

Si afferma il principio secondo cui se il risultato che una<br />

norma vuole impe<strong>di</strong>re è comunque raggiunto il negozio utilizzato<br />

deve in ogni caso sanzionarsi.<br />

Ed invero, in epoca moderna si suole <strong>di</strong>stinguere le norme<br />

imperative in norme formali (norme che, vietando un<br />

comportamento determinato, lasciano le parti libere <strong>di</strong><br />

raggiungere un determinato risultato economico con mezzi<br />

<strong>di</strong>versi dal comportamento vietato) rispetto alle quali<br />

l‟osservanza della lettera della legge comporta anche il risp etto<br />

dello spirito e della sostanza della stessa e non è possibile<br />

incorrere nella frode, semmai in una violazione <strong>di</strong>retta della<br />

legge; e norme materiali, che vietano, invece, un determinato<br />

risultato economico. Pertanto laddove le parti raggiungano per<br />

altre vie egualmente il risultato vietato esso è solo formalmente<br />

rispettoso della lettera della legge, ma ne tra<strong>di</strong>sce la sostanza.<br />

In tali ipotesi sarebbe inquadrabile la frode alla legge. Ma è<br />

stato recentemente osservato, tra le altre cose, che anche un<br />

atto che violi una norma materiale deve considerarsi<br />

<strong>di</strong>rettamente e non in<strong>di</strong>rettamente illecito 26 .<br />

In verità, si obietta, non esistono dei criteri che<br />

consentono <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere tra norma materiale o formale. Ed<br />

inoltre non può confondersi il f ine perseguito dalla norma con<br />

l‟oggetto della stessa (lo strumento che consente <strong>di</strong> perseguire<br />

quel f ine). Ed invero, se è vietato perseguire un dato risultato,<br />

qualsiasi operazione volta a quel f ine sarà illecita e non<br />

fraudolenta, laddove la specif icazione della condotta vietata per<br />

il perseguimento <strong>di</strong> quel determinato f ine implicherà una<br />

restrizione dell‟ambito del proibito, dovendosi ritenere lecite<br />

26 CRICENTI G., I contratti in frode alla legge, Milano, 2008, p. 9.<br />

26

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