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oggetto privilegiato <strong>di</strong> varie <strong>di</strong>scussioni e polemiche.<br />

Esso nasce come istituto connesso al rapporto <strong>di</strong> pubblico<br />

impiego ed è originariamente espressamente <strong>di</strong>sciplinato per tale<br />

ambito agli artt. 56 e 57 del T.U. <strong>degli</strong> impiegati civili dello<br />

Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 165 .<br />

Il comando, ex artt. 56 e 57 T.U. 3/1957, è l‟istituto in base<br />

al quale si <strong>di</strong>spone che l‟impiegato presti la sua opera presso una<br />

amministrazione statale <strong>di</strong>versa da quella <strong>di</strong> appartenenza e può<br />

essere adottato, solo in via eccezionale ed a tempo determinato,<br />

in ipotesi <strong>di</strong> riconosciute esigenze <strong>di</strong> servizio o in situazioni in<br />

cui sia richiesta una speciale competenza od esperienza. Il<br />

contratto <strong>di</strong> <strong>di</strong>stacco non comporta alcuna mo<strong>di</strong>f icazione del<br />

rapporto <strong>di</strong> lavoro, nel senso che, «l‟amministratore <strong>di</strong><br />

appartenenza» è, in ogni caso, responsabile <strong>di</strong> tutti i<br />

«provve<strong>di</strong>menti concernenti lo stato giuri<strong>di</strong>co dell‟impiegato<br />

comandato», laddove «l‟amministratore <strong>di</strong> destinazione» è<br />

titolare, esclusivamente, dei provve<strong>di</strong>menti aventi ad oggetto<br />

l‟esecuzione del servizio. 166<br />

Sul piano privatistico, invece, f ino al recente intervento<br />

legislativo operato con D.Lgs. n. 72/2000 e poi successivamente<br />

con la def initiva tipizzazione dell‟istituto nel. D. Lgs. 276 del<br />

2003, il Legislatore non aveva emanato a riguardo nessuna<br />

norma <strong>di</strong> carattere generale, se si fanno salvi alcuni riferimenti<br />

165 Cfr. V. VIRGA, Il pubblico impiego, Milano, 1991, p. 337 che prospetta nel settore<br />

pubblico una <strong>di</strong>stinzione tra comando e <strong>di</strong>stacco: se il lavoratore è destinato a prestare servizio<br />

presso una <strong>di</strong>fferente amministrazione statale viene ravvisata la fattispecie del comando;<br />

l‟ipotesi in cui egli debba prestare servizio presso un <strong>di</strong>verso ente integra, invece, il c.d.<br />

<strong>di</strong>stacco. Nell‟ambito privato, i due termini sono assunti come sinonimi. Ma tale <strong>di</strong>stinzione non<br />

è unaninmemente accolta. Ed invero SANDULLI propende per l‟unificazione interpretativa delle<br />

due ipotesi, definendo il comando ( o <strong>di</strong>stacco) come «la temporanea destinazione <strong>di</strong> impiegati<br />

ad assolvere le proprie mansioni presso uffici, corpi, istituti, appartenenti ad altre<br />

amministrazioni o ad altri rami della stessa amministrazione senza che a questi vengano<br />

addossati i relativi oneri», Manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto amministrativo, Napoli, 1984, p. 336.<br />

166 In tal senso, VIRGA, il pubblico impiego, Milano, 1991, p. 337.<br />

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