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oggetto privilegiato <strong>di</strong> varie <strong>di</strong>scussioni e polemiche.<br />
Esso nasce come istituto connesso al rapporto <strong>di</strong> pubblico<br />
impiego ed è originariamente espressamente <strong>di</strong>sciplinato per tale<br />
ambito agli artt. 56 e 57 del T.U. <strong>degli</strong> impiegati civili dello<br />
Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 165 .<br />
Il comando, ex artt. 56 e 57 T.U. 3/1957, è l‟istituto in base<br />
al quale si <strong>di</strong>spone che l‟impiegato presti la sua opera presso una<br />
amministrazione statale <strong>di</strong>versa da quella <strong>di</strong> appartenenza e può<br />
essere adottato, solo in via eccezionale ed a tempo determinato,<br />
in ipotesi <strong>di</strong> riconosciute esigenze <strong>di</strong> servizio o in situazioni in<br />
cui sia richiesta una speciale competenza od esperienza. Il<br />
contratto <strong>di</strong> <strong>di</strong>stacco non comporta alcuna mo<strong>di</strong>f icazione del<br />
rapporto <strong>di</strong> lavoro, nel senso che, «l‟amministratore <strong>di</strong><br />
appartenenza» è, in ogni caso, responsabile <strong>di</strong> tutti i<br />
«provve<strong>di</strong>menti concernenti lo stato giuri<strong>di</strong>co dell‟impiegato<br />
comandato», laddove «l‟amministratore <strong>di</strong> destinazione» è<br />
titolare, esclusivamente, dei provve<strong>di</strong>menti aventi ad oggetto<br />
l‟esecuzione del servizio. 166<br />
Sul piano privatistico, invece, f ino al recente intervento<br />
legislativo operato con D.Lgs. n. 72/2000 e poi successivamente<br />
con la def initiva tipizzazione dell‟istituto nel. D. Lgs. 276 del<br />
2003, il Legislatore non aveva emanato a riguardo nessuna<br />
norma <strong>di</strong> carattere generale, se si fanno salvi alcuni riferimenti<br />
165 Cfr. V. VIRGA, Il pubblico impiego, Milano, 1991, p. 337 che prospetta nel settore<br />
pubblico una <strong>di</strong>stinzione tra comando e <strong>di</strong>stacco: se il lavoratore è destinato a prestare servizio<br />
presso una <strong>di</strong>fferente amministrazione statale viene ravvisata la fattispecie del comando;<br />
l‟ipotesi in cui egli debba prestare servizio presso un <strong>di</strong>verso ente integra, invece, il c.d.<br />
<strong>di</strong>stacco. Nell‟ambito privato, i due termini sono assunti come sinonimi. Ma tale <strong>di</strong>stinzione non<br />
è unaninmemente accolta. Ed invero SANDULLI propende per l‟unificazione interpretativa delle<br />
due ipotesi, definendo il comando ( o <strong>di</strong>stacco) come «la temporanea destinazione <strong>di</strong> impiegati<br />
ad assolvere le proprie mansioni presso uffici, corpi, istituti, appartenenti ad altre<br />
amministrazioni o ad altri rami della stessa amministrazione senza che a questi vengano<br />
addossati i relativi oneri», Manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto amministrativo, Napoli, 1984, p. 336.<br />
166 In tal senso, VIRGA, il pubblico impiego, Milano, 1991, p. 337.<br />
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