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dall‟accertamento dell‟esistenza <strong>di</strong> un accordo fraudolento tra<br />
datore <strong>di</strong> lavoro e interme<strong>di</strong>ario 148 . Ove prevalesse l‟ipotesi<br />
contraria e si considerasse rilevante l‟intento delle parti,<br />
sfuggirebbe alle sanzioni chi ponesse in essere atti violativi<br />
dell‟art. 1 senza avere la consapevolezza <strong>di</strong> infrangere la legge.<br />
Basterebbe, inoltre, un accordo simulatorio, mo<strong>di</strong>f icativo della<br />
fattispecie reale, in qualunque momento concluso, per realizzare<br />
un appalto lecito, frustrando così del tutto la ratio della legge 149 .<br />
La fattispecie interpositoria vietata si concreta pure<br />
nell‟ipotesi in cui l‟interme<strong>di</strong>ario, benché dotato <strong>di</strong> una propria<br />
organizzazione impren<strong>di</strong>toriale, <strong>di</strong> fatto si limiti a fornire mera<br />
manodopera e non assuma, cioè, alcun rischio economico ed<br />
un‟autonoma gestione dei lavori, quando sia il committente a<br />
determinare le caratteristiche del prodotto, la <strong>di</strong>rezione del<br />
personale, la scelta e le modalità dei tempi <strong>di</strong> lavoro 150 .<br />
Tuttavia il legislatore, nella consapevolezza della <strong>di</strong>ff icoltà<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere la mera prestazione dall‟opera o servizio realizzato<br />
con organizzazione e gestione propria dall‟appaltatore, aveva<br />
previsto con una insuperabile presunzione assoluta, che anche il<br />
vero appalto rientrasse nel <strong>di</strong>vieto in esame laddove capitali,<br />
macchine e attrezzature fossero forniti, seppur a titolo oneroso<br />
dall‟appaltante ed invero la fattispecie è integrata dalle<br />
previsioni del comma 3 secondo cui: «È considerato appalto <strong>di</strong><br />
148<br />
Cass. 13 novembre 2007, n. 23569; Cass. 23 giugno 1987, n. 5494; Cass. 16 settembre<br />
1987, n. 7259; Cass. 20 aprile 1985, n. 2643.<br />
149<br />
Cfr. CAMMALLERI, Divieto d‟interme<strong>di</strong>azione e <strong>di</strong> interposizione nelle prestazioni <strong>di</strong><br />
lavoro: la rilevanza dell‟«in fraudem legis agere» al vaglio delle Sezioni Unite in un caso <strong>di</strong><br />
sopravvenuto illecito appalto <strong>di</strong> manodopera, in Mass. Giur. Lav., 1997, n. 6, p.859<br />
150<br />
Cass. 2 aprile 1997, n. 3063; Cass. 12 marzo 1996, n. 2014. In particolare si veda Cass.<br />
11 gennaio 2000, n. 143, in cui si afferma: «Anche l‟impresa non fittizia e che <strong>di</strong>sponga <strong>di</strong> una<br />
propria organizzazione aziendale altre volte impiegata sul mercato può, in talune occasioni,<br />
limitarsi a fornire ad altro impren<strong>di</strong>tore i propri <strong>di</strong>pendenti perché siano utilizzati<br />
dall‟interponente in determinate lavorazioni, <strong>di</strong>ventando così,impren<strong>di</strong>tore meramente<br />
apparente e realizzando l‟ipotesi vietata dell‟interme<strong>di</strong>azione <strong>di</strong> manodopera in cui egli <strong>di</strong>venta<br />
soggetto interposto ed i suoi <strong>di</strong>pendenti <strong>di</strong>ventano ad ogni effetto <strong>di</strong>pendenti dell‟interponente<br />
(...)».<br />
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