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alla riaffermazione della norma elusa 237 .<br />

Considerato, tuttavia, che la norma dell'art. 1344 CC “reputa” illecita<br />

la causa del contratto che costituisce “il mezzo per eludere l'applicazione <strong>di</strong><br />

una norma imperativa” (in frode alla legge) , e che ai sensi dell'art. 1418 co.<br />

2 CC. all'illiceità della causa consegue la nullità del contratto, secondo la<br />

dottrina maggioritaria 238 anche nelle ipotesi <strong>di</strong> frode alla legge la sanzione,<br />

sebbene non enunciata, debba essere la nullità per illiceità della causa. Tale<br />

conclusione è suffragata dalla considerazione che, essendo medesima la<br />

ratio delle tre norme collocate sistematicamente nella sezione seconda<br />

del libro quarto delle obbligazioni - “Della Causa del contratto”,<br />

ovvero quella <strong>di</strong> garantire l'effettività della norma imperativa violata, anche<br />

la conseguenza sanzionatoria debba essere la medesima.<br />

Il negozio in frode pone tuttavia un problema <strong>di</strong> relazione con la<br />

eventuale sanzione prevista dalla norma violata. Perchè se la nullità del<br />

negozio fraudolento appare logicamente coerente col sistema, è anche vero<br />

che la norma imperativa raggirata spesso prevede per la sua violazione una<br />

sanzione <strong>di</strong>fferente dalla nullità, come l'annullabilità (ad esempio l'art. 388<br />

CC). Pertanto, in ipotesi <strong>di</strong> tal fatta, secondo tale l'orientamento 239 , potrebbe<br />

verificarsi che la violazione <strong>di</strong>retta della norma comporti una conseguenza<br />

sanzionatoria più lieve della violazione fraudolenta della stessa, colpita<br />

sempre da nullità 240 .<br />

Un orientamento giurisprudenziale ha ritenuto <strong>di</strong> dover applicare il<br />

principio della nullità parziale, colpendo con la nullità soltanto le clausole<br />

fraudolente 241 , così attribuendo rilevanza al problema quantitativo, più che a<br />

quello qualitativo 242<br />

Ed invero vi è chi sostiene 243 che proprio la circostanza che l'art. 1418<br />

237<br />

In tal senso LIMA. A., op. cit., 319 e segg.<br />

238<br />

ROTONDI, op. cit., 1911; CARRARO, Il negozio in frode alla legge, Padova, 1943, p.<br />

235. GIACOBBE, op. cit., pp. 60 esegg..<br />

239<br />

CARRARO, Il negozio in frode alla legge, cit. 235 ess. specie 240-241.<br />

240<br />

241 Cass. 10 ottobre 1996, n. 8856; Cass. 10 <strong>di</strong>cembre 1994, n. 10586.<br />

242 Così si esprime NARDI, op. loc. cit, nota 2.<br />

243 NARDI, op. cit., p. 142.<br />

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