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1.1 Le sanzioni<br />

Nel Co<strong>di</strong>ce Civile italiano alla tipizzazione del negozio in fraudem legis<br />

non segue la comminazione <strong>di</strong> una sanzione certa, <strong>di</strong>versamente da quanto<br />

avviene attualmente nel Nuovo Co<strong>di</strong>ce Civile brasiliano che, come avremo<br />

modo <strong>di</strong> trattare, pur non qualificando la frode alla legge, la colloca tra le<br />

ipotesi <strong>di</strong> nullità dei negozi giuri<strong>di</strong>ci (art. 166 CCB). Tuttavia anche nella<br />

vigenza del precedente Co<strong>di</strong>ce Civile la dottrina propendeva per la nullità<br />

dell'atto fraudolento, consentendo tale soluzione la salvaguar<strong>di</strong>a<br />

dell'interesse sociale alla riaffermazione della norma elusa 66 .<br />

Considerato, tuttavia, che la norma dell'art. 1344 CC “reputa” illecita<br />

la causa del contratto che costituisce “il mezzo per eludere l'applicazione <strong>di</strong><br />

una norma imperativa” (in frode alla legge), e che ai sensi dell'art. 1418 co.<br />

2 CC all' illiceità della causa consegue la nullità del contratto, secondo la<br />

dottrina maggioritaria 67 anche nelle ipotesi <strong>di</strong> frode alla legge la sanzione,<br />

sebbene non enunciata, debba essere la nullità per illiceità della causa. Tale<br />

conclusione è suffragata dalla considerazione che, essendo medesima la<br />

ratio delle tre norme collocate sistematicamente nella sezione seconda<br />

del libro quarto delle obbligazioni - “Della Causa del contratto”,<br />

ovvero quella <strong>di</strong> garantire l'effettività della norma imperativa violata, anche<br />

la conseguenza sanzionatoria debba essere la medesima.<br />

Il negozio in frode pone tuttavia un problema <strong>di</strong> relazione con la<br />

eventuale sanzione prevista dalla norma violata. Perchè se la nullità del<br />

negozio fraudolento appare logicamente coerente col sistema, è anche vero<br />

che la norma imperativa raggirata spesso prevede per la sua violazione una<br />

sanzione <strong>di</strong>fferente dalla nullità, come l'annullabilità (ad esempio l'art. 388<br />

CC). Pertanto, in ipotesi <strong>di</strong> tal fatta, secondo alcuni 68 , potrebbe verificarsi<br />

che la violazione <strong>di</strong>retta della norma comporti una conseguenza<br />

66<br />

In tal senso LIMA. A., op. cit., 319 e segg.<br />

67<br />

ROTONDI, op. cit., 1911; CARRARO, Il negozio in frode alla legge, Padova, 1943 , 235;<br />

GIACOBBE, op. cit., 60 esegg..<br />

68<br />

CARRARO, Il negozio in frode alla legge, cit. 235 ess. specie 240-241<br />

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