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1.1 Le sanzioni<br />
Nel Co<strong>di</strong>ce Civile italiano alla tipizzazione del negozio in fraudem legis<br />
non segue la comminazione <strong>di</strong> una sanzione certa, <strong>di</strong>versamente da quanto<br />
avviene attualmente nel Nuovo Co<strong>di</strong>ce Civile brasiliano che, come avremo<br />
modo <strong>di</strong> trattare, pur non qualificando la frode alla legge, la colloca tra le<br />
ipotesi <strong>di</strong> nullità dei negozi giuri<strong>di</strong>ci (art. 166 CCB). Tuttavia anche nella<br />
vigenza del precedente Co<strong>di</strong>ce Civile la dottrina propendeva per la nullità<br />
dell'atto fraudolento, consentendo tale soluzione la salvaguar<strong>di</strong>a<br />
dell'interesse sociale alla riaffermazione della norma elusa 66 .<br />
Considerato, tuttavia, che la norma dell'art. 1344 CC “reputa” illecita<br />
la causa del contratto che costituisce “il mezzo per eludere l'applicazione <strong>di</strong><br />
una norma imperativa” (in frode alla legge), e che ai sensi dell'art. 1418 co.<br />
2 CC all' illiceità della causa consegue la nullità del contratto, secondo la<br />
dottrina maggioritaria 67 anche nelle ipotesi <strong>di</strong> frode alla legge la sanzione,<br />
sebbene non enunciata, debba essere la nullità per illiceità della causa. Tale<br />
conclusione è suffragata dalla considerazione che, essendo medesima la<br />
ratio delle tre norme collocate sistematicamente nella sezione seconda<br />
del libro quarto delle obbligazioni - “Della Causa del contratto”,<br />
ovvero quella <strong>di</strong> garantire l'effettività della norma imperativa violata, anche<br />
la conseguenza sanzionatoria debba essere la medesima.<br />
Il negozio in frode pone tuttavia un problema <strong>di</strong> relazione con la<br />
eventuale sanzione prevista dalla norma violata. Perchè se la nullità del<br />
negozio fraudolento appare logicamente coerente col sistema, è anche vero<br />
che la norma imperativa raggirata spesso prevede per la sua violazione una<br />
sanzione <strong>di</strong>fferente dalla nullità, come l'annullabilità (ad esempio l'art. 388<br />
CC). Pertanto, in ipotesi <strong>di</strong> tal fatta, secondo alcuni 68 , potrebbe verificarsi<br />
che la violazione <strong>di</strong>retta della norma comporti una conseguenza<br />
66<br />
In tal senso LIMA. A., op. cit., 319 e segg.<br />
67<br />
ROTONDI, op. cit., 1911; CARRARO, Il negozio in frode alla legge, Padova, 1943 , 235;<br />
GIACOBBE, op. cit., 60 esegg..<br />
68<br />
CARRARO, Il negozio in frode alla legge, cit. 235 ess. specie 240-241<br />
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