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nostro stesso Legislatore ha mostrato un atteggiamento <strong>di</strong> favore all‟atto<br />

dell‟emanazione della L. 368 del 2001, quanto dall‟abuso del ricorso a tale<br />

tipologia, ovvero il caso della reiterazione del contratto.<br />

La ripetizione del contratto in tempi relativamente brevi (10 o 20<br />

giorni a seconda della durata del contratto) consente infatti al datore <strong>di</strong><br />

lavoro <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> una prestazione a tempo indeterminato – frazionata -,<br />

che tuttavia lo mantiene libero dai vincoli e dalle con<strong>di</strong>zioni sfavorevoli della<br />

stessa, dovendosi considerare in<strong>di</strong>ce forte <strong>di</strong> una condotta fraudolenta la<br />

circostanza che il successivo contratto non sia destinato a sod<strong>di</strong>sfare<br />

esigenze <strong>di</strong>verse o ulteriori rispetto al primo 234 . Pertanto il legislatore<br />

interviene con una presunzione <strong>di</strong> frode sanzionando gravemente tale<br />

condotta considerandosi il secondo contratto a tempo indeterminato, o<br />

persino il primo se tra i due contratti non vi è soluzione <strong>di</strong> continuità.<br />

Il datore <strong>di</strong> lavoro potrà oltre i 10 o i 20 giorni riassumere il<br />

medesimo lavoratore con contratto a tempo determinato, <strong>di</strong>mostrando la<br />

sussistenza delle nuove ragioni 235 che lo giustificano.<br />

Il nuovo comma 4 bis dell‟art. 5 del d.lgs. 368/2001 rappresenta un<br />

ulteriore punto critico in tema <strong>di</strong> frode. Ed invero, il legislatore,<br />

probabilmente per arginare l‟incontrollato ricorso ai contratti a termine ha<br />

previsto un limite massimo <strong>di</strong> 36 mesi per i rapporti a tempo determinato tra<br />

stesse parti, per le medesime mansioni o equivalenti. Ed invero la norma<br />

lascia intendere che se tra le stesse parti vengano stipulati più contratti a<br />

tempo determinato, ma per mansioni <strong>di</strong>fferenti (superiori o inferiori,<br />

trattandosi <strong>di</strong> rapporti autonomi e salvo l‟intento fraudolento) non vale il<br />

limite dei 36 mesi, con conseguente <strong>di</strong>latazione del tetto legislativo. Se poi a<br />

ciò si aggiunge la circostanza che la norma esclude determinate tipologie<br />

contrattuali dal suo ambito <strong>di</strong> applicazione quali ilavoratori somministrati<br />

assunti a termine, i contratti <strong>di</strong> formazione e lavoro, i contratti <strong>di</strong><br />

234 Cfr. CRICENTI, op. cit., 298<br />

235 Secondo la Cassazione se i contratti reiterati hanno ragioni giustificatrici <strong>di</strong>fferenti non sono<br />

da considerarsi in frode alla legge. Si veda Cass. 11 luglio 1983, n. 4690; Cass. 4 settembre<br />

1980, n. 5098.<br />

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