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demandato agli Uff ici autorizzati»; successivamente, nel 1958 la<br />
legge 264 all‟art. 2 riba<strong>di</strong>sce il <strong>di</strong>vieto d‟interposizione nel lavoro<br />
a domicilio.<br />
Pertanto, sul f inire <strong>degli</strong> anni „50 il legislatore interviene a<br />
colmare le suddette lacune con la legge 1369/1960.<br />
3.2 La legge 23 ottobre 1960, n. 1369<br />
La legge 1369/1960 rappresenta la risposta del legislatore<br />
al <strong>di</strong>lagare del fenomeno interpositorio. Si tratta <strong>di</strong> una tutela ad<br />
ampio spettro che il legislatore ha evitato <strong>di</strong> circoscrivere a<br />
f igure contrattuali tipiche adottando un linguaggio quasi atecnico<br />
per introdurre concetti il cui signif icato fosse più ampio<br />
possibile.<br />
L‟art. 1 al comma 1 recita: “È vietato all‟impren<strong>di</strong>tore <strong>di</strong><br />
aff idare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma,<br />
anche a società cooperative, l‟esecuzione <strong>di</strong> mere prestazioni <strong>di</strong><br />
lavoro me<strong>di</strong>ante impiego <strong>di</strong> manodopera assunta e retribuita dall‟<br />
appaltatore o dall‟interme<strong>di</strong>ario qualunque sia la natura<br />
dell‟opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono ”..<br />
Dubbi sono stati avanzati circa la qualità che deve rivestire<br />
l‟interponente. Ricorrendo ad una interpretazione letterale<br />
dell‟art.1, in linea <strong>di</strong> principio, sarebbe prevista la concreta<br />
applicabilità del <strong>di</strong>vieto ai soli “datori <strong>di</strong> lavoro impren<strong>di</strong>tori”. In<br />
realtà, non poche voci, in dottrina, ritengono che il ricorso alla<br />
formula “impren<strong>di</strong>tore” sia stato volutamente proposto dal<br />
legislatore in senso atecnico al f ine <strong>di</strong> proiettare la prestazione<br />
<strong>di</strong> lavoro in un‟organizzazione del lavoro strutturata secondo un<br />
complesso unitario. Tale organizzazione è, <strong>di</strong> norma, un‟impresa.<br />
Ma è da ritenersi che il <strong>di</strong>vieto sia concretamente operante nei<br />
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