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lavoratori <strong>di</strong> fronte ad una simile realtà è dunque <strong>di</strong> estrema<br />
debolezza. A questi ultimi, è, infatti, normalmente corrisposto<br />
dall‟interposto (che non <strong>di</strong> rado risulta essere insolvente) un<br />
trattamento inferiore a quello che sarebbe spettato loro ove<br />
fossero stati <strong>di</strong>rettamente assunti dall‟impren<strong>di</strong>tore.<br />
L‟interme<strong>di</strong>ario lucra, invece, un compenso che sarebbe <strong>di</strong><br />
spettanza dei lavoratori. Tale pratica va, dunque, «a <strong>di</strong>scapito<br />
dei lavoratori per l‟irregolarità delle assu nzioni, per la<br />
costituzione del rapporto senza la garanzia del minimo<br />
retributivo e spesso senza quelle garanzie <strong>di</strong> sicurezza sul lavoro<br />
(…)» 128 .<br />
Da sempre si è percepita la portata negativa <strong>di</strong> una tale<br />
pratica. Tuttavia, fatte salve alcune spora<strong>di</strong>che <strong>di</strong>spos izioni, tra<br />
l‟altro specif iche e settoriali, risalenti all‟inizio <strong>di</strong> questo<br />
secolo 129 , bisogna attendere il f inire <strong>degli</strong> anni '50 per un<br />
incisivo <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> carattere generale. Anche la giurisprudenza, in<br />
assenza <strong>di</strong> un principio generale, non aveva dato alcu n<br />
contributo positivo, tendendo, al contrario, ad escludere il<br />
sorgere <strong>di</strong> qualsiasi obbligazione in capo al committente a favore<br />
<strong>degli</strong> operai 130 . Per quanto riguarda la contrattazione collettiva,<br />
che negli anni „30 viene assunta al rango <strong>di</strong> legge professiona le,<br />
essa interviene sul tema in maniera varia, talora col solo scopo<br />
128<br />
Cfr. ANDREUCCI e BUTTE‟, Relazione alla Camera <strong>di</strong> accompagnamento alla legge<br />
1369/1960, in Le leggi, 1960, II, pp. 1108segg..<br />
129<br />
Una parte isolata della dottrina in<strong>di</strong>ca, quale precedente legislativo della tutela dei<br />
lavoratori contro l‟interposizione nel lavoro subor<strong>di</strong>nato l‟art. 339 della legge 2248 del 1865, All.<br />
F, che regola il subappalto nei lavori pubblici. A tal proposito cfr. E. CASCIOLI, Il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />
interposizione nelle prestazioni <strong>di</strong> lavoro, in Giur. <strong>di</strong> merito, 1977, IV, p. 1241. Contra si veda F.<br />
CECCONI - C. FILADORO, L‟appalto <strong>di</strong> manodopera, Milano, 1976, p. 8, nota 9. Appaiono invece<br />
pacifici i precedenti identificabili in primo luogo nell‟art. 10 R.D. 13 marzo 1904 e l‟art. 10 del<br />
successivo regolamento approvato con R.D. n. 200 del 5 gennaio 1937 sull‟obbligo<br />
dell‟assicurazione infortuni a carico del datore <strong>di</strong> lavoro per i prestatori d‟opera assunti e pagati<br />
dai «prestatori d‟opera retribuiti a cottimo»; l‟art. 10 T.U. sul lavoro delle donne e dei fanciulli,<br />
approvato con r.d. 10 novembre 1907, n. 818; l‟art. 20 della legge 16 giugno 1907, n. 327 sulla<br />
regolamentazione del lavoro in risaia.<br />
130<br />
Cfr. E. REDENTI, Massimario della giurisprudenza dei probiviri, (a cura <strong>di</strong> CAPRIOLI),<br />
<strong>Tor</strong>ino, 1992, p. 198.<br />
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