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attrezzature utilizzate è cospicuo e in cui l‟opera commissionata<br />

si svolge su beni e locali del committente, assume rilievo<br />

l‟autonomia <strong>di</strong> gestione e <strong>di</strong> organizzazione da parte<br />

dell‟appaltatore che deve possedere una prop ria struttura<br />

impren<strong>di</strong>toriale costituita da personale specializzato e da uno<br />

specif ico know-how maturato nel corso della sua attività 152 .<br />

Dunque la norma ha carattere <strong>di</strong> norma materiale, vietando<br />

il conseguimento <strong>di</strong> un determinato risultato economico<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dal mezzo utilizzato.<br />

Presupposto indefettibile per il venir in essere della<br />

fattispecie in parola è l‟accordo trilaterale tra committente,<br />

appaltatore e singolo lavoratore 153<br />

La fattispecie vietata 154 vede quin<strong>di</strong> coinvolti tre soggetti: il<br />

soggetto interposto, che assume e retribuisce i lavoratori,<br />

cedendone a terzi le prestazioni lavorative; il soggetto<br />

interponente, che fruisce delle prestazioni <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />

<strong>di</strong> lavoratori che non ha assunto <strong>di</strong>rettamente, ed il lavoratore<br />

152 Si ricorda Cass. S.U. 19 ottobre 1990 n. 10183. Più recentemente si veda Cass. 29<br />

gennaio 1999, n. 1214 secondo cui il qui<strong>di</strong> pluris rispetto alla fornitura <strong>di</strong> manodopera che rende<br />

legittimo l'appalto, può essere costituito anche solo da apporti immateriali, quali uno specifico<br />

know-how, “appropriate capacità, conoscenze, reti <strong>di</strong> relazioni, servizi <strong>di</strong> formazione e<br />

aggiornamento professionale, tali che senza <strong>di</strong> essi la prestazione del singolo <strong>di</strong>pendente<br />

avrebbe minor valore produttivo intrinseco per l'impresa appaltante”.<br />

153 Cass. Pen. 11 marzo 1998, n. 5924. In particolare la Cassazione presuppone che tra<br />

lavoratore ed interposto sussista un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato, sia perché è lo stesso dato<br />

letterale a richiederlo, facendo la norma riferimento a «manodopera assunta e retribuita<br />

dall‟appaltatore o dall‟interme<strong>di</strong>ario», sia perché altrimenti, trattandosi <strong>di</strong> rapporto <strong>di</strong> natura<br />

autonoma, risulterebbe fuori luogo la sanzione prevista dall‟ultimo comma dell‟art. 1 L.<br />

1369/1960, nel prevedere la costituzione <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato. Si esclude<br />

comunque l‟applicazione analogica ai lavoratori autonomi per l‟esistenza del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> analogia<br />

in materia penale, essendo la sanzione penale prevista all‟art. 2 della legge 1369/1960<br />

intimamente connessa alla fattispecie civilistica. In tal senso Cass. 8 gennaio 1987, n. 59.<br />

154 E‟, altresì, posto il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione nel lavoro a domicilio. L‟art. 2, comma 4,<br />

della l. n. 877/1973 ,infatti, prevede che «è fatto <strong>di</strong>vieto ai committenti <strong>di</strong> lavoro a domicilio <strong>di</strong><br />

valersi dell‟opera <strong>di</strong> me<strong>di</strong>atori o <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>ari comunque denominati i quali, unitamente alle<br />

persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle<br />

<strong>di</strong>pendenze del datore <strong>di</strong> lavoro per conto e nell‟interesse del quale hanno svolto la loro<br />

attività».<br />

L‟art. 13, comma 5 prevede, inoltre, che «per le violazioni alla <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cui all‟art.<br />

2, quarto comma, si applicano al committente lavoro a domicilio ed agli interme<strong>di</strong>ari le sanzioni<br />

previste dalle norme vigenti in materia <strong>di</strong> collocamento, interme<strong>di</strong>azione ed interposizione nelle<br />

prestazioni <strong>di</strong> lavoro».<br />

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