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la stessa norma dell‟art. 166 del Co<strong>di</strong>ce Civile Brasiliano non<br />

avrebbero più ragione d‟essere. La ratio delle predette norme,<br />

che non può e non deve considerarsi un eccesso o una<br />

ripetizione <strong>di</strong> tutela per situazioni già contemplate e inquadrabili<br />

nella sfera <strong>di</strong> operatività <strong>di</strong> norme proibitive, è quella <strong>di</strong> colpire<br />

quelle situazioni ulteriori formalmente lecite, ma che mirano<br />

comunque ad aggirare i <strong>di</strong>vieti legali, alle quali la norma, in<br />

quanto proibitiva, non può essere estesa per via analogica. Ma<br />

v‟è <strong>di</strong> più. Alla luce dell‟or<strong>di</strong>namento brasiliano l‟autonomia della<br />

frode è def inita legislativamente con la previsione <strong>di</strong> una<br />

apposita sanzione per le condotte elusive, in<strong>di</strong>pendentemente da<br />

quale sia la sanzione comminata per la violazione <strong>di</strong>retta della<br />

norma.<br />

Pertanto la frode acquista autonomia soltanto quando<br />

l‟intento delle parti è quello <strong>di</strong> realizzare non un negozio identico<br />

a quello vietato ma uno equivalente o analogo, nei confronti del<br />

quale non trova operatività neppure in via <strong>di</strong> unico atto<br />

interpretazione estensiva, la norma imperativa proibitiva e che<br />

pertanto viene colpito dalla norma del 1344 nel nostro<br />

or<strong>di</strong>namento e dall‟art. 166 nell‟or<strong>di</strong>namento brasiliano.<br />

L‟inidoneità delle teorie oggettive e soggettive ad attribuire<br />

alla frode un tratto <strong>di</strong> originalità ha alimentato i successivi<br />

sviluppi dottrinali, che si sono mossi su posizioni interme<strong>di</strong>e.<br />

Una prima opinione, che potrebbe def inirsi mista, in<strong>di</strong>vidua<br />

il negozio in frode in quello che persegua un risultato, seppur<br />

non identico, quantomeno assimilabile a quello vietato secondo il<br />

comune sentire in un dato momento storico, e quin<strong>di</strong> un risultato<br />

def inibile “equivalente”, accompagnato dall‟intenzione<br />

fraudolenta, da intendersi quale motivo anomalo, <strong>di</strong>verso da<br />

quello <strong>di</strong> cui all‟art. 1345 CC, in quanto non unico motivo<br />

determinante e non necessariamente comune ad entrambe le<br />

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