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indeterminato.<br />

Il termine fissato contrattualmente può essere prorogato per le<br />

medesime ragioni inerenti al contratto originario anche tacitamente una sola<br />

volta (art. 451 CLT), fermo restando il termine massimo complessivo <strong>di</strong> 2<br />

anni. Il ricorso ad una ulteriore proroga comporta la trasformazione<br />

automatica del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato.<br />

E‟ poi possibile la ripetizione del contratto. Anche in Brasile come in<br />

Italia è previsto un termine cuscinetto tra la stipula <strong>di</strong> un contratto e l‟altro,<br />

che <strong>di</strong>versamente da quello italiano assai più breve è <strong>di</strong> 6 mesi (art. 452<br />

CLT), pena la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato. E‟<br />

interessante notare come il termine <strong>di</strong> 6 mesi sia stato assunto dalla<br />

giurisprudenza come parametro <strong>di</strong> una importante presunzione <strong>di</strong> frode non<br />

solo nella ipotesi <strong>di</strong> successione <strong>di</strong> contratti a tempo determinato inferiore al<br />

periodo cuscinetto, ma anche nelle ipotesi <strong>di</strong> cessazione <strong>di</strong> un rapporto a<br />

tempo indeterminato e stipula <strong>di</strong> nuovo rapporto a con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>fferenti.<br />

Tuttavia si ammette la possibilità <strong>di</strong> nuove contrattazioni anche in tempi<br />

ridotti, se il contratto precedentemente stipulato sia concluso per essere<br />

stata realizzato il servizio specificamente richiesto (art. 443 CLT).<br />

La rilevanza in ambito giuslavoristico del principio <strong>di</strong> continuità della<br />

relazione <strong>di</strong> impiego, che giustifica il favore dell‟or<strong>di</strong>namento per i contratti a<br />

tempo indeterminato a scapito <strong>di</strong> quelli a termine, comporta che qualsiasi<br />

irregolarità nella stipula ovvero nella durata, proroga o successione conduca<br />

irrime<strong>di</strong>abilmente alla trasformazione del rapporto in un rapoporto a tempo<br />

indeterminato. Secondo parte della dottrina si tratta <strong>di</strong> una novazione<br />

contrattuale, consistente nella creazione <strong>di</strong> una nuova obbligazione che<br />

sostituisce la precedente 311 . Nella teoria civilista essa è modalità <strong>di</strong> estinzione<br />

delle obbligazioni 312 , al punto che il Co<strong>di</strong>ce Civile stabilisce che , non<br />

sussistendo l‟animo <strong>di</strong> novare, la seconda obbligazione conferma<br />

semplicemente la prima (art. 361 CCB).<br />

311 GOMES O., Obrigaçoes, Rio de Janeiro, 1972, 157<br />

312 MONTEIRO de BARROS W, Curso de <strong>di</strong>reito civil, 4, São Paulo, 1988, p. 293-298<br />

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