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adozione dell‟oggetto sociale esclusivo, nonché l‟obbligo <strong>di</strong><br />

includere, nella denominazione sociale, la formula “società <strong>di</strong><br />

fornitura <strong>di</strong> lavoro temporaneo”.<br />

In ogni caso, in dottrina, emergono due <strong>di</strong>stinte ed<br />

antitetiche posizioni. Un primo orientamento negava<br />

l‟applicabilità dell‟art.1 della legge 1369/1960 alle società<br />

cooperative dal momento che, in una siffatta ipotesi,<br />

l‟appaltatore non è un soggetto giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong>stinto dai lavoratori<br />

che effettivamente si sarebbero trovati a svolgere la propria<br />

attività lavorativa presso terzi. Quin<strong>di</strong> fatalmente il singolo socio<br />

lavoratore sarebbe stato appaltatore <strong>di</strong> se stesso. In base a<br />

questa soluzione verrebbe meno la f igura dell‟interposto. Altra<br />

parte della dottrina, invece, propendeva per un atteggiamento ed<br />

un approccio interpretativo totalmente <strong>di</strong>fferente. In linea con<br />

quest‟ultimo, infatti, l‟intervento del legislatore sarebbe stato<br />

vano nell‟ipotesi in cui si fosse potuta eludere la norma,<br />

legittimando, così, le cooperative all‟esercizio dell‟attività <strong>di</strong><br />

fornitura <strong>di</strong> prestazioni <strong>di</strong> lavoro.<br />

Successivamente in dottrina è stata avanzata la possibilità<br />

giuri<strong>di</strong>ca che il socio-lavoratore conferisca “attività<br />

strutturalmente analoga a quella del lavoratore autonomo o<br />

parasubor<strong>di</strong>nato” 162 . In una siffatta ipotesi, vuoi la<br />

giurisprudenza vuoi la dottrina propendevano per l‟esclusione<br />

dell‟applicazione dell‟art. 1 della legge 1369/1960. 163 In sede <strong>di</strong><br />

applicazione della legge, quin<strong>di</strong>, occorreva, in via preliminare,<br />

affrontare il problema della natura autonoma o subor<strong>di</strong>nata del<br />

lavoro prestato dal socio. Solo in questa seconda ipotesi, data<br />

l‟applicabilità della legge 1369/1960, si sarebbe dovuto, poi,<br />

162 In tal senso, ICHINO, Sulla configurabilità <strong>di</strong> una prestazione <strong>di</strong> lavoro autonomo nel<br />

rapporto tra cooperativa e socio lavoratore, in Riv. It. Dir. Lav., 1987, II, p.329.<br />

163 Cass. 11/4/1988, n.2863, in Mass. Giust. Civ., 1988; Cass. 26/2/1985, n. 1663, in Mass.<br />

Giur. lav., 1985 .<br />

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