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co.2 non in<strong>di</strong>vidui la frode tra i vizi idonei a produrre certamente la nullità<br />

del negozio, dovrebbe far ritenere applicabile in relazione alla stessa il primo<br />

comma dell'art. 1418, laddove è previsto che il contratto contrario a norme<br />

imperative è nullo salvo che la legge <strong>di</strong>sponga <strong>di</strong>versamente.<br />

Altri 244 sostengono, invece, che la sanzione <strong>degli</strong> atti in frode alla legge<br />

sia l'inefficacia delle stipulazioni private e l'applicazione della norma elusa,<br />

dovendosi intendere la nullità in tal caso come inefficacia dei medesimi atti a<br />

produrre l'effetto elusivo cui le parti miravano e ciò nel senso che il giu<strong>di</strong>ce<br />

potrà liberamente superarli o <strong>di</strong>sattenderli per applicare la norma che si<br />

intendeva aggirare” 245 . Tale interpretazione - che appare necessaria in<br />

relazione alle norme precettive (come nel caso dell'art. 2112 CC che impone<br />

la successione nei contratti <strong>di</strong> lavoro) non sortendo la nullità l'effetto<br />

perseguito dal legislatore che invece è pienamente sod<strong>di</strong>sfatto con<br />

l'applicazione della norma elusa - oltre ad essere più coerente con la finalità<br />

<strong>di</strong> consentire alla norma imperativa <strong>di</strong> prevalere comunque, meglio si adatta<br />

alle ipotesi in cui la norma ha lo scopo <strong>di</strong> tutelare la parte più debole, come<br />

per l'appunto avviene per il lavoro subor<strong>di</strong>nato, in relazione al quale la<br />

sanzione della nullità pregiu<strong>di</strong>cherebbe invece i <strong>di</strong>ritti del contraente che<br />

proprio la norma imperativa intende tutelare.<br />

Tuttavia tale interpretazione sembra trovare un insuperabile ostacolo<br />

nella <strong>di</strong>sciplina della conversione del contratto nullo ex art. 1424 CC che<br />

pone un principio <strong>di</strong> conservazione del contratto che soccorre l'autonomia<br />

privata ammettendo che un contratto nullo possa produrre gli effetti <strong>di</strong> un<br />

contratto <strong>di</strong>verso, avendone i requisiti <strong>di</strong> sostanza e <strong>di</strong> forma, laddove si<br />

possa ritenere che le parti avrebbero accettato <strong>di</strong> stipularlo se avessero<br />

conosciuto l'invali<strong>di</strong>tà.<br />

Orbene, al <strong>di</strong> là delle considerazioni circa la <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> ritenere che in<br />

tali ipotesi le parti avrebbero voluto il contratto <strong>di</strong>verso e circa la ritenuta<br />

244<br />

MORELLO, op. cit., p. 338; D'AMICO G., op. cit , 181. In senso favorevole CRICENTI, op.<br />

cit., p. 294.<br />

245<br />

Così si esprime CRICENTI, op. cit. citando VIDAL, 393segg.; MORELLO, op. cit., pp.<br />

338-339.<br />

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