05.06.2013 Views

View/Open - DSpace - Tor Vergata - Università degli Studi di Roma ...

View/Open - DSpace - Tor Vergata - Università degli Studi di Roma ...

View/Open - DSpace - Tor Vergata - Università degli Studi di Roma ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

normativi in materia <strong>di</strong> riduzioni <strong>di</strong> personale 167 e nell‟ambito del<br />

contratto <strong>di</strong> formazione e lavoro 168 .<br />

La <strong>di</strong>sciplina attualmente prevista dal D. Lgs. 276 del 2003<br />

per il <strong>di</strong>stacco 169 altro non è che la positivizzazione della copiosa<br />

elaborazione giurisprudenziale che l‟ha preceduta.<br />

Ed invero la giurisprudenza, cui si era conformato il<br />

Ministero del Lavoro 170 , aveva ritenuto legittimo il comando,<br />

ovvero la circostanza che il datore <strong>di</strong> lavoro, ossia il legittimo<br />

soggetto titolare del rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato, “<strong>di</strong>stacchi”<br />

temporaneamente e <strong>di</strong>etro proprio specif ico interesse, il suo<br />

<strong>di</strong>pendente, aff inché questi possa adempiere alla propria<br />

obbligazione (lo svolgimento della medesima prestazione <strong>di</strong><br />

lavoro) 171 presso un soggetto, terzo nei confronti del rapporto<br />

167<br />

La prima norma a <strong>di</strong>sporre in tema <strong>di</strong> comando e <strong>di</strong>stacco nell‟ambito del rapporto <strong>di</strong><br />

lavoro subor<strong>di</strong>nato si rinviene nell‟art. 8 comma 3 del D. L. 20 maggio 1993, n. 148 (in tema <strong>di</strong><br />

licenziamenti collettivi ed in relazione alle misure alternative al licenziamento). Ed invero: «Gli<br />

accor<strong>di</strong> sindacali, al fine <strong>di</strong> evitare le riduzioni <strong>di</strong> personale, possono regolare il comando o il<br />

<strong>di</strong>stacco <strong>di</strong> uno o più lavoratori dall‟impresa ad un‟altra per una durata temporanea». Molteplici<br />

sono le perplessità che la norma ha destato a livello interpretativo. Parte autorevole della<br />

dottrina ha sostenuto che la <strong>di</strong>sposizione non rappresenta una vera e propria legittimazione<br />

dell‟istituto del <strong>di</strong>stacco nel settore privato, avendo il legislatore, in primis, devoluto all‟accordo<br />

sindacale il potere <strong>di</strong> rimuovere caso per caso il <strong>di</strong>vieto. In secondo luogo la norma non è posta<br />

nell‟interesse organizzativo del datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>staccante, ma nell‟interesse del lavoratore<br />

all‟occupazione e dell‟impresa ricevente alla flessibilità.<br />

168<br />

Il riferimento è all‟art. 16, comma 10 D.L. 16 maggio 1994, n. 299, in relazione ai<br />

progetti formativi per i contratti <strong>di</strong> formazione e lavoro dove si stabilisce che «qualora sia<br />

necessario per il raggiungimento <strong>degli</strong> obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche<br />

nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi <strong>di</strong> imprese, che l‟esecuzione del<br />

contratto si svolga in posizione <strong>di</strong> comando presso una pluralità <strong>di</strong> imprese, in<strong>di</strong>viduate nei<br />

progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese».<br />

169<br />

La giurisprudenza non ha mai <strong>di</strong>stinto tra comando e <strong>di</strong>stacco, applicando<br />

in<strong>di</strong>fferentemente ad entrambi la stessa <strong>di</strong>sciplina.<br />

170<br />

Nota Ministero del lavoro 11 aprile 2001.<br />

171<br />

Ma v. S. MAGRINI, secondo il quale l‟adempimento dell‟obbligazione contrattuale del<br />

lavoratore nei confronti del datore <strong>di</strong> lavoro «comporta anche l‟assunzione <strong>di</strong> una obbligazione<br />

collaterale <strong>di</strong> lavoro nei confronti del terzo, con contenuto più ridotto ed in funzione strumentale<br />

rispetto all‟obbligazione originaria», La sostituzione soggettiva nel rapporto <strong>di</strong> lavoro, Milano,<br />

1980, p. 62 esegg.. Vi è anche chi, come ESPOSITO, fa ricorso allo schema del contratto a<br />

favore <strong>di</strong> terzi (art. 1411 c.c.). «Al terzo fanno capo (…) nella sua veste <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tore parziale ed<br />

occasionale: il potere organizzativo e <strong>di</strong>rettivo; l‟obbligo <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sporre il substrato materiale per<br />

l‟adempimento della prestazione e l‟obbligo <strong>di</strong> sicurezza », Distacco e prestazione a favore del<br />

terzo, in Giorn. Dir. Lav. Rel.ind.,1996, p. 143. Ma v. G. DE SIMONE, per la quale il potere<br />

<strong>di</strong>rettivo è inscin<strong>di</strong>bilmente legato alla titolarità del rapporto e rimane, quin<strong>di</strong>, in capo<br />

all‟originario ed unico datore <strong>di</strong> lavoro, potendosene, tutt‟al più configurare una delega al terzo,<br />

Titolarità… cit, p. 281.<br />

88

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!