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Pathologica 4-07.pdf - Pacini Editore

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te sull’etichetta delle sostanze e dei preparati pericolosi), disporre<br />

di Mezzi di protezione collettiva (quali cappe di aspirazione<br />

fissa), di Dispositivi di protezione individuale (guanti<br />

in latice monouso, camici in stoffa, camici in stoffa di tipo<br />

chirurgico per gli addetti al “taglio pezzi”, mascherine di tipo<br />

chirurgico e mascherine FFP2 con filtro a carbone da utilizzare<br />

quando si maneggiano solventi o sostanze irritanti<br />

quali la formaldeide, maschere con visiera per la sala autoptica,<br />

camici monouso per la sala autoptica, guanti in metallo<br />

per la sala autoptica), di Dispositivi di sicurezza particolare<br />

(docce di emergenza e lava occhi, presenti in numero di<br />

una/due nei singoli laboratori). Sostanze cancerogene: nei laboratori<br />

dei servizi di Anatomia Patologica sono in genere in<br />

uso alcune sostanze etichettate con le frasi di rischio R 45:<br />

“Può provocare il cancro” ed R 40: “Può provocare effetti<br />

irreversibili”. Tra le sostanze R 45 sono da citare: dicloroetano<br />

- acrilamide - nichel cloruro esaidrato. Sostanze R 40:<br />

tricloroetilene - cloroformio - formaldeide - acetato di piombo<br />

basico - carbonio tetracloruro - arancio di acridina - diossano.<br />

Si pone in evidenza che il tricloroetilene, il cloroformio<br />

e l’aldeide formica, benché compaiano nella classificazione<br />

CEE con la frase di rischio R 40, sono state individuate come<br />

sostanze cancerogene dalla CCTN (Commissione Consultiva<br />

Tossicologica Nazionale). Inoltre l’aldeide formica è<br />

stata recentemente classificata dalla International Agency of<br />

Research on Cancer come cancerogena per l’uomo (classe<br />

2A). Coloro che operano con queste sostanze, se ad esse<br />

esposti, andrebbero iscritti nel registro di cui all’art. 70 del D.<br />

Lgs. 626/94.<br />

Un’altra delle condizioni di rischio nelle attività dei laboratori<br />

di Anatomia Patologica è rappresentata dal Rischio biologico.<br />

L’attività svolta pur non comportando la deliberata<br />

intenzione di operare con agenti biologici, può implicare il<br />

rischio di esposizione dei lavoratori agli stessi per la pre-<br />

PROFESSIONE RIVISITATA - PARTE PRIMA<br />

senza di agenti biologici nei pezzi operatori, nelle biopsie,<br />

nei liquidi biologici provenienti dai pazienti e nelle parti<br />

anatomiche provenienti da reperti autoptici. E’ possibile<br />

quindi l’eventuale contatto con gli agenti biologici classificati<br />

nell’art. 75 del D.Lgs.. 626/94 e successive modifiche<br />

come appartenenti ai gruppi 1, 2, 3 delle classi di pericolosità.<br />

Gli studi sul rischio di natura biologica per il personale<br />

medico e paramedico impiegato nei Servizi di Anatomia<br />

Patologica al seguito di accidentale esposizione indicano<br />

che tale rischio è significativo nel caso di TBC, epatite (soprattutto<br />

B e C) e gastroenteriti. Non esistono ancora casi<br />

documentati di infezione da HIV in personale impiegato nei<br />

servizi di anatomia patologica. L’adozione di misure di confinamento<br />

della contaminazione (“misure di prevenzione<br />

universali”, uso di cappe a flusso laminare), unite ai dispositivi<br />

di protezione individuale (occhiali, maschera con visiera,<br />

guanti in latice monouso, camici in stoffa, camici in<br />

stoffa di tipo chirurgico per gli addetti al “taglio pezzi”, mascherine<br />

di tipo chirurgico) e alla formazione/informazione<br />

dei lavoratori (con adeguati metodi procedurali e di organizzazione<br />

del lavoro), rappresentano gli interventi più efficaci<br />

e praticabili per il contenimento del rischio stesso. La<br />

sorveglianza sanitaria, dopo l’eliminazione dei pericoli, il<br />

controllo e limitazione della entità della esposizione, rappresenta<br />

la terza ed ultima metodologia di intervento per la<br />

prevenzione dei danni per la salute conseguenti all’esposizione<br />

ad agenti lesivi; deve essere praticata tutte le volte che<br />

il tipo di sostanze utilizzate e la entità della esposizione possano<br />

indicare l’esistenza di un rischio “non moderato” per la<br />

salute dei lavoratori; si attua con accertamenti medici e chimico-clinici<br />

rivolti alla ricerca di segni, sintomi e alterazioni<br />

funzionali in grado di evidenziare gli effetti lesivi sull’organismo<br />

e si avvale di misure che permettono una diagnosi<br />

precoce di malattia.

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