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Dipartimento di - Università degli Studi del Molise

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Tale era, ad esempio, il senso <strong>del</strong>la richiesta <strong>di</strong> cuocere il pane in casa; moderare<br />

il potere <strong>del</strong> baglivo; riscattare <strong>di</strong>ritti e togliere le ingerenze <strong>del</strong> signore sulla<br />

zecca e sulla portolania. Un punto, poi, particolarmente interessante <strong>del</strong>l’intera<br />

capitolazione riguardava la richiesta <strong>del</strong>l’osservanza <strong>del</strong>le prammatiche regie in<br />

merito all’elezione dei rappresentanti comunali. Sinforosa dovette acconsentire<br />

su tutto.<br />

Nei loro tre<strong>di</strong>ci punti i capitoli municipali <strong>di</strong> Montorio, rogati dal notaio<br />

Giovannelli l’8 aprile <strong>del</strong> 1742, così recitavano 249 :<br />

[…] Primieramente, si è convenuto è stabilito che ogni citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong><br />

detta terra <strong>di</strong> Montorio possa, conforme la sudetta signora marchesa<br />

presente, li da facoltà <strong>di</strong> potersi fare il forno in sua casa ed ivi cuocere il suo<br />

pane, non solo per uso proprio e <strong>del</strong>la sua famiglia ma anche per loro<br />

garzoni ed operarij giornalieri, eccettuatene però li pubblici panattieri, tanto<br />

<strong>di</strong> essa <strong>Università</strong> quanto d’ogni altro luogo, che ciò facesse per industria,<br />

atteso che si è convenuto che detti publici panattieri ed ogn’altro che<br />

volesse far pane per industria, con <strong>di</strong>chiaratione che l’industria sudetta<br />

s’intenda per quei che facessero pane per venderlo e non già per quei<br />

citta<strong>di</strong>ni che qualche volta cambiassero e barattassero pane con qualche<br />

altra cosa per loro uso e che non exceda però due rotola <strong>di</strong> pane. Ma che<br />

detti panattieri siano tenuti ed obbligati andare a cuocere il pane nel forno<br />

marchesale e pagare la solita corrispondenza siccome ognuno era solito<br />

pagare prima <strong>di</strong> detta convenzione. Ed, inoltre, si è convenuto che non sia<br />

permesso a niuno citta<strong>di</strong>no andare a cuocere il suo pane nel forno <strong>di</strong> niun<br />

altro citta<strong>di</strong>no, che forsi non avesse avuto modo <strong>di</strong> farsi il forno in sua casa<br />

o per incomodo o per impotenza, ma debbia andare a cuocere il pane nel<br />

sudetto forno marchesale. Ed in caso <strong>di</strong> contraventione sia tenuto ogni<br />

citta<strong>di</strong>no che contraverrà pagare la pena <strong>di</strong> carlini <strong>di</strong>ece per ogni volta che<br />

contraverrà, da applicarsi alla camera marchesale.<br />

Secondo. Si è convenuto che da oggi avanti ed in futurimi non sia<br />

tenuta detta <strong>Università</strong>, e suoi citta<strong>di</strong>ni alla corrisponsione d’un carro <strong>di</strong><br />

paglia per ogni massaro, ed un carlino l’anno per ogni bracciale, che erano<br />

soliti corrispondere per uso <strong>del</strong>la taverna al cui effetto detta illustrissima<br />

signora marchesa cede e rilascia a benefìcio <strong>di</strong> detta <strong>Università</strong> e per essa a<br />

detti citta<strong>di</strong>ni in quella presenti e successivamente futuri il detto jus che<br />

pretendeva avere <strong>del</strong>la corrisponsione <strong>di</strong> detto carro <strong>di</strong> paglia e <strong>di</strong> un carlino<br />

l'anno per ogni massaro e bracciale. Con espresso però patto che andando<br />

carcerati animali de’ citta<strong>di</strong>ni d’ogni sorte, in detta taverna ad istanza <strong>di</strong><br />

qualsivoglia persona per il danno forse cagionato nell’altrui territorij e per<br />

qualsivoglia altra causa siano tenuti li <strong>di</strong> loro padroni pagare lo stallaggio<br />

all’affìttatore <strong>del</strong>la taverna.<br />

Terzo. La detta signora marchesa per esecuzione <strong>del</strong>la presente<br />

convenzione rilascia a benefìcio <strong>di</strong> detta <strong>Università</strong> e suoi citta<strong>di</strong>ni il solito<br />

regalo <strong>di</strong> carne salata che se li dava ogn anno per il presente <strong>di</strong> carnevale.<br />

249 ASCB, Protocolli notarili, piazza <strong>di</strong> Montorio nei Frentani, Notaio Giovannelli Francesco,<br />

1742, ff. 36v-43r. L’atto, trascritto nella sua gran parte, è pubblicato in G. Vincelli (a cura <strong>di</strong>),<br />

Per una raccolta dei Capitoli municipali ed ecclesiastici <strong>del</strong> <strong>Molise</strong>, cit., pp. 144-151, dal quale<br />

si riporta a partire dalla p. 145.<br />

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