Dipartimento di - Università degli Studi del Molise
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Tale era, ad esempio, il senso <strong>del</strong>la richiesta <strong>di</strong> cuocere il pane in casa; moderare<br />
il potere <strong>del</strong> baglivo; riscattare <strong>di</strong>ritti e togliere le ingerenze <strong>del</strong> signore sulla<br />
zecca e sulla portolania. Un punto, poi, particolarmente interessante <strong>del</strong>l’intera<br />
capitolazione riguardava la richiesta <strong>del</strong>l’osservanza <strong>del</strong>le prammatiche regie in<br />
merito all’elezione dei rappresentanti comunali. Sinforosa dovette acconsentire<br />
su tutto.<br />
Nei loro tre<strong>di</strong>ci punti i capitoli municipali <strong>di</strong> Montorio, rogati dal notaio<br />
Giovannelli l’8 aprile <strong>del</strong> 1742, così recitavano 249 :<br />
[…] Primieramente, si è convenuto è stabilito che ogni citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong><br />
detta terra <strong>di</strong> Montorio possa, conforme la sudetta signora marchesa<br />
presente, li da facoltà <strong>di</strong> potersi fare il forno in sua casa ed ivi cuocere il suo<br />
pane, non solo per uso proprio e <strong>del</strong>la sua famiglia ma anche per loro<br />
garzoni ed operarij giornalieri, eccettuatene però li pubblici panattieri, tanto<br />
<strong>di</strong> essa <strong>Università</strong> quanto d’ogni altro luogo, che ciò facesse per industria,<br />
atteso che si è convenuto che detti publici panattieri ed ogn’altro che<br />
volesse far pane per industria, con <strong>di</strong>chiaratione che l’industria sudetta<br />
s’intenda per quei che facessero pane per venderlo e non già per quei<br />
citta<strong>di</strong>ni che qualche volta cambiassero e barattassero pane con qualche<br />
altra cosa per loro uso e che non exceda però due rotola <strong>di</strong> pane. Ma che<br />
detti panattieri siano tenuti ed obbligati andare a cuocere il pane nel forno<br />
marchesale e pagare la solita corrispondenza siccome ognuno era solito<br />
pagare prima <strong>di</strong> detta convenzione. Ed, inoltre, si è convenuto che non sia<br />
permesso a niuno citta<strong>di</strong>no andare a cuocere il suo pane nel forno <strong>di</strong> niun<br />
altro citta<strong>di</strong>no, che forsi non avesse avuto modo <strong>di</strong> farsi il forno in sua casa<br />
o per incomodo o per impotenza, ma debbia andare a cuocere il pane nel<br />
sudetto forno marchesale. Ed in caso <strong>di</strong> contraventione sia tenuto ogni<br />
citta<strong>di</strong>no che contraverrà pagare la pena <strong>di</strong> carlini <strong>di</strong>ece per ogni volta che<br />
contraverrà, da applicarsi alla camera marchesale.<br />
Secondo. Si è convenuto che da oggi avanti ed in futurimi non sia<br />
tenuta detta <strong>Università</strong>, e suoi citta<strong>di</strong>ni alla corrisponsione d’un carro <strong>di</strong><br />
paglia per ogni massaro, ed un carlino l’anno per ogni bracciale, che erano<br />
soliti corrispondere per uso <strong>del</strong>la taverna al cui effetto detta illustrissima<br />
signora marchesa cede e rilascia a benefìcio <strong>di</strong> detta <strong>Università</strong> e per essa a<br />
detti citta<strong>di</strong>ni in quella presenti e successivamente futuri il detto jus che<br />
pretendeva avere <strong>del</strong>la corrisponsione <strong>di</strong> detto carro <strong>di</strong> paglia e <strong>di</strong> un carlino<br />
l'anno per ogni massaro e bracciale. Con espresso però patto che andando<br />
carcerati animali de’ citta<strong>di</strong>ni d’ogni sorte, in detta taverna ad istanza <strong>di</strong><br />
qualsivoglia persona per il danno forse cagionato nell’altrui territorij e per<br />
qualsivoglia altra causa siano tenuti li <strong>di</strong> loro padroni pagare lo stallaggio<br />
all’affìttatore <strong>del</strong>la taverna.<br />
Terzo. La detta signora marchesa per esecuzione <strong>del</strong>la presente<br />
convenzione rilascia a benefìcio <strong>di</strong> detta <strong>Università</strong> e suoi citta<strong>di</strong>ni il solito<br />
regalo <strong>di</strong> carne salata che se li dava ogn anno per il presente <strong>di</strong> carnevale.<br />
249 ASCB, Protocolli notarili, piazza <strong>di</strong> Montorio nei Frentani, Notaio Giovannelli Francesco,<br />
1742, ff. 36v-43r. L’atto, trascritto nella sua gran parte, è pubblicato in G. Vincelli (a cura <strong>di</strong>),<br />
Per una raccolta dei Capitoli municipali ed ecclesiastici <strong>del</strong> <strong>Molise</strong>, cit., pp. 144-151, dal quale<br />
si riporta a partire dalla p. 145.<br />
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