09.06.2013 Views

Dipartimento di - Università degli Studi del Molise

Dipartimento di - Università degli Studi del Molise

Dipartimento di - Università degli Studi del Molise

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Quarto. Si è convenuto che l'elezzione <strong>degli</strong> governi, sin<strong>di</strong>ci, ed altri<br />

amministratori <strong>del</strong>l'<strong>Università</strong> <strong>di</strong> detta terra <strong>di</strong> Montorio, da oggi avanti ed<br />

in futurum, debba farsi per publico parlamento, siccome sortì per or<strong>di</strong>ne <strong>del</strong><br />

Sacro Regio Consiglio <strong>del</strong>l’anno mille settecento trentanove, col nominarsi<br />

quattro governi e quattro sin<strong>di</strong>ci e poi due <strong>di</strong> essi nominati confirmarsi da<br />

detta signora marchesa, sin come per lo passato si è costumato e <strong>di</strong>spongono<br />

le regie prammatiche.<br />

Quinto. Si è convenuto che circa la pandetta <strong>degli</strong> atti <strong>del</strong>la corte, essa<br />

sigora marchesa si contenta che in futurum si osservasse quella fatta dal<br />

dottor signor don Tomaso Frate, <strong>di</strong> comune consenso eletto da essa signora<br />

marchesa e da detta <strong>Università</strong>, che è tale quale s’inserisce originalmente<br />

infine <strong>del</strong> presente istrumento.<br />

Sesto. Si è convenuto che da oggi avanti, ed in futurum, non sia tenuta<br />

detta <strong>Università</strong> pagare li docati sei, che per lo passato pagava alla camera<br />

marchesale per la casa <strong>del</strong> Governatore. Però debba la medesima <strong>Università</strong><br />

provedere detto governatore per la casa <strong>di</strong> sua abitazione, però che sia<br />

capace e conveniente allo stato e persona <strong>del</strong> governatore, secondo quella<br />

che prima si dava e dove presentemente [evvi] il governatore.<br />

Settimo. Si è convenuto che sia lecito ad ogni citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> detta terra<br />

albergare a loro piacere forestieri, tanto se siano parenti quanto amici nelle<br />

<strong>di</strong> loro case, purché ciò non si faccia per industria; o pure si facessero<br />

pagare l’alloggio o stallaggio, nel quale caso si è convenuto che ogni<br />

contraveniente debba pagare lo stallaggio a detto affittatore <strong>del</strong>la taverna.<br />

Ottavo. Si è convenuto che detta signora marchesa sia tenuta ed<br />

obligata, siccome promette e si obliga assignare a benefìcio <strong>di</strong> coloro ai<br />

quali si dovrà, altri territorij in luogo <strong>di</strong> quelli che la medesima anni sono<br />

prese da varij citta<strong>di</strong>ni per uso e comodo <strong>del</strong>la sua masseria de bovi, o pure<br />

pagare loro la scuotitura d’essi da stimarsi da due persone esperti […] <strong>di</strong><br />

comune consenso; e ciò debba intendersi per coloro che non ancora<br />

l’avessero ricevuti e non già per quelli ai quali fussero stati restituiti detti<br />

territorij.<br />

Nono. Si è stabilito che la pena de danni debba remanere secondo il<br />

solito e leggi municipali <strong>di</strong> detta terra; e rispetto alli rapporti non debbano<br />

escendere li carlini dodeci, ma che sia ad arbitrio de ballivi a fare il<br />

sequestro e scriverli nel libro <strong>del</strong>le pene.<br />

Decimo. Si è convenuto che detta <strong>Università</strong> da oggi avanti ed in<br />

futurum non possa pretendere li due terzi <strong>del</strong> molino, che per il passato<br />

pretendeva, come ristretto nella <strong>di</strong>fesa <strong>del</strong>l'<strong>Università</strong>, ma quello per intiero<br />

debba continuarsi a ritenere da detta signora marchesa, siccome li ha<br />

posseduti per lo passato come corpo feudale, per cui <strong>di</strong> continuo se ne sono<br />

pagati li relevij alla Regia Corte; e per tale effetto ed in esecutione anche<br />

<strong>del</strong>la presente convenzione essa <strong>Università</strong> rilascia in benefìcio <strong>di</strong> detta<br />

signora marchesa la pretenzione sudetta; con patto espresso però, che<br />

essendo detto molino atto a macinare e la molitura, seu macinatura <strong>di</strong> esso,<br />

producendo buona farina, siano tenuti ed obligati tutti li citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> detta<br />

terra andare a macinare il loro grano ed altre vittovaglie in detto molino. E<br />

per la molitura debbono dare una misura <strong>di</strong> se<strong>di</strong>ci a tomolo colma per soma,<br />

quale misura debba essere zeccata con forma solita <strong>del</strong>l’altre misure <strong>del</strong><br />

paese; la quale soma debba intendersi <strong>di</strong> tomola due e mezzo, talmente che<br />

portandosi da citta<strong>di</strong>ni a macinare detti grani o vittovaglie meno <strong>di</strong> detta<br />

105

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!