Dipartimento di - Università degli Studi del Molise
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Quarto. Si è convenuto che l'elezzione <strong>degli</strong> governi, sin<strong>di</strong>ci, ed altri<br />
amministratori <strong>del</strong>l'<strong>Università</strong> <strong>di</strong> detta terra <strong>di</strong> Montorio, da oggi avanti ed<br />
in futurum, debba farsi per publico parlamento, siccome sortì per or<strong>di</strong>ne <strong>del</strong><br />
Sacro Regio Consiglio <strong>del</strong>l’anno mille settecento trentanove, col nominarsi<br />
quattro governi e quattro sin<strong>di</strong>ci e poi due <strong>di</strong> essi nominati confirmarsi da<br />
detta signora marchesa, sin come per lo passato si è costumato e <strong>di</strong>spongono<br />
le regie prammatiche.<br />
Quinto. Si è convenuto che circa la pandetta <strong>degli</strong> atti <strong>del</strong>la corte, essa<br />
sigora marchesa si contenta che in futurum si osservasse quella fatta dal<br />
dottor signor don Tomaso Frate, <strong>di</strong> comune consenso eletto da essa signora<br />
marchesa e da detta <strong>Università</strong>, che è tale quale s’inserisce originalmente<br />
infine <strong>del</strong> presente istrumento.<br />
Sesto. Si è convenuto che da oggi avanti, ed in futurum, non sia tenuta<br />
detta <strong>Università</strong> pagare li docati sei, che per lo passato pagava alla camera<br />
marchesale per la casa <strong>del</strong> Governatore. Però debba la medesima <strong>Università</strong><br />
provedere detto governatore per la casa <strong>di</strong> sua abitazione, però che sia<br />
capace e conveniente allo stato e persona <strong>del</strong> governatore, secondo quella<br />
che prima si dava e dove presentemente [evvi] il governatore.<br />
Settimo. Si è convenuto che sia lecito ad ogni citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> detta terra<br />
albergare a loro piacere forestieri, tanto se siano parenti quanto amici nelle<br />
<strong>di</strong> loro case, purché ciò non si faccia per industria; o pure si facessero<br />
pagare l’alloggio o stallaggio, nel quale caso si è convenuto che ogni<br />
contraveniente debba pagare lo stallaggio a detto affittatore <strong>del</strong>la taverna.<br />
Ottavo. Si è convenuto che detta signora marchesa sia tenuta ed<br />
obligata, siccome promette e si obliga assignare a benefìcio <strong>di</strong> coloro ai<br />
quali si dovrà, altri territorij in luogo <strong>di</strong> quelli che la medesima anni sono<br />
prese da varij citta<strong>di</strong>ni per uso e comodo <strong>del</strong>la sua masseria de bovi, o pure<br />
pagare loro la scuotitura d’essi da stimarsi da due persone esperti […] <strong>di</strong><br />
comune consenso; e ciò debba intendersi per coloro che non ancora<br />
l’avessero ricevuti e non già per quelli ai quali fussero stati restituiti detti<br />
territorij.<br />
Nono. Si è stabilito che la pena de danni debba remanere secondo il<br />
solito e leggi municipali <strong>di</strong> detta terra; e rispetto alli rapporti non debbano<br />
escendere li carlini dodeci, ma che sia ad arbitrio de ballivi a fare il<br />
sequestro e scriverli nel libro <strong>del</strong>le pene.<br />
Decimo. Si è convenuto che detta <strong>Università</strong> da oggi avanti ed in<br />
futurum non possa pretendere li due terzi <strong>del</strong> molino, che per il passato<br />
pretendeva, come ristretto nella <strong>di</strong>fesa <strong>del</strong>l'<strong>Università</strong>, ma quello per intiero<br />
debba continuarsi a ritenere da detta signora marchesa, siccome li ha<br />
posseduti per lo passato come corpo feudale, per cui <strong>di</strong> continuo se ne sono<br />
pagati li relevij alla Regia Corte; e per tale effetto ed in esecutione anche<br />
<strong>del</strong>la presente convenzione essa <strong>Università</strong> rilascia in benefìcio <strong>di</strong> detta<br />
signora marchesa la pretenzione sudetta; con patto espresso però, che<br />
essendo detto molino atto a macinare e la molitura, seu macinatura <strong>di</strong> esso,<br />
producendo buona farina, siano tenuti ed obligati tutti li citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> detta<br />
terra andare a macinare il loro grano ed altre vittovaglie in detto molino. E<br />
per la molitura debbono dare una misura <strong>di</strong> se<strong>di</strong>ci a tomolo colma per soma,<br />
quale misura debba essere zeccata con forma solita <strong>del</strong>l’altre misure <strong>del</strong><br />
paese; la quale soma debba intendersi <strong>di</strong> tomola due e mezzo, talmente che<br />
portandosi da citta<strong>di</strong>ni a macinare detti grani o vittovaglie meno <strong>di</strong> detta<br />
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