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VERSO IL SECONDO PIANO STRATEGICO - Urbact

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<strong>VERSO</strong> <strong>IL</strong> <strong>SECONDO</strong> <strong>PIANO</strong> <strong>STRATEGICO</strong> allegati<br />

Osservazioni e proposte della Regione Toscana<br />

In relazione agli aspetti istituzionali si segnala quanto segue (a cura del Settore affari istituzionali e delle<br />

autonomie locali- DG Presidenza)<br />

- il Cap. 2 Verso la città metropolitana: il raccordo del territorio affronta i temi del processo di formazione e della<br />

fisionomia della Città metropolitana, nonché dei suoi rapporti con gli altri soggetti istituzionali. Qui si evidenziano<br />

tre possibili modelli di governo sovra comunale – e più precisamente di: Città metropolitana, Area vasta e<br />

Regione metropolitana – e dato sintetico conto dell’esperienza che attualmente è in corso mediante la<br />

Conferenza di Area metropolitana, viene confermata l’opzione per la creazione di una aggregazione sovra comunale<br />

nella forma di Unione tra quei comuni che, insieme a Firenze, costituiscono il lotto metropolitano per il TPL,<br />

quale fase intermedia per la costituzione della Città metropolitana.<br />

Dopo un’anticipazione sui criteri concettuali per la individuazione delle funzioni, che fa emergere la scelta per<br />

funzioni amministrative in senso stretto (poteri di pianificazione, autorizzazione e controllo), da attribuire<br />

all’Unione metropolitana – il tema è poi ampiamente trattato (cfr. par. 2 cap. 2), con un tentativo di ricostruzione<br />

organica dell’attuale regime di distribuzione delle funzioni amministrative tra comuni e province, in materia di<br />

governo del territorio, mobilità, trasporti, ambiente, attività produttive etc., anche attraverso la ricognizione delle<br />

fonti statali e regionali vigenti – si passa alla prospettazione di tre distinte ipotesi per la creazione dell’Unione di<br />

Comuni, quale fase di passaggio per l’approdo alla Città metropolitana.<br />

- il modello di Città metropolitana delineato dal documento: partendo dalla scelta della circoscrizione territoriale<br />

dell’area urbana fiorentina, dalla quale dovrà scaturire la nuova Città metropolitana, costituita dagli 11 Comuni<br />

della Provincia di Firenze che fanno parte del lotto metropolitano per il TPL (Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano,<br />

Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia), si individua<br />

nell’Unione dei Comuni di cui all’art. 32 del TUEL, la forma istituzionale intermedia che questa entità territoriale<br />

dovrà assumere, per compiere il percorso verso l’obiettivo Città metropolitana in senso proprio.<br />

Dietro alla scelta di fondo per la creazione dell’Unione di Comuni in questione si colgono due motivazioni principali,<br />

che appaiono ragionevoli:<br />

- per un verso la creazione di una forma associativa che ha però anche una valenza organizzativa di rilievo istituzionale,<br />

con importanti ricadute anche di tipo simbolico<br />

- per un altro la creazione di un forte legame organizzativo e funzionale tra i Comuni che si uniscono, ma anche<br />

il trasferimento, dai soggetti che compongono l’Unione all’Unione stessa, delle funzioni chiave, aventi valenza<br />

generale, come ad esempio le funzioni di pianificazione, alcune in materia autorizzatoria, di vigilanza e controllo,<br />

in materia di mobilità e trasporti, di attività produttive.<br />

Delle tre ipotesi di cui sopra, si nota come l’elemento che le contraddistingue sia il diverso quadro ordinamentale<br />

nel quale sono inserite:<br />

a) la prima ipotesi fa riferimento alla costituzione di un’unione di comuni per così dire “tradizionale”, ai sensi del<br />

vigente ordinamento degli enti locali<br />

b) la seconda ipotesi affida invece alla Regione, in virtù della competenza legislativa attribuitale dall’art. 117<br />

comma quarto Costituzione per gli enti locali diversi da quelli di cui all’art. 114 della stessa, il compito di disegnare<br />

un modello innovativo di unione di comuni, che offra possibilità diverse e maggiori rispetto a quelle<br />

attualmente configurabili, sia sotto il profilo delle funzioni comunali attribuibili (si potrebbero in questo caso<br />

ricomprendere anche quelle rientranti nella potestà legislativa residuale delle Regioni), sia sotto quello organizzativo<br />

(si prospetta in questo caso un modello originale, ripreso dall’ordinamento anglosassone, che manca<br />

del livello istituzionale esecutivo e dove le funzioni amministrative sono esercitate da commissioni consiliari,<br />

mentre l’organo assembleare mantiene la competenza sulle funzioni generali oltre che una funzione di coordinamento<br />

delle commissioni, essendo prevista anche la presenza di un presidente dell’organo assembleare<br />

e di un direttore generale (city manager) che nomina i dirigenti ai quali compete la gestione;<br />

c) la terza ipotesi infine, la più ambiziosa e innovativa, anche nel nome proposto di “Unione metropolitana”,ma<br />

che richiede sicuramente l’intervento, oltre che del legislatore regionale, anche di quello statale. Questa si<br />

caratterizza per attribuire al nuovo soggetto, nelle materie di territorio, ambiente, mobilità, attività produttive<br />

e turismo, non solo funzioni comunali, ma anche quelle della Provincia.<br />

Quest’ultima ipotesi ricalca il modello di Città metropolitana contenuto nel Ddl concernente la delega per l’attuazione<br />

dell’art. 117, secondo comma lett. p) della Costituzione del precedente Governo nazionale. A tale proposito<br />

si segnala che, per ciò che riguarda le funzioni delle Province, l’art. 6ter comma 1 della L.R. 40/2001,<br />

aggiunto dalla L.R. 21 giugno 2007, n.35, offre già la possibilità alle Province di attribuire proprie funzioni alle<br />

unioni di comuni, a determinate condizioni.

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