Immigrazione in Trentino 2003_Infosociale 7.pdf - Cinformi
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- Convenzione di G<strong>in</strong>evra: adottata nel 1951 <strong>in</strong> seguito agli avvenimenti<br />
della seconda guerra mondiale, nasce con le limitazioni proprie di uno<br />
strumento troppo contestualizzato. Basti pensare alla riserva “geografica”<br />
e a quella “temporale” che orig<strong>in</strong>ariamente limitavano la sua applicazione<br />
ai soli casi verificatisi <strong>in</strong> Europa e prima del 1951. Oggi si fa sempre più<br />
persistente la percezione di un’<strong>in</strong>adeguatezza di questa Convenzione a<br />
fronte degli ultimi sviluppi del fenomeno dei profughi e rifugiati sul f<strong>in</strong>ire<br />
del secolo. Infatti la tradizionale descrizione del rifugiato, come una figura<br />
s<strong>in</strong>gola, con un fondato timore di essere perseguitata dal proprio Stato<br />
di appartenenza (Stato considerato nella sua accezione weberiana quale<br />
“unico detentore legittimo della violenza organizzata”), mal si concilia con<br />
il fenomeno sempre più ricorrente degli esodi di massa dovuti alle guerre<br />
civili di natura etnico-religiosa. Ciononostante, la Convenzione di G<strong>in</strong>evra<br />
ha il merito di focalizzare per la prima volta il fenomeno <strong>in</strong> questione,<br />
attraverso una def<strong>in</strong>izione precisa e dettagliata del term<strong>in</strong>e “rifugiato”, e<br />
di impegnare gli Stati firmatari ad una serie di pr<strong>in</strong>cipi come quelli di non<br />
resp<strong>in</strong>gimento dei richiedenti asilo (laddove vi siano seri rischi alla loro<br />
<strong>in</strong>columità), e di non punibilità dell’<strong>in</strong>gresso irregolare degli stessi (purché<br />
a questo faccia seguito l’immediata presentazione della domanda di asilo<br />
alle autorità competenti).<br />
- Protocollo di New York: adottato nel 1967, costituisce un importante documento<br />
di <strong>in</strong>tegrazione e di aggiornamento rispetto alla Convenzione di<br />
G<strong>in</strong>evra, <strong>in</strong> quanto abolisce la riserva geografica e temporale prevista da<br />
quest’ultima nella def<strong>in</strong>izione della figura del rifugiato politico.<br />
- Convenzione OUA - Convenzione di Cartagena: sottoscritte rispettivamente,<br />
nel 1960 dai paesi africani aderenti all’Organizzazione per l’Unità<br />
Africana, e nel 1984 dai paesi dell’America Centrale, rappresentano tappe<br />
importanti nell’evoluzione del concetto d’asilo, <strong>in</strong> quanto estendono,<br />
rispetto alla Convenzione di G<strong>in</strong>evra, il significato attribuito al term<strong>in</strong>e rifugiato.<br />
Quest’ultimo, <strong>in</strong>fatti, è considerato colui che è costretto a lasciare<br />
il proprio paese, non soltanto per un fondato timore di persecuzione da<br />
parte dello Stato d’orig<strong>in</strong>e, ma anche a causa di un’aggressione esterna,<br />
di un’occupazione straniera, o comunque di una violazione generalizzata<br />
dei diritti umani.<br />
- Un ambito di approfondimento a sé merita di essere dedicato al caso<br />
dell’Unione europea. Il percorso normativo <strong>in</strong>trapreso dall’Unione, con<br />
implicazioni dirette anche <strong>in</strong> materia d’asilo, <strong>in</strong>izia con l’affermazione del<br />
pr<strong>in</strong>cipio della libera circolazione delle persone presenti sul territorio degli<br />
Stati membri, auspicato già nel Trattato di Roma (1957) e concretizzato,<br />
progressivamente, attraverso l’Accordo di Schengen (1985), la Convenzione<br />
di applicazione dell’Accordo di Schengen (1990) e il Trattato di Maa-<br />
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<strong>in</strong>fosociale 7