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Immigrazione in Trentino 2003_Infosociale 7.pdf - Cinformi

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6) l’importo complessivo dei sussidi o buoni relativi alle condizioni materiali d’accoglienza<br />

deve essere sufficiente aff<strong>in</strong>ché il richiedente asilo e i familiari al seguito non vers<strong>in</strong>o <strong>in</strong><br />

stato di <strong>in</strong>digenza, e comunque l’importo non deve essere superiore al “m<strong>in</strong>imo vitale”<br />

erogato ai sensi della legge prov<strong>in</strong>ciale n. 14/1991, art. 24, fatto salvo il limite delle<br />

risorse messe a disposizione dal bilancio prov<strong>in</strong>ciale;<br />

7) nei casi <strong>in</strong> cui i richiedenti asilo, aventi diritto a sussidi o buoni di cui al punto 6), allogg<strong>in</strong>o<br />

presso parenti o amici si può concedere il 50% dell’importo dei sussidi o dei buoni<br />

spettanti;<br />

8) si possono ridurre o revocare le condizioni materiali d’accoglienza, quando siano<br />

decorsi di norma tre mesi dal momento <strong>in</strong> cui ai richiedenti asilo ed ai familiari al<br />

seguito viene concesso l’accesso al mercato del lavoro, oppure il riconoscimento<br />

formale dello status di rifugiato. La revoca o la riduzione delle condizioni materiali di<br />

accoglienza, <strong>in</strong>oltre, è prevista anche nelle seguenti ipotesi:<br />

a) se il richiedente asilo, o il familiare al seguito, si è ripetutamente comportato <strong>in</strong><br />

modo violento o m<strong>in</strong>accioso verso gli addetti del centro di accoglienza o verso le<br />

persone ivi alloggiate;<br />

b) qualora il richiedente asilo, o il familiare al seguito, possa att<strong>in</strong>gere ad altre fonti di<br />

sostegno economico o materiale;<br />

c) se il richiedente asilo o un familiare al seguito non si conforma ad un provvedimento<br />

facente obbligo di rimanere <strong>in</strong> una località determ<strong>in</strong>ata dalle autorità competenti;<br />

d) se il richiedente asilo impedisce ai m<strong>in</strong>ori per i quali è responsabile di frequentare<br />

la scuola o s<strong>in</strong>goli corsi dei programmi scolastici ord<strong>in</strong>ari;<br />

e) se il richiedente asilo non partecipa alle <strong>in</strong>iziative concordate con il gruppo di<br />

lavoro;<br />

9) l’alloggio può essere concesso <strong>in</strong> una delle seguenti forme oppure mediante una comb<strong>in</strong>azione<br />

delle stesse, garantendo la tutela della vita privata e familiare:<br />

a) <strong>in</strong> centri di accoglienza;<br />

b) <strong>in</strong> case, appartamenti o alberghi privati;<br />

c) tramite la concessione di sussidi economici o buoni di importo sufficiente aff<strong>in</strong>ché<br />

i richiedenti asilo possano trovare un alloggio <strong>in</strong>dipendente, e comunque nei limiti<br />

previsti dal punto 6);<br />

10) dare la possibilità ai richiedenti asilo di accedere a corsi professionali, l<strong>in</strong>guistici e sui<br />

diritti e doveri già previsti o di organizzarne ad hoc, allo scopo di capitalizzare il tempo<br />

di attesa.<br />

<strong>in</strong>fosociale 7<br />

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