Immigrazione in Trentino 2003_Infosociale 7.pdf - Cinformi
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6) l’importo complessivo dei sussidi o buoni relativi alle condizioni materiali d’accoglienza<br />
deve essere sufficiente aff<strong>in</strong>ché il richiedente asilo e i familiari al seguito non vers<strong>in</strong>o <strong>in</strong><br />
stato di <strong>in</strong>digenza, e comunque l’importo non deve essere superiore al “m<strong>in</strong>imo vitale”<br />
erogato ai sensi della legge prov<strong>in</strong>ciale n. 14/1991, art. 24, fatto salvo il limite delle<br />
risorse messe a disposizione dal bilancio prov<strong>in</strong>ciale;<br />
7) nei casi <strong>in</strong> cui i richiedenti asilo, aventi diritto a sussidi o buoni di cui al punto 6), allogg<strong>in</strong>o<br />
presso parenti o amici si può concedere il 50% dell’importo dei sussidi o dei buoni<br />
spettanti;<br />
8) si possono ridurre o revocare le condizioni materiali d’accoglienza, quando siano<br />
decorsi di norma tre mesi dal momento <strong>in</strong> cui ai richiedenti asilo ed ai familiari al<br />
seguito viene concesso l’accesso al mercato del lavoro, oppure il riconoscimento<br />
formale dello status di rifugiato. La revoca o la riduzione delle condizioni materiali di<br />
accoglienza, <strong>in</strong>oltre, è prevista anche nelle seguenti ipotesi:<br />
a) se il richiedente asilo, o il familiare al seguito, si è ripetutamente comportato <strong>in</strong><br />
modo violento o m<strong>in</strong>accioso verso gli addetti del centro di accoglienza o verso le<br />
persone ivi alloggiate;<br />
b) qualora il richiedente asilo, o il familiare al seguito, possa att<strong>in</strong>gere ad altre fonti di<br />
sostegno economico o materiale;<br />
c) se il richiedente asilo o un familiare al seguito non si conforma ad un provvedimento<br />
facente obbligo di rimanere <strong>in</strong> una località determ<strong>in</strong>ata dalle autorità competenti;<br />
d) se il richiedente asilo impedisce ai m<strong>in</strong>ori per i quali è responsabile di frequentare<br />
la scuola o s<strong>in</strong>goli corsi dei programmi scolastici ord<strong>in</strong>ari;<br />
e) se il richiedente asilo non partecipa alle <strong>in</strong>iziative concordate con il gruppo di<br />
lavoro;<br />
9) l’alloggio può essere concesso <strong>in</strong> una delle seguenti forme oppure mediante una comb<strong>in</strong>azione<br />
delle stesse, garantendo la tutela della vita privata e familiare:<br />
a) <strong>in</strong> centri di accoglienza;<br />
b) <strong>in</strong> case, appartamenti o alberghi privati;<br />
c) tramite la concessione di sussidi economici o buoni di importo sufficiente aff<strong>in</strong>ché<br />
i richiedenti asilo possano trovare un alloggio <strong>in</strong>dipendente, e comunque nei limiti<br />
previsti dal punto 6);<br />
10) dare la possibilità ai richiedenti asilo di accedere a corsi professionali, l<strong>in</strong>guistici e sui<br />
diritti e doveri già previsti o di organizzarne ad hoc, allo scopo di capitalizzare il tempo<br />
di attesa.<br />
<strong>in</strong>fosociale 7<br />
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