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Immigrazione in Trentino 2003_Infosociale 7.pdf - Cinformi

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L’armonizzazione ribadita da questa Direttiva <strong>in</strong>teressa gli argomenti più<br />

disparati <strong>in</strong> questo campo; si parte dalla def<strong>in</strong>izione da attribuire ai soggetti<br />

<strong>in</strong>teressati (“richiedente asilo” e “rifugiato”, ma anche i rispettivi familiari e i<br />

m<strong>in</strong>ori), passando dalle condizioni materiali di accoglienza, le caratteristiche<br />

della domanda di asilo, dei centri di accoglienza e dello status di rifugiato,<br />

s<strong>in</strong>o ad arrivare a specifiche disposizioni <strong>in</strong>erenti residenza e circolazione,<br />

scolarizzazione e istruzione dei m<strong>in</strong>ori, lavoro e formazione professionale,<br />

concessione e revoca dell’accoglienza, assistenza sanitaria ed esigenze<br />

particolari dei soggetti portatori di handicap, o con i m<strong>in</strong>ori a carico, o dei<br />

m<strong>in</strong>ori non accompagnati.<br />

In tale contesto, si ritiene <strong>in</strong>oltre opportuno sottol<strong>in</strong>eare quanto prevede<br />

la Direttiva <strong>in</strong> esame <strong>in</strong> materia di lavoro; ciò soprattutto per il carattere<br />

<strong>in</strong>novativo che essa riveste rispetto alla normativa attualmente <strong>in</strong> vigore<br />

<strong>in</strong> Italia. Quest’ultima <strong>in</strong>fatti preclude ai richiedenti asilo, ai quali non è<br />

stato formalmente riconosciuto lo status di rifugiato politico, l’accesso al<br />

mercato del lavoro. L’art. 11 della Direttiva, <strong>in</strong>vece, stabilisce che gli Stati<br />

membri debbano circoscrivere la durata di questa fase di forzata <strong>in</strong>attività,<br />

limitandola a un periodo da determ<strong>in</strong>are a partire dalla data della<br />

presentazione della domanda di asilo. Se entro un anno da tale data non<br />

è stata presa una decisione <strong>in</strong> primo grado, e il ritardo non è attribuibile al<br />

richiedente, gli Stati membri sono tenuti a valutare le condizioni, <strong>in</strong> base<br />

alle quali concedere ai richiedenti asilo il diritto di <strong>in</strong>traprendere un’attività<br />

lavorativa, ancora prima della def<strong>in</strong>izione della procedura di riconoscimento<br />

dello status di rifugiato.<br />

Interventi normativi e misure di accoglienza <strong>in</strong> Italia<br />

La breve storia dell’asilo politico <strong>in</strong> Italia è ripercorribile attraverso alcune tappe<br />

fondamentali, a com<strong>in</strong>ciare dall’art. 10 della Costituzione, che stabilisce una<br />

ampia accezione di “diritto di asilo”, rispetto a quella della Convenzione di<br />

G<strong>in</strong>evra, def<strong>in</strong>endo il richiedente come lo straniero al quale non è consentito,<br />

nel paese di appartenenza, l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dalla<br />

Costituzione italiana. Da questo pr<strong>in</strong>cipio, dal 1945 ad oggi, non è conseguito<br />

alcun provvedimento normativo organico, nonostante vi siano state diverse<br />

sentenze emesse dai tribunali – tra cui anche una della Corte Costituzionale<br />

(n.4674/97) – che ribadiscono la necessità di adottare misure normative e<br />

amm<strong>in</strong>istrative più consone al dettato costituzionale <strong>in</strong> materia di asilo.<br />

In realtà, il nostro paese, ratificando la Convenzione di G<strong>in</strong>evra nel 1954, ha<br />

aderito a un’<strong>in</strong>terpretazione più restrittiva del diritto d’asilo, che circoscrive il<br />

riconoscimento dello stesso ai soli <strong>in</strong>dividui che, oltre a trovarsi <strong>in</strong> un contesto<br />

oggettivo e generalizzato di violazione dei diritti, devono anche provare la fondatezza<br />

dei loro timori di essere perseguitati dai propri stati di appartenenza,<br />

<strong>in</strong>fosociale 7<br />

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