Iniziative e proposte per la cooperazione europea in matera d’asiloIn coerenza con l’asser<strong>it</strong>a central<strong>it</strong>à del sistema Dublino,queste deleghe riguardano prevalentemente l’armonizzazionee omogeneizzazione delle procedure di esame delle domande.A tal fine, Easo ha il comp<strong>it</strong>o di creare curricula comuni e di altostandard per l’esame delle domande, definire percorsi formativicomuni, implementare un sistema informativo sui Paesi di provenienzadei rifugiati (Coi, Country of Origin Information) percoadiuvare le decisioni sulle richieste di protezione.Sicuramente queste misure di armonizzazione e omogeneizzazionepotranno contribuire a rendere più equo e funzionale ilsistema di asilo europeo, con una diminuzione del fenomenodell’asylum shopping (cioè della presentazione delle richiestenegli Stati r<strong>it</strong>enuti più benevoli) e quindi dei movimenti secondaridei richiedenti asilo fra i diversi Stati europei. Tuttavia, nonr<strong>it</strong>eniamo che esse siano sufficienti a instaurare un efficacesistema di asilo. <strong>La</strong> riluttanza degli Stati, chiaramente dimostrata,a prendere in carico quote di rifugiati, sia nella normal<strong>it</strong>à deiflussi, sia in occasione di movimenti eccezionali e massicci,conduce, nella nostra visione, a comportamenti non cooperativiche rendono meno efficace la gestione dell’intero processo.Nelle note che seguono intendiamo esaminarne in sintesi i motivi,riportando anche le proposte per superarli, per un maggiorrispetto dei dir<strong>it</strong>ti dei richiedenti asilo e, insieme, per una piùefficace gestione del processo migratorio in Europa.Dir<strong>it</strong>to d’asiloTra i lim<strong>it</strong>idel modelloDublino IIc’è quellodi lasciareagli Statidi frontierail caricomaggiorenella gestionedei rifugiatiIl problema del burden sharingIl sistema Dublino, da quanto sommariamente richiamato,appare già di per sé poco cooperativo. Esso esprime la volontàdegli Stati di non assumersi l’onere della presenza fisica deirifugiati, oltre quelli che varcano in prima battuta le loro frontiere.Questo sistema, evidentemente, intende lasciare agli Stati difrontiera il carico maggiore. <strong>La</strong> Germania, in ver<strong>it</strong>à, negli anniOttanta e Novanta, in segu<strong>it</strong>o alle guerre nella ex-Jugoslavia ein relazione a eventi socio-pol<strong>it</strong>ici verificatisi in Asia, è quella cheha registrato gli oneri maggiori.Negli anni Novanta, in occasione della sua presidenzaeuropea, la Germania propose la riallocazione fisica dei rifugiatifra gli Stati, configurando anche possibili indicatori per stabiliredelle quote, basati su popolazione, ampiezza del terr<strong>it</strong>orio, Pile altri fattori più complessi. Tali “indicatori di capac<strong>it</strong>à” sonotuttora riportati, ad esempio, nelle statistiche del Unhcr, ma solocome riferimento, poiché non hanno mai trovato applicazione. Ilmotivo risiede nella contrarietà degli Stati. Apparve chiaramenteuna propensione a lasciare il carico dei flussi dei rifugiati allibertàcivili2011 luglio-agosto81
Iniziative e proposte per la cooperazione europea in matera d’asiloDir<strong>it</strong>to d’asiloGrafico 1. Quote di richiedenti asilo di alcuni Paesi europei (% richieste d’asilo su totale di richiested’asilo in Europa)Fonte: elaborazioni Creg-Tor Vergata su dati Unhcr (Alto commissariato Onu per i rifugiati)Paese che per sorte ne fosse destinatario. Attualmente, adesempio, i Paesi med<strong>it</strong>erranei e alcuni del Nord-Europasopportano un peso maggiore che non in passato.Il sistema Dublino 2 segna in sostanza un compromesso fraquesti tentativi di cooperazione. Si pensò di risolvere il problemacon trasferimenti finanziari, i fondi Fer appunto, che potesseroricompensare gli Stati per le spese sostenute. Nel contempo,si creava un sistema di rilevazione delle impronte dig<strong>it</strong>ali,Eurodac, per l’individuazione dello Stato di ingresso competentelibertàcivili2 <strong>La</strong> Convenzione di Dublino (Regolamento 2725/CE/2000 del Consiglio, poimodificato dal Regolamento 407/CE 2002) è conflu<strong>it</strong>a nel 2003 nel Regolamentoeuropeo 343/2003/CE, cosiddetto “Regolamento Dublino II”. Per questo e altri riferimentinormativi si veda il libro di Sandra Sarti (2010), L’Italia dei rifugiati822011 luglio-agosto