Contratto e impresa - Cedam
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SAGGI 677<br />
contratto nelle sue strutture generali, contenute negli artt. 1321 ss. c.c., si<br />
preoccupano di predisporre le condizioni di disciplina delle innumerevoli<br />
manifestazioni che esso può assumere nell’esperienza. Il cuore dello spazio<br />
di manovra riconosciuto alle parti è dato dalla rilevante malleabilità<br />
del grande corpo del diritto dispositivo ( 9 ): di quegli insiemi di regole che<br />
la legge mette a disposizione degli interessati per la disciplina del loro<br />
contratto, ma che offre semplicemente, senza mai imporre. Resta infatti<br />
nella libertà delle parti di avvalersi o meno del diritto dispositivo: di confermarlo<br />
nel contratto, oppure di esprimere un regolamento che lo deroghi.<br />
Come evidenziato dall’approccio che privilegia l’analisi economica del<br />
diritto, nei contratti simmetrici tra imprese il ruolo svolto dal diritto dispositivo,<br />
e dalla possibilità di deroga riconosciuta alle parti, è molto importante<br />
ai fini del contenimento dei costi transattivi. Di recente in dottrina<br />
è stato ribadito come la valorizzazione dei regolamenti contrattuali – e<br />
dunque della deroga al diritto dispositivo – sia funzionale all’efficienza<br />
contrattuale essendo i contraenti i soggetti più informati sull’affare veicolato<br />
nel contratto (pertanto appositamente confezionato secondo le esigenze<br />
espresse dal primo) ( 10 ).<br />
La valorizzazione del testo contrattuale, e il rispetto della deroga al diritto<br />
dispositivo, si giustificano in considerazione della simmetria di potere<br />
contrattuale che caratterizza il rapporto tra gli stipulanti quale condizione<br />
che soddisfa all’esigenza sistemica che vuole il contratto come prodotto<br />
da un incontro di decisioni ragionevolmente libere ( 11). Si ha per-<br />
( 9 ) Cfr. le osservazioni di De Nova, I singoli contratti: dal titolo terzo del libro quarto del<br />
codice civile alla disciplina attuale, in I cinquant’anni del codice civile. Atti del convegno di Milano<br />
4-6 giugno 1992, Milano, 1993, I, p. 220 s. sul recepimento legislativo delle prassi negoziali<br />
nelle numerosissime regole di diritto dispositivo che strutturano le figure dei contratti<br />
tipici.<br />
( 10 ) Da questo punto di vista, si critica l’applicazione surrettizia del diritto dispositivo<br />
invece derogato effettuata dalle corti attraverso gli strumenti della qualificazione del contratto<br />
(come è noto, svincolata dal nomen iuris utilizzato dalle parti) e dell’interpretazione<br />
(si constata infatti che mentre il giudice che interpreta la legge tende ad attribuire al testo il<br />
significato più ampio possibile, invece lo stesso giudice, quando si trova a interpretare non<br />
il testo della legge ma il testo del contratto, tende a minimizzarne il significato, effettuando<br />
letture restrittive; in tal modo l’interprete fa spazio, in termini di integrazione della lacuna<br />
così venutasi a creare, al diritto dispositivo che avrebbe ben potuto argomentarsi come derogato<br />
da quello stesso regolamento contrattuale se sufficientemente valorizzato in tutti gli<br />
spazi di possibile significanza). Cfr. Gambaro, <strong>Contratto</strong> e regole dispositive, cit., p. 1 ss. e<br />
poi il pensiero di Monateri, I contratti di <strong>impresa</strong> e il diritto comunitario, in Riv. dir. civ.,<br />
2005, I, p. 503 s.<br />
( 11 ) Il che è dimostrato dall’importanza riconosciuta anzitutto in sede comunitaria alla