Contratto e impresa - Cedam
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SAGGI 727<br />
tamento, ha tipizzato quattro figure qualificate tali in virtù di presunzioni<br />
assolute (art. 109 T.U.F.) ( 50 ).<br />
Ci si può chiedere poi se sia possibile che le situazioni generanti l’obbligo<br />
di O.P.A. vengano a sommarsi e/o intersecarsi, potendosi prospettare<br />
fattispecie diverse in ragione dei rapporti tra società e soggetti partecipanti<br />
all’operazione.<br />
Senza volerne fare qui una rassegna ( 51 ), basti dire che, ferma restando<br />
la ricorrenza dei presupposti volta a volta richiesti dalla legge, criterio dirimente<br />
per far sorgere l’obbligo di O.P.A. a carico di uno solo piuttosto che<br />
della pluralità dei soggetti partecipanti all’operazione, è il momento in cui<br />
l’evento generatore dell’obbligo viene a prodursi.<br />
Il che, riguardo al caso in esame, potrebbe far pensare alla possibile<br />
interferenza tra patto e altre situazioni di concerto ex art. 109, lett. b), c)<br />
e d) ( 52 ), anche se rimane dubbia la stessa possibilità di commistione ( 53 ).<br />
Si tratta, comunque, di situazioni variamente intersecabili e perciò<br />
stesso non facilmente distinguibili, per la cui analisi necessita un metodo<br />
induttivo che, alla luce degli interessi sottostanti, riporti la fattispecie entro<br />
uno dei modelli disegnati dal legislatore ( 54 ).<br />
5. – Tratto comune delle figure esaminate è dunque la tipizzazione di<br />
un’operazione economica (di frazionamento dell’acquisto di azioni della<br />
società quotata) volta a impedire l’elusione della disciplina che fa obbligo<br />
di promuovere un’O.P.A. al superamento delle soglie di legge ( 55 ).<br />
Sotto la previgente disciplina la Consob aveva ritenuto le fattispecie<br />
( 50 ) P. Ferro Luzzi, Il “concerto grosso”; variazioni sul tema dell’o.p.a., cit., p. 661; R.<br />
Lener, La nuova disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio, cit. p. 267 ss.<br />
( 51 ) Su cui si rinvia a P. Ferro Luzzi, Il “concerto grosso”; variazioni sul tema dell’o.p.a.,<br />
cit., p. 660 ss., che definisce per l’appunto « concerto grosso » l’ipotesi in cui più linee di<br />
concerto vengano a sommarsi.<br />
( 52 ) Potendosi ipotizzare, alternativamente: 1) una società partecipante al patto che sia<br />
controllata o controllante di una società estranea al patto; 2) una società partecipante al patto<br />
e un suo amministratore; e, 3), una società partecipante al patto e un suo amministratore<br />
che, a sua volta, controlli una società partecipante al patto.<br />
( 53 ) Se P. Ferro Luzzi, Il “concerto grosso”; variazioni sul tema dell’o.p.a., cit., p. 660,<br />
tende a escludere tale possibilità, quantomeno riguardo al cumulo fra la situazione disciplinata<br />
dalla lett. a) dell’art. 109 e quelle di cui alle lett. b), c) e d), Weigmann (Sub art. 109<br />
T.U.F., in Testo unico della finanza, cit., p. 934) sembra invece ammetterla, « sia per la lettera<br />
sia per la ratio della norma, ispirata a una funzione antielusiva degli acquisti di concerto ».<br />
( 54 ) In tal senso, P. Ferro Luzzi, Il “concerto grosso”; variazioni sul tema dell’o.p.a., cit.,<br />
p. 668.<br />
( 55 ) P. Ferro Luzzi, Il “concerto grosso”; variazioni sul tema dell’o.p.a., cit., p. 661.