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Contratto e impresa - Cedam

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SAGGI 727<br />

tamento, ha tipizzato quattro figure qualificate tali in virtù di presunzioni<br />

assolute (art. 109 T.U.F.) ( 50 ).<br />

Ci si può chiedere poi se sia possibile che le situazioni generanti l’obbligo<br />

di O.P.A. vengano a sommarsi e/o intersecarsi, potendosi prospettare<br />

fattispecie diverse in ragione dei rapporti tra società e soggetti partecipanti<br />

all’operazione.<br />

Senza volerne fare qui una rassegna ( 51 ), basti dire che, ferma restando<br />

la ricorrenza dei presupposti volta a volta richiesti dalla legge, criterio dirimente<br />

per far sorgere l’obbligo di O.P.A. a carico di uno solo piuttosto che<br />

della pluralità dei soggetti partecipanti all’operazione, è il momento in cui<br />

l’evento generatore dell’obbligo viene a prodursi.<br />

Il che, riguardo al caso in esame, potrebbe far pensare alla possibile<br />

interferenza tra patto e altre situazioni di concerto ex art. 109, lett. b), c)<br />

e d) ( 52 ), anche se rimane dubbia la stessa possibilità di commistione ( 53 ).<br />

Si tratta, comunque, di situazioni variamente intersecabili e perciò<br />

stesso non facilmente distinguibili, per la cui analisi necessita un metodo<br />

induttivo che, alla luce degli interessi sottostanti, riporti la fattispecie entro<br />

uno dei modelli disegnati dal legislatore ( 54 ).<br />

5. – Tratto comune delle figure esaminate è dunque la tipizzazione di<br />

un’operazione economica (di frazionamento dell’acquisto di azioni della<br />

società quotata) volta a impedire l’elusione della disciplina che fa obbligo<br />

di promuovere un’O.P.A. al superamento delle soglie di legge ( 55 ).<br />

Sotto la previgente disciplina la Consob aveva ritenuto le fattispecie<br />

( 50 ) P. Ferro Luzzi, Il “concerto grosso”; variazioni sul tema dell’o.p.a., cit., p. 661; R.<br />

Lener, La nuova disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio, cit. p. 267 ss.<br />

( 51 ) Su cui si rinvia a P. Ferro Luzzi, Il “concerto grosso”; variazioni sul tema dell’o.p.a.,<br />

cit., p. 660 ss., che definisce per l’appunto « concerto grosso » l’ipotesi in cui più linee di<br />

concerto vengano a sommarsi.<br />

( 52 ) Potendosi ipotizzare, alternativamente: 1) una società partecipante al patto che sia<br />

controllata o controllante di una società estranea al patto; 2) una società partecipante al patto<br />

e un suo amministratore; e, 3), una società partecipante al patto e un suo amministratore<br />

che, a sua volta, controlli una società partecipante al patto.<br />

( 53 ) Se P. Ferro Luzzi, Il “concerto grosso”; variazioni sul tema dell’o.p.a., cit., p. 660,<br />

tende a escludere tale possibilità, quantomeno riguardo al cumulo fra la situazione disciplinata<br />

dalla lett. a) dell’art. 109 e quelle di cui alle lett. b), c) e d), Weigmann (Sub art. 109<br />

T.U.F., in Testo unico della finanza, cit., p. 934) sembra invece ammetterla, « sia per la lettera<br />

sia per la ratio della norma, ispirata a una funzione antielusiva degli acquisti di concerto ».<br />

( 54 ) In tal senso, P. Ferro Luzzi, Il “concerto grosso”; variazioni sul tema dell’o.p.a., cit.,<br />

p. 668.<br />

( 55 ) P. Ferro Luzzi, Il “concerto grosso”; variazioni sul tema dell’o.p.a., cit., p. 661.

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