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Contratto e impresa - Cedam

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DIBATTITI 613<br />

che il patronnant, quale dominus della società patronata in quanto titolare di quote di<br />

partecipazione della stessa, sia in grado di esercitare la propria situazione di influenza<br />

sulla società terzo finanche ad impegnarsi a mettere a disposizione i fondi affinché la<br />

controllata rimborsi i prestiti avuti dalle banche di cui è risultata destinataria.<br />

È necessario cioè che il patronnant, quale titolare di quote di partecipazione<br />

della patrocinata, sia capace di esercitare la sua influenza sulla<br />

società affinché adempia ai propri impegni. In definitiva, il tribunale considera<br />

inesistente il nesso di causalità tra il danno, così come invocato<br />

dalle banche, e il comportamento del patronnant, comportamento valutabile<br />

invece come produttivo di danno nella misura in cui egli ha dichiarato<br />

una situazione non veritiera, cioè l’esistenza di una sua partecipazione<br />

azionaria.<br />

2. – La giurisprudenza ritiene rilevante l’affidamento come effetto della dichiarazione<br />

Già nel 1985, per un altro caso ( 4 ), la Corte aveva fatto ricorso all’affidamento<br />

creato nella banca per escludere una responsabilità di tipo fideiussorio,<br />

in quanto tali lettere potevano servire alla banca<br />

per valutare il rischio di fidi . . . in modo da poter eventualmente revocare quelli già<br />

concessi e non concederne altri, ma non per sentirsi garantire dal rischio di insolvenza<br />

e per contare sulla persistenza del flusso di finanziamenti da parte della società<br />

americana in favore della sua collegata siciliana.<br />

Dunque, nel 1985 la Corte ritenne sussistente in capo al patronnant<br />

una responsabilità extracontrattuale sorta nel momento in cui il patronnant<br />

aveva creato un affidamento nella banca su alcune circostanze idonee<br />

ai fini di una valutazione positiva circa la solvibilità della patrocinata,<br />

circostanze che invece erano risultate non veritiere o inattendibili in violazione<br />

di quei doveri di correttezza e buona fede che dominano l’intero<br />

sistema.<br />

E di generico affidamento generato a seguito della dichiarazione del<br />

patrocinato ha parlato la Cassazione pronunciatasi sul caso in esame nel<br />

2001 ( 5), ritenendo applicabili i criteri normativi di ermeneutica contrat-<br />

( 4 ) Cass., 9 maggio 1985, n. 2879, in Società, 1985, p. 717, riportata in parte da: Atti, La<br />

responsabilità del “patron” è, dunque, extracontrattuale, in questa rivista, 1986, p. 41 ss.<br />

( 5 ) Ma in questa occasione la S.C., contrariamente a quanto affermato nel 1985, ha fatto<br />

riferimento comunque ad una responsabilità per inadempimento all’« obbligazione di un<br />

promesso determinato fare ».

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