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Contratto e impresa - Cedam

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868 CONTRATTO E IMPRESA<br />

re una scelta di campo del tutto irrazionale, essendo rimessa agli umori ed<br />

ai personali convincimenti dell’interprete » ( 35 ).<br />

La tesi dell’esclusione dalla successione, sembra preferita dai giudici<br />

per ragioni prevalentemente pratiche, prima fra tutte il discendere, dalla<br />

sua adesione, la prescrittibilità dell’azione nell’ordinario termine decennale:<br />

si può così evitare che la causa di indegnità sia fatta valere « con tutti<br />

i relativi inconvenienti probatori, a grande distanza di tempo dagli eventi<br />

che dovrebbero giustificare l’esclusione del responsabile dalla successione<br />

» ( 36).<br />

Il favore per le sue conseguenze pratiche, dunque, nonché, quali principali<br />

argomentazioni sul piano sistematico, la lettera della norma in commento<br />

(che non parla di incapacità ma di esclusione dall’indegnità) ed il<br />

collocamento dell’istituto in un capo separato rispetto a quello sull’incapacità,<br />

hanno persuaso la giurisprudenza (la quale si occupa del tema, in<br />

genere, proprio al fine di affermare la prescrittibilità del rimedio) ad abbracciare<br />

la tesi dell’esclusione dalla successione ( 37 ). Si afferma quindi la<br />

natura costitutiva della sentenza ( 38); sicché, se non vi sono legittimati ad<br />

agire in giudizio, o se nessuno di loro agisce, l’indegno può trattenere i<br />

beni ereditati. Soltanto se, al contrario, viene adita l’autorità giudiziaria, la<br />

quale accerta la sussistenza di una causa di indegnità, l’indegno dovrà restituire<br />

i beni.<br />

Così trova soluzione un problema sul quale più espliciti, rispetto al<br />

nostro codice, sono il codice spagnolo (art. 762 c.c.) e quello tedesco. Il §<br />

2340 BGB, in particolare, sancisce che « l’indegnità si fa valere mediante<br />

l’impugnativa dell’acquisto ereditario »; detta impugnazione può essere<br />

proposta solo dopo la delazione dell’eredità ed entro il termine previsto<br />

dal § 2082, ossia entro un anno dal momento in cui l’avente diritto all’impugnazione<br />

viene a conoscenza del motivo.<br />

( 35 ) Moscati, op. cit., p. 98, p. 116.<br />

( 36 ) Schlesinger, op. cit., p. 755.<br />

Anche questa ragione pratica non si nutre, però, di adeguata giustificazione giuridica,<br />

giacché se si parte dal diverso presupposto che l’indegno non ha titolo a succedere, « è arduo<br />

ammettere che il titolo si formi in conseguenza del decorso del termine di prescrizione<br />

» (Galgano, Diritto civile e commerciale, cit., p. 149).<br />

( 37 ) Cass., 17 luglio 1974, n. 2145, in Giur. it., 1976, I, c. 144; Cass., 27 giugno 1973, n.<br />

1860, in Mass. Giust. civ., 1973, p. 990; Cass., 23 novembre 1962, n. 3171, in Foro it., 1962, I,<br />

c. 2056; Cass., 20 aprile 1942, n. 1080, in Rep. Foro it., 1942, voce Successione, n. 93; più recentemente,<br />

Trib. Cagliari, 22 agosto 1994, in Riv. giur. sarda, 1996, p. 63, con nota di Salis.<br />

Contra, isolatamente, App. Brescia, 20 luglio 1951, in Foro pad., 1951, I, p. 1234.<br />

( 38 ) Cfr., da ultimo, la recente Cass., 16 febbraio 2005, n. 3096, in Famiglia, persone e<br />

successioni, 2005, p. 141, con nota di Natale, La pronunzia postuma di indegnità a succedere,<br />

a p. 144.

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