Contratto e impresa - Cedam
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670 CONTRATTO E IMPRESA<br />
disciplina della multiproprietà, all’art. 63 codice del consumo sui contratti<br />
a distanza e sui contratti conclusi fuori dai locali commerciali, all’art. 124<br />
codice del consumo sulla responsabilità del produttore, all’art. 134 codice<br />
del consumo sulle clausole di esclusione e limitazione della responsabilità<br />
del venditore di beni di consumo.<br />
Quanto alle differenze tra queste ultime discipline citate e quella delle<br />
clausole vessatorie nei contratti con il consumatore, si rileva, relativamente<br />
al profilo della parzialità del rimedio e alla conseguente sopravvivenza<br />
del contratto, che è più facilmente plausibile per quella delle clausole vessatorie<br />
la prospettiva dell’intervento integrativo del giudice una volta eliminata<br />
dal contratto la clausola vessatoria ( 33 ); intervento diretto a ripristinare<br />
l’equilibrio del contratto che in principio risultava pregiudicato in<br />
danno del consumatore dalla o dalle clausole vessatorie ( 34). Questa prospettiva,<br />
di cui non si sono ancora avuti numerosi riscontri nei casi applicativi<br />
che è dato conoscere, rispecchia il carattere della regolazione dell’equilibrio<br />
della singola operazione contrattuale già evidenziato.<br />
Come si è detto sopra, l’adozione della denominazione del rimedio in<br />
termini di nullità ( 35 ) potrebbe mettere in ombra la previsione secondo la<br />
quale una clausola vessatoria, seppure squilibrata, è efficace se su di essa<br />
sia intervenuta una trattativa individuale tra professionista e consumatore.<br />
È un dato di fatto tuttavia che la norma che prevede la possibilità della<br />
trattativa rimane ferma (art. 34, comma 4°, codice del consumo), e quindi<br />
non possono e non debbono sorgere dubbi sull’ammissibilità della trattativa<br />
individuale.<br />
La denominazione del rimedio come nullità contrasterebbe anche con<br />
l’ipotesi dell’eventuale conferma a posteriori della clausola e del suo contenuto,<br />
in astratto squilibrato, da parte del consumatore ( 36 ); conferma<br />
( 33 ) Nel nostro ordinamento non è data nessuna norma su tale profilo della disciplina,<br />
diversamente, ad es., dagli ordinamenti tedesco e spagnolo.<br />
( 34 ) Questo tipo di intervento è stato visto con sospetto – a volte con vera e propria avversione<br />
– in quanto ritenuto lesivo dell’autonomia privata. Si è altrove messo in rilievo che<br />
esso è spesso necessario quale esito « naturale » del rimedio contro le clausole vessatorie<br />
nei contratti con i consumatori, Valle, L’inefficacia delle clausole vessatorie, monografia,<br />
cit., p. 192 ss. Del resto è stato prospettato dal medesimo legislatore nella disciplina degli<br />
accordi gravemente iniqui sui termini di pagamento e sulle conseguenze del ritardato pagamento<br />
nelle transazioni commerciali, art. 7, comma 3°, d. lgs. n. 231 del 2002. Non si danno<br />
a tutt’oggi significativi esempi di applicazione giurisprudenziale.<br />
( 35 ) Per come conosciamo la disciplina della nullità nel nostro ordinamento.<br />
( 36 ) Si è ravvisata in questa possibilità un’applicazione del principio che lascia spazio alla<br />
trattativa individuale, e quindi alla condivisione della clausola, pur squilibrata, da parte<br />
del consumatore. Valle, L’inefficacia delle clausole vessatorie, monografia, cit., p. 189 ss.