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Contratto e impresa - Cedam

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670 CONTRATTO E IMPRESA<br />

disciplina della multiproprietà, all’art. 63 codice del consumo sui contratti<br />

a distanza e sui contratti conclusi fuori dai locali commerciali, all’art. 124<br />

codice del consumo sulla responsabilità del produttore, all’art. 134 codice<br />

del consumo sulle clausole di esclusione e limitazione della responsabilità<br />

del venditore di beni di consumo.<br />

Quanto alle differenze tra queste ultime discipline citate e quella delle<br />

clausole vessatorie nei contratti con il consumatore, si rileva, relativamente<br />

al profilo della parzialità del rimedio e alla conseguente sopravvivenza<br />

del contratto, che è più facilmente plausibile per quella delle clausole vessatorie<br />

la prospettiva dell’intervento integrativo del giudice una volta eliminata<br />

dal contratto la clausola vessatoria ( 33 ); intervento diretto a ripristinare<br />

l’equilibrio del contratto che in principio risultava pregiudicato in<br />

danno del consumatore dalla o dalle clausole vessatorie ( 34). Questa prospettiva,<br />

di cui non si sono ancora avuti numerosi riscontri nei casi applicativi<br />

che è dato conoscere, rispecchia il carattere della regolazione dell’equilibrio<br />

della singola operazione contrattuale già evidenziato.<br />

Come si è detto sopra, l’adozione della denominazione del rimedio in<br />

termini di nullità ( 35 ) potrebbe mettere in ombra la previsione secondo la<br />

quale una clausola vessatoria, seppure squilibrata, è efficace se su di essa<br />

sia intervenuta una trattativa individuale tra professionista e consumatore.<br />

È un dato di fatto tuttavia che la norma che prevede la possibilità della<br />

trattativa rimane ferma (art. 34, comma 4°, codice del consumo), e quindi<br />

non possono e non debbono sorgere dubbi sull’ammissibilità della trattativa<br />

individuale.<br />

La denominazione del rimedio come nullità contrasterebbe anche con<br />

l’ipotesi dell’eventuale conferma a posteriori della clausola e del suo contenuto,<br />

in astratto squilibrato, da parte del consumatore ( 36 ); conferma<br />

( 33 ) Nel nostro ordinamento non è data nessuna norma su tale profilo della disciplina,<br />

diversamente, ad es., dagli ordinamenti tedesco e spagnolo.<br />

( 34 ) Questo tipo di intervento è stato visto con sospetto – a volte con vera e propria avversione<br />

– in quanto ritenuto lesivo dell’autonomia privata. Si è altrove messo in rilievo che<br />

esso è spesso necessario quale esito « naturale » del rimedio contro le clausole vessatorie<br />

nei contratti con i consumatori, Valle, L’inefficacia delle clausole vessatorie, monografia,<br />

cit., p. 192 ss. Del resto è stato prospettato dal medesimo legislatore nella disciplina degli<br />

accordi gravemente iniqui sui termini di pagamento e sulle conseguenze del ritardato pagamento<br />

nelle transazioni commerciali, art. 7, comma 3°, d. lgs. n. 231 del 2002. Non si danno<br />

a tutt’oggi significativi esempi di applicazione giurisprudenziale.<br />

( 35 ) Per come conosciamo la disciplina della nullità nel nostro ordinamento.<br />

( 36 ) Si è ravvisata in questa possibilità un’applicazione del principio che lascia spazio alla<br />

trattativa individuale, e quindi alla condivisione della clausola, pur squilibrata, da parte<br />

del consumatore. Valle, L’inefficacia delle clausole vessatorie, monografia, cit., p. 189 ss.

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