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Contratto e impresa - Cedam

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642 CONTRATTO E IMPRESA<br />

L’azione inibitoria è sicuramente esperibile anche nei confronti del<br />

soggetto (associazione di professionisti, quale ad esempio l’A.B.I.; produttore,<br />

nei casi di vendita attraverso catene di distribuzione integrata, come<br />

il franchising e la concessione di vendita) che non utilizza ma raccomanda<br />

(o addirittura impone) l’adozione di date condizioni generali di<br />

contratto.<br />

Invece, l’art. 137 del codice del consumo [già art. 3, comma 1°, lett. a),<br />

l. n. 281 del 1998] non pone, nella sua ampia formulazione, alcuna limitazione<br />

alla legittimazione passiva [« le associazioni dei consumatori (. . .)<br />

sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi », senza precisare<br />

nei confronti di quali soggetti: dunque, sono legittimati passivamente il<br />

singolo professionista, più professionisti, le associazioni di professionisti].<br />

3. – Per quanto concerne l’ambito di applicazione dell’azione inibitoria,<br />

l’art. 37, comma 1°, del codice del consumo (già art. 1469 sexies, comma<br />

1°, c.c.) fa riferimento alle condizioni generali di contratto (ma la norma<br />

è applicabile, in virtù di un’elementare operazione di interpretazione<br />

estensiva, anche ai moduli e formulari). Il legislatore italiano si limita a<br />

« tradurre » l’espressione adoperata dal legislatore europeo (art. 7, par. 2,<br />

dir. Ce 93/13: « clausole contrattuali redatte per un impiego generalizzato<br />

») con quella, più familiare al giurista italiano, di condizioni generali di<br />

contratto. Insomma, le clausole contrattuali predisposte appositamente<br />

dal professionista per una singola operazione non possono essere oggetto<br />

dell’azione inibitoria.<br />

Del resto, l’inibitoria di clausole predisposte appositamente per una<br />

singola operazione non tutelerebbe interessi collettivi, e confliggerebbe<br />

con il disposto dell’art. 139, comma 1°, del codice del consumo (già art. 3,<br />

comma 1°, l. n. 281 del 1998), ai sensi del quale le associazioni dei consumatori<br />

agiscono a tutela di interessi collettivi, e non di interessi individuali.<br />

L’art. 37, comma 1°, del codice del consumo fa riferimento non soltanto<br />

all’utilizzazione ma anche alla raccomandazione dell’utilizzo di condizioni<br />

generali di contratto, come si è illustrato in precedenza: l’azione inibitoria<br />

può avere ad oggetto, quindi, non soltanto le condizioni generali<br />

di contratto già utilizzate dal professionista, ma anche le condizioni generali<br />

di contratto predisposte e diffuse, ma non ancora utilizzate, nella contrattazione<br />

con i consumatori, dal professionista. Questa conclusione appare<br />

del resto coerente con il fondamento del rimedio inibitorio, diretto<br />

ad evitare che le clausole vessatorie entrino a far parte del contenuto contrattuale<br />

standardizzato: l’azione inibitoria è esperibile ancor prima del<br />

verificarsi dell’illecito, in presenza del semplice pericolo o della mera possibilità<br />

del suo compimento. Ancora, siffatta conclusione è coerente con

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