Contratto e impresa - Cedam
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642 CONTRATTO E IMPRESA<br />
L’azione inibitoria è sicuramente esperibile anche nei confronti del<br />
soggetto (associazione di professionisti, quale ad esempio l’A.B.I.; produttore,<br />
nei casi di vendita attraverso catene di distribuzione integrata, come<br />
il franchising e la concessione di vendita) che non utilizza ma raccomanda<br />
(o addirittura impone) l’adozione di date condizioni generali di<br />
contratto.<br />
Invece, l’art. 137 del codice del consumo [già art. 3, comma 1°, lett. a),<br />
l. n. 281 del 1998] non pone, nella sua ampia formulazione, alcuna limitazione<br />
alla legittimazione passiva [« le associazioni dei consumatori (. . .)<br />
sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi », senza precisare<br />
nei confronti di quali soggetti: dunque, sono legittimati passivamente il<br />
singolo professionista, più professionisti, le associazioni di professionisti].<br />
3. – Per quanto concerne l’ambito di applicazione dell’azione inibitoria,<br />
l’art. 37, comma 1°, del codice del consumo (già art. 1469 sexies, comma<br />
1°, c.c.) fa riferimento alle condizioni generali di contratto (ma la norma<br />
è applicabile, in virtù di un’elementare operazione di interpretazione<br />
estensiva, anche ai moduli e formulari). Il legislatore italiano si limita a<br />
« tradurre » l’espressione adoperata dal legislatore europeo (art. 7, par. 2,<br />
dir. Ce 93/13: « clausole contrattuali redatte per un impiego generalizzato<br />
») con quella, più familiare al giurista italiano, di condizioni generali di<br />
contratto. Insomma, le clausole contrattuali predisposte appositamente<br />
dal professionista per una singola operazione non possono essere oggetto<br />
dell’azione inibitoria.<br />
Del resto, l’inibitoria di clausole predisposte appositamente per una<br />
singola operazione non tutelerebbe interessi collettivi, e confliggerebbe<br />
con il disposto dell’art. 139, comma 1°, del codice del consumo (già art. 3,<br />
comma 1°, l. n. 281 del 1998), ai sensi del quale le associazioni dei consumatori<br />
agiscono a tutela di interessi collettivi, e non di interessi individuali.<br />
L’art. 37, comma 1°, del codice del consumo fa riferimento non soltanto<br />
all’utilizzazione ma anche alla raccomandazione dell’utilizzo di condizioni<br />
generali di contratto, come si è illustrato in precedenza: l’azione inibitoria<br />
può avere ad oggetto, quindi, non soltanto le condizioni generali<br />
di contratto già utilizzate dal professionista, ma anche le condizioni generali<br />
di contratto predisposte e diffuse, ma non ancora utilizzate, nella contrattazione<br />
con i consumatori, dal professionista. Questa conclusione appare<br />
del resto coerente con il fondamento del rimedio inibitorio, diretto<br />
ad evitare che le clausole vessatorie entrino a far parte del contenuto contrattuale<br />
standardizzato: l’azione inibitoria è esperibile ancor prima del<br />
verificarsi dell’illecito, in presenza del semplice pericolo o della mera possibilità<br />
del suo compimento. Ancora, siffatta conclusione è coerente con