Contratto e impresa - Cedam
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SAGGI 679<br />
del tutto comprensibile, giacché non si tratta, nemmeno in questi ambiti,<br />
di escludere la libertà contrattuale della parte prevalente, bensì di evitare il<br />
suo esercizio in forme abusive, pregiudizievoli per la libertà contrattuale<br />
(oltremodo compressa) della parte svantaggiata ( 13).<br />
In altre parole, di norma la libertà contrattuale non si tutela (né si potrebbe<br />
tutelare) in maniera davvero efficace attraverso la sua compressione<br />
sistematica fino alla sistematica esclusione (la libertà contrattuale della<br />
parte debole non si tutela attraverso la sottrazione aprioristica della libertà<br />
contrattuale in capo alla parte forte). Bisognerebbe riconoscere che senza<br />
la possibilità di una significativa espressione della libertà contrattuale, il<br />
prodotto del suo esercizio – e cioè il contratto – accuserebbe in ogni caso<br />
una deficienza ontologica (non avendo molto senso una libertà di concludere<br />
contratti con chi non ha un significativo riconoscimento legale di<br />
quella stessa libertà) ( 14 ).<br />
Indubbiamente, il rapporto di potere contrattuale che appare squilibrato<br />
va riequilibrato; ma il delicato processo di riequilibrio presuppone<br />
pur sempre la conservazione di un apprezzabile margine operativo per<br />
ogni parte del rapporto (e quindi anche per la parte forte). L’esigenza del<br />
riequilibrio è evidenziata dalla situazione in cui versa la parte debole; si<br />
comprende pertanto come non solo l’attenzione del legislatore, ma anche<br />
( 13 ) In anni lontani Raiser, Das Recht der Allgemeinen Geshäftsbedingungen, Hamburg,<br />
1935, discorse, a riguardo, di «Missbrauch der Vertragsfreiheit». Dello stesso cfr. inoltre, Die<br />
Aufgabe des Privatrechts. Aufsätze zum Privat-und Wirtschaftsrechts aus drei Jahrzehnten,<br />
Kronberg, 1977, trad. it., Il compito del diritto privato. Saggi di diritto privato e di diritto dell’economia<br />
di tre decenni, Milano, 1990, pp. 49 ss., 71 ss. Cfr. inoltre F. Von Hippel, Das Problem<br />
der rechtsgeshäftlichen Privatautonomie, Tübingen, 1936, p. 128. Già in precedenza aveva<br />
sottolineato il problema dell’abuso di potere nei contratti H.K. Nipperdey, Kontrahierungszwang<br />
und diktierter Vertrag, Jena, 1920, p. 3. Nella dottrina italiana, testimonia l’influenza<br />
di questo insegnamento Pasetti, Parità di trattamento e autonomia privata, Padova,<br />
1970, p. 10. Cfr. anche le belle pagine di Giorgianni, La crisi del contratto nella società contemporanea,<br />
in Riv. dir. agr., 1972, e in Scritti minori, Napoli, 1988, p. 798. Nell’ultima letteratura,<br />
per tutti, v. Becker, Der unfair Vertrag, Tübingen, 2003, p. 4 ss.<br />
( 14 ) Sintomatico, a riguardo, il disagio dottrinale storicamente vissuto nei confronti del<br />
contratto imposto: cfr. le belle pagine di Sacco, in Sacco e De Nova, Il contratto, in Tratt.<br />
dir. civ., diretto da Sacco, Torino, 1993, II, p. 292 ss. Non sfugge, in conclusione, che « è la<br />
stessa nozione di norma cogente, intesa come norma che si sovrappone incondizionatamente<br />
al difforme precetto dettato dall’autonomia privata, a manifestarsi ormai inadeguata<br />
a comprendere gli sviluppi normativi più recenti del diritto dei contratti; i quali impongono<br />
un’articolazione del discorso sui rapporti tra regola privata ed ordinamento qualificante sicuramente<br />
maggiore di quella che non fosse necessaria in passato »: C. Scognamiglio,<br />
L’integrazione, in I contratti in generale, a cura di E. Gabrielli, in Tratt. dei contratti, diretto<br />
da Rescigno, Torino, 1999, p. 1030.