Contratto e impresa - Cedam
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SAGGI 691<br />
Una analisi serena dei testi della legge, che sfugga le inattuali tentazioni<br />
dell’argomentazione orientata alle conseguenze ( 52 ), conferma che la<br />
visione esposta porta a far confluire in una comune vasca di raccolta tanto<br />
l’art. 1374 c.c. che l’art. 1339 c.c., sulla inserzione e sostituzione automatica<br />
di clausole contrarie a norme imperative imposte nel contratto ( 53 ).<br />
Con il risultato di interrogarsi vanamente sulla autonoma funzione della<br />
seconda disposizione, sostanzialmente ripetitiva della prima (anche se di<br />
spettro più ampio) ( 54); oppure sulla autonoma funzione della seconda disposizione,<br />
meramente esplicativa – e tra l’altro per il caso più evidente e<br />
dunque a rigore per l’ipotesi meno necessaria – del generale principio<br />
dell’integrazione stabilito nella prima ( 55 ).<br />
Sembra allora difficilmente contestabile che, al fine di evitare « una serie<br />
di equivoci, o di falsi problemi » ( 56), conviene riconoscere che i fenomeni<br />
dell’integrazione della legge nel contratto (disciplinata nell’art. 1374<br />
c.c.) e della inserzione e sostituzione automatica di norme imperative nel<br />
contratto (disciplinata a sua volta dall’art. 1339 c.c.) esprimano una diversa<br />
ontologia, corrispondente alla diversità semantica che contrassegna integrazione<br />
da un lato e inserzione automatica e sostituzione dall’altro.<br />
Non senza ragione l’art. 1374, discorrendo di integrazione, tace sulla sostituzione,<br />
mentre l’art. 1339 c.c., discorrendo sulla inserzione e sostituzione,<br />
tace sulla integrazione ( 57). Nel primo caso si realizza il completamen-<br />
di quello in esame – cfr. le osservazioni di Breccia, Causa, in Tratt. dir. civ., diretto da Bessone,<br />
XIII, Il contratto in generale, tomo III, Torino, 1999, p. 93, che riprende la nota di Sacco,<br />
in Sacco e G. De Nova, Il contratto, II, cit., p. 447 sul sostanziale disinteresse mostrato<br />
dalla giurisprudenza rispetto ai tentativi della dottrina di strumentalizzare tale giudizio a fini<br />
di socialità del contratto.<br />
Sulle connessioni instauratesi nella riflessione dottrinale tra giudizio di meritevolezza<br />
e problema delle condizioni generali di contratto, è utile ricordare il contributo di Perlingeri,<br />
Appunti sull’inquadramento della disciplina delle cd. condizioni generali di contratto, in<br />
Condizioni generali di contratto e tutela del contraente debole, (Atti della Tavola rotonda tenuta<br />
presso l’Istituto di diritto privato dell’Università di Catania, 17-18 maggio 1969) Milano,<br />
1970, p. 25, che pose l’accento sulla esigenza del controllo di meritevolezza della clausola<br />
vessatoria, da affiancare a quello di liceità. Sul punto cfr. anche Liserre, tutele costituzionali<br />
dell’autonomia privata, Milano, 1971, p. 14.<br />
( 52 ) L’inattualità non sarebbe riscontrabile, naturalmente, nel metodo in se stesso, ma<br />
in quanto applicato a una questione segnata profondamente dall’evoluzione legislativa nel<br />
senso della tutela sostanziale della parte debole nel contratto.<br />
( 53 ) Cfr. Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, cit., p. 35.<br />
( 54 ) Come osserva criticamente Sacco, in Sacco e De Nova, Il contratto, II, cit., p. 402 s.<br />
( 55 ) Cfr. i rilievi di Irti, Introduzione allo studio del diritto privato, Torino, 1973, p. 127 s.<br />
( 56 ) C. Scognamiglio, L’integrazione, cit., p. 1029.<br />
( 57 ) Osserva Sacco, in Sacco e De Nova, Il contratto, II, cit., p. 403 che l’art. 1374 c.c.