Contratto e impresa - Cedam
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DIBATTITI 601<br />
zione, pertanto, pur non totalmente condivisibile dal punto di vista dello<br />
stretto diritto, può essere compresa se considerata in ottica latu sensu sociale.<br />
Il problema della risarcibilità del diritto all’autodeterminazione si risolve,<br />
dunque, come precedentemente accennato, nel problema dell’identificazione<br />
del danno prodotto dall’inadempimento del sanitario.<br />
Nel caso di lesioni non patrimoniali risulta impossibile ripristinare lo<br />
status quo ante l’illecito; il risarcimento tende piuttosto, in questi casi, a<br />
creare « artificialmente » un valore da attribuire al bene, la cui corresponsione<br />
determini un nuovo equilibrio soddisfacente per il soggetto danneggiato<br />
( 62 ). La questione, tuttavia, non cambia, poiché, anche a voler riconoscere<br />
al risarcimento non solo funzione di compensation, ma anche di<br />
regolazione delle attività sociali, il requisito del danneggiamento rimane<br />
indispensabile. Il risarcimento deve, infatti, essere concesso perché il danneggiato<br />
possa adeguarsi alla nuova realtà, utilizzando il denaro ricevuto<br />
per il conseguimento di altri vantaggi o soddisfazioni personali ( 63 ). Nessun<br />
adeguamento sarà invece necessario, nel caso in cui dalla condotta altrui<br />
non sia derivata alcuna modificazione negativa per il soggetto, nel caso,<br />
appunto, di assenza di danno.<br />
Parte della dottrina ritiene che, in caso di esatto adempimento della<br />
prestazione di cura, seguito da esito fausto, ovvero di inesatto adempimento<br />
con esito infausto, non vi sia ragione di sanzionare l’inosservanza<br />
dell’obbligo d’informazione ( 64 ). Si tratterebbe, pertanto, di tornare a discorrere<br />
apertamente dell’autodeterminazione in termini di diritto strumentale<br />
rispetto al diritto alla salute, inteso come comprensivo del diritto<br />
ad essere informati ( 65 ). L’argomentazione sarebbe utile a dare coerenza<br />
( 62 ) Ciaroni, Malpractice medica e danno non patrimoniale, in Resp. civ. e prev., 2005, p.,<br />
740 s., nota ad App. Perugia, 28 ottobre 2004.<br />
( 63 ) Sottolinea la funzione consolatoria del risarcimento nel caso dei danni non patrimoniali<br />
Franzoni, Il danno alla persona, cit., spec. pp. 1024 e 1036.<br />
( 64 ) Nivarra, La responsabilità civile dei professionisti (medici, avvocati, notai): il punto<br />
sulla giurisprudenza, in Europa dir. priv., 2000, p. 523 s.<br />
( 65 ) La violazione della libertà decisionale del paziente, causata dall’inosservanza dell’obbligo<br />
informativo, si porrebbe come termine iniziale di una sequenza causale che si<br />
concluderebbe con la violazione del diritto alla salute. Difatti, rispettato l’obbligo informativo<br />
« o non si sarebbe verificata la grave e irreversibile lesione, ovvero se ne sarebbe trasferito<br />
il relativo rischio contrattuale in capo al paziente stesso »; così App. Milano, 2 maggio<br />
1995, in Foro it., 1996, I, c. 245; Cass., 6 ottobre 1997, n. 9705, come riportato da Nivarra,<br />
loc. ult. cit. L’a. reclama la semplificazione del rapporto come conseguenza della contrattualizzazione<br />
della responsabilità professionale; cfr. Mengoni, Obbligazioni di “mezzi” e<br />
obbligazioni di “risultato”, Milano, 1954, p. 372.