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Contratto e impresa - Cedam

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DIBATTITI 601<br />

zione, pertanto, pur non totalmente condivisibile dal punto di vista dello<br />

stretto diritto, può essere compresa se considerata in ottica latu sensu sociale.<br />

Il problema della risarcibilità del diritto all’autodeterminazione si risolve,<br />

dunque, come precedentemente accennato, nel problema dell’identificazione<br />

del danno prodotto dall’inadempimento del sanitario.<br />

Nel caso di lesioni non patrimoniali risulta impossibile ripristinare lo<br />

status quo ante l’illecito; il risarcimento tende piuttosto, in questi casi, a<br />

creare « artificialmente » un valore da attribuire al bene, la cui corresponsione<br />

determini un nuovo equilibrio soddisfacente per il soggetto danneggiato<br />

( 62 ). La questione, tuttavia, non cambia, poiché, anche a voler riconoscere<br />

al risarcimento non solo funzione di compensation, ma anche di<br />

regolazione delle attività sociali, il requisito del danneggiamento rimane<br />

indispensabile. Il risarcimento deve, infatti, essere concesso perché il danneggiato<br />

possa adeguarsi alla nuova realtà, utilizzando il denaro ricevuto<br />

per il conseguimento di altri vantaggi o soddisfazioni personali ( 63 ). Nessun<br />

adeguamento sarà invece necessario, nel caso in cui dalla condotta altrui<br />

non sia derivata alcuna modificazione negativa per il soggetto, nel caso,<br />

appunto, di assenza di danno.<br />

Parte della dottrina ritiene che, in caso di esatto adempimento della<br />

prestazione di cura, seguito da esito fausto, ovvero di inesatto adempimento<br />

con esito infausto, non vi sia ragione di sanzionare l’inosservanza<br />

dell’obbligo d’informazione ( 64 ). Si tratterebbe, pertanto, di tornare a discorrere<br />

apertamente dell’autodeterminazione in termini di diritto strumentale<br />

rispetto al diritto alla salute, inteso come comprensivo del diritto<br />

ad essere informati ( 65 ). L’argomentazione sarebbe utile a dare coerenza<br />

( 62 ) Ciaroni, Malpractice medica e danno non patrimoniale, in Resp. civ. e prev., 2005, p.,<br />

740 s., nota ad App. Perugia, 28 ottobre 2004.<br />

( 63 ) Sottolinea la funzione consolatoria del risarcimento nel caso dei danni non patrimoniali<br />

Franzoni, Il danno alla persona, cit., spec. pp. 1024 e 1036.<br />

( 64 ) Nivarra, La responsabilità civile dei professionisti (medici, avvocati, notai): il punto<br />

sulla giurisprudenza, in Europa dir. priv., 2000, p. 523 s.<br />

( 65 ) La violazione della libertà decisionale del paziente, causata dall’inosservanza dell’obbligo<br />

informativo, si porrebbe come termine iniziale di una sequenza causale che si<br />

concluderebbe con la violazione del diritto alla salute. Difatti, rispettato l’obbligo informativo<br />

« o non si sarebbe verificata la grave e irreversibile lesione, ovvero se ne sarebbe trasferito<br />

il relativo rischio contrattuale in capo al paziente stesso »; così App. Milano, 2 maggio<br />

1995, in Foro it., 1996, I, c. 245; Cass., 6 ottobre 1997, n. 9705, come riportato da Nivarra,<br />

loc. ult. cit. L’a. reclama la semplificazione del rapporto come conseguenza della contrattualizzazione<br />

della responsabilità professionale; cfr. Mengoni, Obbligazioni di “mezzi” e<br />

obbligazioni di “risultato”, Milano, 1954, p. 372.

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