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Contratto e impresa - Cedam

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SAGGI 717<br />

levante, è suscettibile di essere azionato, sia ex art. 106 sia ex art. 109<br />

T.U.F. ( 9 ), venendo però in questo secondo caso la questione a intersecarsi<br />

sul piano qualificativo con quella dei patti parasociali, essendo questa<br />

una delle ipotesi in cui la legge presume iuris et de iure l’acquisto « di concerto<br />

» frazionato di pacchetti azionari ( 10 ).<br />

2. – Nell’intraprendere l’esame delle questioni poste, conviene partire<br />

dal quadro normativo in cui si colloca la vicenda, per analizzarne meglio<br />

termini e presupposti di operatività.<br />

Da un lato, in posizione preminente, vi è il fatto dell’acquisto di concerto<br />

di pacchetti azionari di una società quotata ( 11 ), quale attività, esecutiva<br />

di un patto parasociale rilevante ex art. 109 e 122 T.U.F., destinata secondo<br />

la Consob a eludere l’obbligo di O.P.A. obbligatoria. Quindi, un<br />

fatto come presupposto di un obbligo di legge.<br />

Dall’altro, vi sono come detto le ulteriori conseguenze che sul piano<br />

disciplinare derivano dall’accertamento del patto non comunicato, e cioè<br />

il divieto di esercizio del diritto di voto, l’invalidità delle delibere assunte<br />

con il voto determinate dei « concertisti », la stessa nullità del patto ecc.:<br />

aspetti che saranno ripresi in seguito, in sede di diagnosi conclusiva sulla<br />

tenuta del sistema, in rapporto al diverso operare delle sanzioni previste<br />

dalla legge ( 12 ).<br />

Riguardo al primo aspetto, si deve in limine precisare quando il problema<br />

sorge. Il che significa chiedersi cosa accada quando più soggetti procedano,<br />

in attuazione di un patto parasociale non comunicato, ad acquistare<br />

pacchetti azionari di una società quotata oggetto di una OP(s)A(s) ( 13 ).<br />

La questione si pone, a ben vedere, non solo nel caso il cui l’acquisto<br />

« frazionato » avvenga ad opera di più soggetti, ma anche quando sia un solo<br />

soggetto a operare un frazionamento (abusivo) dell’acquisto, ricorrendo a<br />

tramiti (interposti, fiduciari, ecc.) e/o modalità d’acquisto, volte a impedire<br />

il superamento della soglia rilevante cui la legge condiziona l’O.P.A. obbligatoria<br />

( 14 ).<br />

( 9 ) Cfr. P. Ferro - Luzzi, Il “concerto grosso”; variazioni sul tema dell’o.p.a., in Giur.<br />

comm., 2002, I, p. 655 ss.<br />

( 10 ) Sul punto, sin d’ora, v. R. Lener, La nuova disciplina delle offerte pubbliche di acquisto<br />

e scambio, in Riv. dir. civ., 1999, II, p. 267 ss.; Weigmann, Sub art. 107 T.U.F., in Testo<br />

unico della finanza, diretto da G. Campobasso, Torino, 2003, p. 925 ss.<br />

( 11 ) Riguardo invece ai patti parasociali nelle società « chiuse », v. sin d’ora Fiorio, Artt.<br />

2341 bis e 2341 ter c.c., in Il nuovo diritto societario, diretto da Cottino-Bonfante-Cagnasso-<br />

Montalenti, Bologna, 2004, p. 147 ss.<br />

( 12 ) Cfr. infra par. 8.<br />

( 13 ) R. Lener, La nuova disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio, cit., p. 267 ss.<br />

( 14 ) Ispirata a questa fondamentale distinzione è l’analisi della disciplina dell’O.P.A.

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