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Contratto e impresa - Cedam

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706 CONTRATTO E IMPRESA<br />

Lo statico panorama è scosso dalla legislazione di derivazione comunitaria,<br />

che consente infine il recupero di quella preziosa esperienza soprattutto<br />

attraverso l’attuazione della direttiva sulle clausole abusive. Come<br />

dimostrano questa disciplina e la disciplina sui ritardi di pagamento,<br />

nel nuovo diritto dei contratti il nesso tra nullità e deroga abusiva al diritto<br />

dispositivo è oggi meno esotico che in passato; come dimostra la seconda,<br />

la funzione sostitutiva del diritto dispositivo abusivamente derogato<br />

è riconosciuta dal legislatore: non può pertanto dirsi estranea alla logica<br />

che presiede alla legislazione nuova in materia contrattuale.<br />

Il fatto culturale che consente questa evoluzione è nella riconsiderazione,<br />

prima a opera del legislatore, poi a opera della giurisprudenza e<br />

della dottrina, della teoria – a lungo accantonata ( 104 ) – dell’abuso del diritto<br />

in generale e dell’abuso della libertà contrattuale in particolare ( 105).<br />

Le clausole abusive nei contratti del consumatore, l’abuso di posizione<br />

dominante, l’abuso di dipendenza economica, il riferimento all’abuso della<br />

libertà contrattuale nella direttiva sui ritardi di pagamento, testimoniano<br />

la consapevolezza della necessità di estendere la verifica sui movimenti<br />

della libertà contrattuale da una prospettiva esclusivamente verticale<br />

(compatibilità del programma contrattuale con i valori superiori dell’ordinamento<br />

assicurati nella legislazione imperativa soprattutto proibitiva ma<br />

anche ordinativa e in tal caso pure sostitutiva) a una prospettiva anche<br />

dell’accordo) sia proposte innovative, tuttavia destinate all’insuccesso, quale quella di Di<br />

Majo, Condizioni generali di contratto e diritto dispositivo, ivi, p. 64 ss. di considerare (sulla<br />

scia dell’elaborazione tedesca) il diritto dispositivo come parametro di valutazione delle<br />

clausole vessatorie alla luce del principio di buona fede. Nella stessa sede cfr., sul punto,<br />

Perlingieri, Intervento, p. 212, che sottolineò l’esigenza di concretizzare la clausola di buona<br />

fede, da utilizzarsi al fine del controllo di meritevolezza delle condizioni generali di contratto,<br />

alla luce di una interpretazione sistematica delle regole dell’ordinamento giudico.<br />

( 104 ) Per una ricostruzione della vicenda, cfr. Di Marzio, Abuso nella concessione del<br />

credito, cit., p. 96 ss. (con riguardo alla teoria dell’abuso in generale) e p. 121 ss. (con riguardo<br />

all’abuso della libertà contrattuale). Per un autorevole eccezione all’orientamento<br />

ostile alla teoria dell’abuso cfr. Galgano, Abuso del diritto: l’arbitrario recesso “ad nutum”<br />

della banca, in questa rivista, 1998, p. 18 ss.<br />

( 105 ) Si v., esemplificativamente: Di Marzio, Abuso nella concessione del credito, cit., p.<br />

114 ss.; Id., Codice del consumo, cit.; Calvo, I contratti del consumatore, cit. ., pp. 167, 182;<br />

Amadio, Nullità anomale e conformazione del contratto, p. 296 ss.; D’Amico, L’abuso di autonomia<br />

negoziale nei contratti dei consumatori, cit., p. 649, nota 58; Macario, Abuso di autonomia<br />

negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova clausola generale?, in<br />

Riv. dir. civ., 2005, I, p. 663 ss. Nell’esperienza francese, al contrario, la teoria dell’abuso ha<br />

sempre svolto una funzione ordinatrice nella lettura delle regole sui contratti del consumatore:<br />

cfr., di recente, Stoffel-Munck, L’abus dans le contrat, Paris, 2000; Karimi, Les clauses<br />

abusives et la théorie de l’abus de droit, Paris, 2001.

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