Contratto e impresa - Cedam
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706 CONTRATTO E IMPRESA<br />
Lo statico panorama è scosso dalla legislazione di derivazione comunitaria,<br />
che consente infine il recupero di quella preziosa esperienza soprattutto<br />
attraverso l’attuazione della direttiva sulle clausole abusive. Come<br />
dimostrano questa disciplina e la disciplina sui ritardi di pagamento,<br />
nel nuovo diritto dei contratti il nesso tra nullità e deroga abusiva al diritto<br />
dispositivo è oggi meno esotico che in passato; come dimostra la seconda,<br />
la funzione sostitutiva del diritto dispositivo abusivamente derogato<br />
è riconosciuta dal legislatore: non può pertanto dirsi estranea alla logica<br />
che presiede alla legislazione nuova in materia contrattuale.<br />
Il fatto culturale che consente questa evoluzione è nella riconsiderazione,<br />
prima a opera del legislatore, poi a opera della giurisprudenza e<br />
della dottrina, della teoria – a lungo accantonata ( 104 ) – dell’abuso del diritto<br />
in generale e dell’abuso della libertà contrattuale in particolare ( 105).<br />
Le clausole abusive nei contratti del consumatore, l’abuso di posizione<br />
dominante, l’abuso di dipendenza economica, il riferimento all’abuso della<br />
libertà contrattuale nella direttiva sui ritardi di pagamento, testimoniano<br />
la consapevolezza della necessità di estendere la verifica sui movimenti<br />
della libertà contrattuale da una prospettiva esclusivamente verticale<br />
(compatibilità del programma contrattuale con i valori superiori dell’ordinamento<br />
assicurati nella legislazione imperativa soprattutto proibitiva ma<br />
anche ordinativa e in tal caso pure sostitutiva) a una prospettiva anche<br />
dell’accordo) sia proposte innovative, tuttavia destinate all’insuccesso, quale quella di Di<br />
Majo, Condizioni generali di contratto e diritto dispositivo, ivi, p. 64 ss. di considerare (sulla<br />
scia dell’elaborazione tedesca) il diritto dispositivo come parametro di valutazione delle<br />
clausole vessatorie alla luce del principio di buona fede. Nella stessa sede cfr., sul punto,<br />
Perlingieri, Intervento, p. 212, che sottolineò l’esigenza di concretizzare la clausola di buona<br />
fede, da utilizzarsi al fine del controllo di meritevolezza delle condizioni generali di contratto,<br />
alla luce di una interpretazione sistematica delle regole dell’ordinamento giudico.<br />
( 104 ) Per una ricostruzione della vicenda, cfr. Di Marzio, Abuso nella concessione del<br />
credito, cit., p. 96 ss. (con riguardo alla teoria dell’abuso in generale) e p. 121 ss. (con riguardo<br />
all’abuso della libertà contrattuale). Per un autorevole eccezione all’orientamento<br />
ostile alla teoria dell’abuso cfr. Galgano, Abuso del diritto: l’arbitrario recesso “ad nutum”<br />
della banca, in questa rivista, 1998, p. 18 ss.<br />
( 105 ) Si v., esemplificativamente: Di Marzio, Abuso nella concessione del credito, cit., p.<br />
114 ss.; Id., Codice del consumo, cit.; Calvo, I contratti del consumatore, cit. ., pp. 167, 182;<br />
Amadio, Nullità anomale e conformazione del contratto, p. 296 ss.; D’Amico, L’abuso di autonomia<br />
negoziale nei contratti dei consumatori, cit., p. 649, nota 58; Macario, Abuso di autonomia<br />
negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova clausola generale?, in<br />
Riv. dir. civ., 2005, I, p. 663 ss. Nell’esperienza francese, al contrario, la teoria dell’abuso ha<br />
sempre svolto una funzione ordinatrice nella lettura delle regole sui contratti del consumatore:<br />
cfr., di recente, Stoffel-Munck, L’abus dans le contrat, Paris, 2000; Karimi, Les clauses<br />
abusives et la théorie de l’abus de droit, Paris, 2001.