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Contratto e impresa - Cedam

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750 CONTRATTO E IMPRESA<br />

azioni, in assenza di specifiche indicazioni da parte dell’art. 2355 c.c., soggetto<br />

alle regole generali in materia di cessione del contratto ( 17 ). La possibilità<br />

di ricondurre il trasferimento della partecipazione alla cessione del<br />

contratto è stata, del resto, evidenziata da autorevole dottrina ( 18).<br />

Questa impostazione pare preferibile perché non solleva i problemi di<br />

ordine sistematico (ma non solo) derivanti dall’accoglimento di una delle<br />

diverse opinioni già esaminate. Il costante richiamo al limite della compatibilità<br />

entro il quale può venire in rilievo la disciplina della cessione del<br />

contratto elimina, inoltre, la rilevante contraddizione che deriverebbe dal<br />

reputare necessario il consenso del contraente ceduto (la società) ( 19 ). Tuttavia,<br />

sotto un profilo operativo, ed in particolare per quanto attiene alla<br />

forma del negozio di cessione, questa ricostruzione deve essere attentamente<br />

esaminata.<br />

Il problema della forma che il negozio traslativo deve rivestire diviene,<br />

infatti, un problema di forma del negozio di cessione del contratto, come<br />

( 17 ) Formica, Le novità della disciplina azionaria, cit., p. 164; Bocca, sub 2346, cit., p.<br />

221, richiamando gli artt. 1406 ss. c.c. in quanto applicabili, Vattermoli, sub 2355, in La<br />

riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, p. 168; Campobasso, La<br />

riforma delle società di capitali e delle cooperative, Torino, 2003, p. 58; Penco, La circolazione<br />

dei titoli azionari si rinnova con la Riforma, in Amm. e fin., 2003, p. 58, nonché, a quanto<br />

pare, Santosuosso, La riforma del diritto societario, Milano, 2003, p. 65, che reputa sottoposto<br />

ai principi della cessione l’acquisto della titolarità della partecipazione erga omnes.<br />

( 18 ) Vedi Galgano, Il negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo,<br />

continuato da Schlesinger, Milano, 2002, p. 211 s.; Ferrara jr. - Corsi, Gli imprenditori<br />

e le società, Milano, 2001, p. 405; d’Alessandro, Scritti, vol. I, Milano, 1997, p. 15;<br />

Taurini, Natura e forma del contratto di cessione delle azioni, in Società, 1994, p. 877 ivi p.<br />

882; De Ferra, La circolazione delle partecipazioni azionarie, Milano, 1964, p. 21; Santini,<br />

Società a responsabilità limitata, cit., p. 83; De Martini, Effetti e limiti legali e statutari nella<br />

circolazione delle partecipazioni sociali, in Riv. dir. comm., 1954, II, p. 422 ivi p. 431; Ascarelli,<br />

Sui limiti statutari alla circolazione delle partecipazioni azionarie, in Banca, borsa, tit.<br />

cred., 1953, I, p. 281 ivi p. 298; Id., Ancora in tema di limiti alla circolabilità delle partecipazioni<br />

azionarie, in Giust. civ., 1955, I, p. 437 ivi p. 440. Contra Rivolta, La partecipazione sociale,<br />

Milano, 1965, p. 275 ss.; Messineo, Nullità e inefficacia relativa della clausola di gradimento<br />

nell’acquisto di azioni, in Riv. soc., 1962, p. 533 ivi p. 544, che nega l’esattezza del richiamo<br />

alla cessione del contratto non essendo quello di società un contratto a prestazioni<br />

corrispettive, S. de Luca, Sul conflitto fra due acquirenti della stessa partecipazione azionaria,<br />

in Giur. merito, 1971, p. 373 ivi p. 374; Gatti, L’iscrizione, cit., p. 17 s., osservando che non<br />

si possono reputare manifestazioni di volontà né la richiesta di annotazione sul libro soci<br />

né l’annotazione stessa.<br />

( 19 ) Alcuni autori individuano nel trasferimento della quota un caso di cessione del<br />

contratto particolare perché previamente consentita dal contraente ceduto: De Martini,<br />

Effetti e limiti, cit., p. 434, e Santini, Natura e vicende della quota di società a responsabilità<br />

limitata, in Riv. dir. civ., 1962, I, p. 442 ivi p. 465.

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