Contratto e impresa - Cedam
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750 CONTRATTO E IMPRESA<br />
azioni, in assenza di specifiche indicazioni da parte dell’art. 2355 c.c., soggetto<br />
alle regole generali in materia di cessione del contratto ( 17 ). La possibilità<br />
di ricondurre il trasferimento della partecipazione alla cessione del<br />
contratto è stata, del resto, evidenziata da autorevole dottrina ( 18).<br />
Questa impostazione pare preferibile perché non solleva i problemi di<br />
ordine sistematico (ma non solo) derivanti dall’accoglimento di una delle<br />
diverse opinioni già esaminate. Il costante richiamo al limite della compatibilità<br />
entro il quale può venire in rilievo la disciplina della cessione del<br />
contratto elimina, inoltre, la rilevante contraddizione che deriverebbe dal<br />
reputare necessario il consenso del contraente ceduto (la società) ( 19 ). Tuttavia,<br />
sotto un profilo operativo, ed in particolare per quanto attiene alla<br />
forma del negozio di cessione, questa ricostruzione deve essere attentamente<br />
esaminata.<br />
Il problema della forma che il negozio traslativo deve rivestire diviene,<br />
infatti, un problema di forma del negozio di cessione del contratto, come<br />
( 17 ) Formica, Le novità della disciplina azionaria, cit., p. 164; Bocca, sub 2346, cit., p.<br />
221, richiamando gli artt. 1406 ss. c.c. in quanto applicabili, Vattermoli, sub 2355, in La<br />
riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, Torino, 2003, p. 168; Campobasso, La<br />
riforma delle società di capitali e delle cooperative, Torino, 2003, p. 58; Penco, La circolazione<br />
dei titoli azionari si rinnova con la Riforma, in Amm. e fin., 2003, p. 58, nonché, a quanto<br />
pare, Santosuosso, La riforma del diritto societario, Milano, 2003, p. 65, che reputa sottoposto<br />
ai principi della cessione l’acquisto della titolarità della partecipazione erga omnes.<br />
( 18 ) Vedi Galgano, Il negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo,<br />
continuato da Schlesinger, Milano, 2002, p. 211 s.; Ferrara jr. - Corsi, Gli imprenditori<br />
e le società, Milano, 2001, p. 405; d’Alessandro, Scritti, vol. I, Milano, 1997, p. 15;<br />
Taurini, Natura e forma del contratto di cessione delle azioni, in Società, 1994, p. 877 ivi p.<br />
882; De Ferra, La circolazione delle partecipazioni azionarie, Milano, 1964, p. 21; Santini,<br />
Società a responsabilità limitata, cit., p. 83; De Martini, Effetti e limiti legali e statutari nella<br />
circolazione delle partecipazioni sociali, in Riv. dir. comm., 1954, II, p. 422 ivi p. 431; Ascarelli,<br />
Sui limiti statutari alla circolazione delle partecipazioni azionarie, in Banca, borsa, tit.<br />
cred., 1953, I, p. 281 ivi p. 298; Id., Ancora in tema di limiti alla circolabilità delle partecipazioni<br />
azionarie, in Giust. civ., 1955, I, p. 437 ivi p. 440. Contra Rivolta, La partecipazione sociale,<br />
Milano, 1965, p. 275 ss.; Messineo, Nullità e inefficacia relativa della clausola di gradimento<br />
nell’acquisto di azioni, in Riv. soc., 1962, p. 533 ivi p. 544, che nega l’esattezza del richiamo<br />
alla cessione del contratto non essendo quello di società un contratto a prestazioni<br />
corrispettive, S. de Luca, Sul conflitto fra due acquirenti della stessa partecipazione azionaria,<br />
in Giur. merito, 1971, p. 373 ivi p. 374; Gatti, L’iscrizione, cit., p. 17 s., osservando che non<br />
si possono reputare manifestazioni di volontà né la richiesta di annotazione sul libro soci<br />
né l’annotazione stessa.<br />
( 19 ) Alcuni autori individuano nel trasferimento della quota un caso di cessione del<br />
contratto particolare perché previamente consentita dal contraente ceduto: De Martini,<br />
Effetti e limiti, cit., p. 434, e Santini, Natura e vicende della quota di società a responsabilità<br />
limitata, in Riv. dir. civ., 1962, I, p. 442 ivi p. 465.