Contratto e impresa - Cedam
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INNOVAZIONE LEGISLATIVA 871<br />
gno, pertanto, rimarrà titolare della parte di eredità eventualmente non<br />
reclamata dagli altri legittimati.<br />
L’azione è soggetta al termine di prescrizione ordinaria, decorrente dal<br />
giorno di apertura della successione. La tesi minoritaria, invece, poiché<br />
nega la delazione in favore dell’indegno e sostiene che chiamati alla successione<br />
siano i suoi successori, identifica la nostra azione con l’azione di<br />
petizione, promovibile dai chiamati in subordine ( 48 ), e la ritiene imprescrittibile.<br />
La tesi dell’esclusione dalla successione, se impedisce che gli interessati<br />
possano far valere la causa di indegnità senza limiti di tempo, non risolve<br />
comunque tutti i problemi, giacché far decorrere la prescrizione decennale<br />
dal giorno di apertura della successione risulta incompatibile con<br />
la circostanza che in alcuni casi, come quello dell’uso del testamento falso,<br />
il comportamento sanzionabile è successivo alla morte del de cuius;<br />
sarebbe allora più logico, in questi casi, far decorrere il termine di prescrizione<br />
dal giorno nel quale il fatto è stato commesso ( 49 ). Pertanto, sembra<br />
corretto affermare che il termine ordinario di prescrizione decorre dall’apertura<br />
della successione quando il fatto, causa di indegnità, è stato commesso<br />
vivente l’ereditando; dalla data della sua commissione, quando<br />
questa sia successiva alla morte dell’ereditando.<br />
Altre conseguenze dell’accoglimento della tesi dominante sono la<br />
transigibilità e la rinunziabilità dell’azione di indegnità promossa. La transazione,<br />
come ogni contratto, non avrà effetti nei confronti dei terzi, sicché<br />
non potrà precludere l’esercizio dell’azione di indegnità ai chiamati in<br />
subordine che non vi abbiano partecipato; essa limiterà soltanto il transigente,<br />
cui sarà precluso di agire in giudizio per la dichiarazione di indegnità<br />
della controparte ( 50 ).<br />
La natura giuridica dell’istituto è decisiva anche con riferimento al legato.<br />
Seguendo la tesi dominante, l’indegnità non impedisce al legatario<br />
di acquistare il legato ipso iure, secondo la regola generale; spetta poi agli<br />
interessati proporre azione di indegnità contro di lui, ottenendone l’esclusione<br />
e così imponendogli la conseguente restituzione. Secondo la tesi<br />
minoritaria, non diversamente da quanto accade per la successione universale,<br />
l’indegnità impedisce al legatario l’acquisto del legato.<br />
La Cassazione ( 51) ha affermato che l’indegnità colpisce anche il legato<br />
( 48 ) I quali dimostreranno la loro qualità di eredi provando l’indegnità del convenuto:<br />
L. Ferri, Successioni in generale, cit., p. 180.<br />
( 49 ) L. Jr. Coviello, op. cit., p. 177 e, di recente, Moscati, op. cit., p. 113.<br />
( 50 ) Monosi, op. cit., p. 150.<br />
( 51 ) Cass., 5 novembre 1992, n. 11979, in Arch. civ., 1993, p. 285.