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Contratto e impresa - Cedam

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672 CONTRATTO E IMPRESA<br />

scelta dell’inefficacia – di ritenere maggiormente appropriata al rimedio<br />

l’inopponibilità ai terzi dell’inefficacia dell’intero contratto ( 41 ). La conclusione<br />

non era però un mero portato della scelta qualificatoria nel senso<br />

dell’inefficacia, ma rispondeva alla ragione di rendere il meno possibile<br />

grave la conseguenza dell’inefficacia dell’intero contratto rispetto agli interessi<br />

dei terzi, salvaguardandoli. Nella disciplina delle clausole vessatorie<br />

di cui si tratta si deve infatti intendere che l’interesse generale alla<br />

scomparsa delle clausole vessatorie dai contratti utilizzati sul mercato sia<br />

perseguito attraverso l’azione collettiva di cui all’art. 37 codice del consumo<br />

(ex art. 1469 sexies). Queste ragioni si confermano tutt’oggi come<br />

plausibili della disciplina del rimedio.<br />

Merita inoltre richiamare che per i casi in cui la vessatorietà colpisca le<br />

determinazioni del contratto concernenti l’oggetto è stata prospettata l’estensione<br />

della caducazione della o delle clausole all’intero contratto in<br />

base all’applicazione della disciplina della nullità ( 42 ). Avevo diversamente<br />

messo in rilievo che le finalità proprie della disciplina in questione richiedono<br />

che si salvaguardi sinché possibile – in quanto nell’interesse del consumatore<br />

– l’efficacia del contratto ( 43 ).<br />

In conclusione, non direi che la denominazione del rimedio come<br />

nullità introdotta dal codice del consumo possa condurre a mutare i profili<br />

della sua regolazione come si erano prospettati rispetto all’art. 1469<br />

quinquies che, preme sottolineare ancora una volta, debbono rispecchiare<br />

ed addicersi alle caratteristiche peculiari della disciplina delle clausole vessatorie<br />

nei contratti con i consumatori. Il rischio che la modificazione legislativa<br />

porta con sé è quello, sopra messo in evidenza, di oscurare queste<br />

peculiarità che, al di là della denominazione adottata per il rimedio,<br />

vanno invece necessariamente assecondate, pena il tradimento degli scopi<br />

e delle ragioni della disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei<br />

consumatori nel suo complesso.<br />

( 41 ) Così com’è ad es. nella disciplina dell’inefficacia conseguente a rescissione del contratto.<br />

( 42 ) V. ad es. Monticelli, Dall’inefficacia della clausola vessatoria alla nullità del contratto<br />

(note a margine dell’art. 1469 quinquies, commi 1° e 3° c.c.), in Rass. dir. civ., 1997, p. 569 ss.<br />

( 43 ) Si v. Valle, L’inefficacia delle clausole vessatorie, in Studium Juris, par. 2 e nota 21;<br />

più approfonditamente Ead., L’inefficacia delle clausole vessatorie, monografia, cit., pp. 192<br />

ss., 261 ss., 453 ss.

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