Contratto e impresa - Cedam
Contratto e impresa - Cedam
Contratto e impresa - Cedam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
664 CONTRATTO E IMPRESA<br />
nullità speciali ( 9). Inoltre questa scelta realizzava il coordinamento con<br />
l’inefficacia di cui all’art. 1341 ( 10 ).<br />
Quella del rimedio diretto a contrastare la vessatorietà delle clausole<br />
appare infatti una disciplina dai contorni diversi rispetto alla nullità. Non<br />
si può ricondurre alla disciplina della nullità codicistica, caratterizzata per<br />
lo più dall’assolutezza della legittimazione all’azione ( 11) e dalla regolazione<br />
della nullità parziale nei termini di cui al comma 1° dell’art. 1419 ( 12 ).<br />
Non si può però ricondurre nemmeno ai contorni della disciplina delle<br />
cd. nullità speciali che presentano i caratteri della relatività e della parzialità,<br />
ma non sono fondate sull’equilibrio della singola operazione contrattuale<br />
(o, per meglio dire rispondono ad una definizione dell’equilibrio del<br />
contratto come predefinita rigidamente dal legislatore) e non lasciano mai<br />
spazio all’esercizio dell’autonomia privata nella forma della trattativa individuale<br />
sulla clausola dal contenuto squilibrato.<br />
La disciplina delle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori<br />
è fondata sul controllo dell’equilibrio della singola operazione contrattuale;<br />
tanto che lo squilibrio a danno del consumatore prodotto da una clausola<br />
potrebbe essere compensato dal contenuto favorevole al consumatore<br />
di un’altra clausola del contratto o di un contratto a questo collegato ( 13 ).<br />
Ed è altresì fondata sulla regolazione, e non sul divieto, dell’esercizio dell’autonomia<br />
privata, nel senso che, se la clausola sia frutto di una trattativa<br />
individuale condotta dal professionista con il consumatore, essa non è<br />
vessatoria (ex art. 1469 ter, comma 4°, art. 34, comma 4°, codice del consumo).<br />
Quest’ultimo carattere accomuna la disciplina delle clausole vessatorie<br />
nei contratti con il consumatore a quella generale data all’art. 1341.<br />
In ragione di queste sue caratteristiche si è appunto sottolineata la dif-<br />
( 9 ) Pure se le nullità speciali sono contrassegnate dalla relatività della legittimazione all’azione<br />
e dalla parzialità e questi tratti si addicono anche al rimedio contro le clausole vessatorie,<br />
la differenziazione si coglie guardando ad altri profili della disciplina del rimedio, come<br />
in seguito si vedrà. L’espressione « nullità speciali » si deve al lavoro monografico di Passagnoli,<br />
Le nullità speciali, Milano, 1995, e ha successivamente trovato diffusa adozione.<br />
( 10 ) Anche l’espressione « non hanno effetto » di cui all’art. 1341 è stata oggetto di diverse<br />
opzioni qualificatorie, cfr. Valle, L’inefficacia delle clausole vessatorie, monografia,<br />
cit., p. 18 ss.<br />
( 11 ) « Salvo diverse disposizioni di legge » « la nullità può essere fatta valere da chiunque<br />
vi ha interesse », recita l’art. 1421.<br />
( 12 ) Che ammette l’estensione della nullità della singola clausola all’intero contratto<br />
qualora essa rivesta una portata essenziale nel contesto dell’operazione contrattuale. A riguardo<br />
si v. Valle, L’inefficacia delle clausole vessatorie, monografia, cit., p. 249 ss.<br />
( 13 ) E tale clausola potrebbe essere anche quella sul prezzo, nel senso che ciò che è vessatorio<br />
ad un determinato prezzo potrebbe non esserlo ad un altro, secondo il 19° considerando<br />
della dir. Ce 93/13.