20.05.2013 Views

Contratto e impresa - Cedam

Contratto e impresa - Cedam

Contratto e impresa - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

664 CONTRATTO E IMPRESA<br />

nullità speciali ( 9). Inoltre questa scelta realizzava il coordinamento con<br />

l’inefficacia di cui all’art. 1341 ( 10 ).<br />

Quella del rimedio diretto a contrastare la vessatorietà delle clausole<br />

appare infatti una disciplina dai contorni diversi rispetto alla nullità. Non<br />

si può ricondurre alla disciplina della nullità codicistica, caratterizzata per<br />

lo più dall’assolutezza della legittimazione all’azione ( 11) e dalla regolazione<br />

della nullità parziale nei termini di cui al comma 1° dell’art. 1419 ( 12 ).<br />

Non si può però ricondurre nemmeno ai contorni della disciplina delle<br />

cd. nullità speciali che presentano i caratteri della relatività e della parzialità,<br />

ma non sono fondate sull’equilibrio della singola operazione contrattuale<br />

(o, per meglio dire rispondono ad una definizione dell’equilibrio del<br />

contratto come predefinita rigidamente dal legislatore) e non lasciano mai<br />

spazio all’esercizio dell’autonomia privata nella forma della trattativa individuale<br />

sulla clausola dal contenuto squilibrato.<br />

La disciplina delle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori<br />

è fondata sul controllo dell’equilibrio della singola operazione contrattuale;<br />

tanto che lo squilibrio a danno del consumatore prodotto da una clausola<br />

potrebbe essere compensato dal contenuto favorevole al consumatore<br />

di un’altra clausola del contratto o di un contratto a questo collegato ( 13 ).<br />

Ed è altresì fondata sulla regolazione, e non sul divieto, dell’esercizio dell’autonomia<br />

privata, nel senso che, se la clausola sia frutto di una trattativa<br />

individuale condotta dal professionista con il consumatore, essa non è<br />

vessatoria (ex art. 1469 ter, comma 4°, art. 34, comma 4°, codice del consumo).<br />

Quest’ultimo carattere accomuna la disciplina delle clausole vessatorie<br />

nei contratti con il consumatore a quella generale data all’art. 1341.<br />

In ragione di queste sue caratteristiche si è appunto sottolineata la dif-<br />

( 9 ) Pure se le nullità speciali sono contrassegnate dalla relatività della legittimazione all’azione<br />

e dalla parzialità e questi tratti si addicono anche al rimedio contro le clausole vessatorie,<br />

la differenziazione si coglie guardando ad altri profili della disciplina del rimedio, come<br />

in seguito si vedrà. L’espressione « nullità speciali » si deve al lavoro monografico di Passagnoli,<br />

Le nullità speciali, Milano, 1995, e ha successivamente trovato diffusa adozione.<br />

( 10 ) Anche l’espressione « non hanno effetto » di cui all’art. 1341 è stata oggetto di diverse<br />

opzioni qualificatorie, cfr. Valle, L’inefficacia delle clausole vessatorie, monografia,<br />

cit., p. 18 ss.<br />

( 11 ) « Salvo diverse disposizioni di legge » « la nullità può essere fatta valere da chiunque<br />

vi ha interesse », recita l’art. 1421.<br />

( 12 ) Che ammette l’estensione della nullità della singola clausola all’intero contratto<br />

qualora essa rivesta una portata essenziale nel contesto dell’operazione contrattuale. A riguardo<br />

si v. Valle, L’inefficacia delle clausole vessatorie, monografia, cit., p. 249 ss.<br />

( 13 ) E tale clausola potrebbe essere anche quella sul prezzo, nel senso che ciò che è vessatorio<br />

ad un determinato prezzo potrebbe non esserlo ad un altro, secondo il 19° considerando<br />

della dir. Ce 93/13.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!