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Contratto e impresa - Cedam

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INNOVAZIONE LEGISLATIVA 865<br />

si, proprio basandosi su un analogo dato normativo, non hanno avuto<br />

problemi ad ammettere l’operatività ex lege dell’indegnità ( 26 );<br />

b) poiché è indubbio che in favore dei discendenti dell’indegno possano<br />

verificarsi rappresentazione, sostituzione o accrescimento, istituti,<br />

questi, che trovano attuazione soltanto in presenza di un soggetto che<br />

non può o non vuole accettare l’eredità, deve concludersi che l’indegno<br />

rientri tra coloro che non possono accettare, a riprova del fatto che egli è<br />

incapace a succedere e non acquista mai l’eredità (non potest capere);<br />

c) l’art. 466 c.c., a proposito della riabilitazione dell’indegno, affermando<br />

che questo, se il de cuius lo ha espressamente abilitato, è « ammesso<br />

a succedere », conferma che, in assenza di riabilitazione, chi abbia<br />

commesso gli illeciti di cui all’art. 463 c.c. non è ammesso a succedere;<br />

d) non v’è traccia, nel nostro ordinamento, dell’esistenza di un’autonoma<br />

azione di indegnità; secondo la tesi dell’esclusione dalla successione,<br />

una tale azione sarebbe indispensabile, perché solo dopo aver ottenuto<br />

la dichiarazione dell’indegnità gli interessati potrebbero agire in petizione:<br />

presupposto per la petizione di eredità sarebbe la preventiva esclusione<br />

dell’indegno. Tutto ciò comporta una complicazione che può essere<br />

evitata se si ammette che l’indegno non sia mai stato delato e che gli interessati<br />

possano quindi agire direttamente nei suoi confronti con l’azione<br />

di petizione, eventualmente ottenendo in questo stesso giudizio l’accertamento<br />

dei fatti che danno luogo all’indegnità;<br />

e) la necessarietà del ricorso al giudice è stata sancita espressamente<br />

dal legislatore a proposito della revoca della donazione per ingratitudine<br />

(art. 802 c.c.): considerando le affinità tra indegnità ed ingratitudine,<br />

« il silenzio degli artt. 463-466 c.c. del 1942 finisce per rivelarsi l’arma<br />

migliore a favore di chi sostiene l’automatismo degli effetti dell’indegnità<br />

» ( 27);<br />

f) l’art. 464 c.c., obbligando l’indegno a restituire i frutti percetti sin<br />

dall’apertura della successione, depone a favore dell’idea che non si sia<br />

mai verificata delazione a suo vantaggio;<br />

g) i sostenitori dell’esclusione dalla successione dovrebbero per coerenza<br />

ammettere che, una volta dichiarata l’indegnità, cadano anche gli<br />

acquisti effettuati dai terzi acquirenti dall’indegno; tuttavia essi riconoscono<br />

che questa conseguenza sarebbe ingiustificatamente pesante per gli<br />

aventi causa dall’indegno, e preferiscono assimilarli agli acquirenti dall’e-<br />

( 26 ) In dottrina, ex multis, Grimaldi, Droit civil. Successions, Paris, 1995, p. 90 e Souleau,<br />

Les successions, in Droit civil a cura di Flour e Souleau, Paris, 1991, p. 22; in giurisprudenza:<br />

Trib. Epernay, 22 novembre 1950, in Rev. trim. droit. civ., 1951, con osservazione<br />

di Savatier.<br />

( 27 ) Moscati, op. cit., p. 94.

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